Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/06/2019, n. 17121

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/06/2019, n. 17121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17121
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22391-2018 per regolamento di giurisdizione :ì -op:•sto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 416/2018 depositata il 16/07/2018 nella causa tr.;.: RIZZO ALESSANDRA, RIZZO PAOLA, nella guair:à di eredi di R G, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE

118, presso lo studio dell'avvocato P R, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

RG n 22391/2018 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera ii cons;glio del 16/04/2019 dal Consigliere ENRICA D'A;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Proceratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione del Giudice Ordinario. CONSIDERATO IN FATTO:

1. Con ordinanza del 27 /3/2018 il TAR per la Regione Calabria ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione ritenendo sussistere la giurisdizione del G.O. nel procedimento intrceett,:, (,'rl (CC)-50 proposto da G R e proseguito dalle eredi ,P R e A R,nei confronti del Ministero dell'Istruzione , e rimesso al TAR dal Tribunale ordinario di Locri .

2. In particolare il giudice amministrativo ha riferito che con comunicazione del 21/2/2005 / l'Ufficio scolastico regionale aveva riconosciuto a G R l'equo indennizzo 11.L., o 75.165,75, quale erede di Masi Maria Beatrice , indicando però la s.emma effettiva da liquidare in Euro 37.582,73, in ragione de!la c'ornoresenza della pensione privilegiata indiretta, e che , pur evPnd0 :‹.'l«2:70 ribadito il suo diritto a percepire l'intero importo, l'amministrazione con nota del 9/3/2005 aveva liquidato la sola minor somma .
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