Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2019, n. 33870

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2019, n. 33870
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33870
Data del deposito : 25 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IN LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di SALERNO con sentenza del 3/7/2018 confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO il 14/12/2016 nei confronti di DE IN LE in relazione al reato di cui agli art. 648 bis CP.

1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato. La difesa rileva che la citazione dell'imputato per il giudizio d'appello sarebbe nulla. Il De RT, infatti, non avrebbe ricevuto la notifica effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e la sottoscrizione apposta alla cartolina sarebbe falsa tanto che il ricorrente ha presentato una querela per il falso, ora allegata al ricorso.

1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 648, 648 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. La difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe risposto alla specifica deduzione relativa alla qualità di convivente attribuita a IO BI, intestataria delle targhe apposte sull'autovettura di provenienza illecita. La circostanza che il ricorrente e l'BI fossero residenti nello stesso civico, non dimostrando alcunché in relazione a tale qualità, sarebbe stata travisata. Il citato elemento, d'altro canto, sarebbe estremamente rilevante sia quanto alla prova della sussistenza dell'elemento psicologico che per la individuazione della corretta qualificazione giuridica da attribuire alla condotta posta in essere dal De RT. In assenza di prova della materiale apposizione della targa all'autovettura, unica operazione qualificabile come tesa ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene, il ricorrente potrebbe infatti essere al più ritenuto responsabile del reato di ricettazione, cioè di avere ricevuto il bene, e non certo di una condotta ulteriore, in relazione alla quale nulla è emerso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. La doglianza oggetto del primo motivo, nel quale viene dedotta la nullità dell'avviso di fissazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, è infondata. In difetto di proposizione di querela di falso, infatti, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso (cfr. tra le più recenti Sez. 5, n. 1455 del 20/12/2018, dep. 2019, Guzzi, non massimata;
Sez. 3, 17506 del 3/10/2018, dep. 209, Pieri, non massimata, Sez. 2, n. 36880 del 24/4/2018, Rastelli, non massinnata;
Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279;
Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267) Al diverso atto, la querela proposta dal medesimo imputato contro ignoti in data immediatamente successiva alla celebrazione del giudizio di appello, impropriamente qualificato come "querela di falso" nell'atto di ricorso, d'altro canto, non può attribuirsi rilievo nell'attuale giudizio. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità prevalente sul punto che questa Collegio ritiene di condividere, la presentazione di una denuncia penale contro ignoti per falso in atto pubblico non è sufficiente a privare l'atto stesso della propria efficacia probatoria.

1.1. Sul punto appare opportuno ribadire quanto già affermato Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, cit. Come in quella sede evidenziato, e poi condiviso dalla pressoché unanime giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di falso civile è diverso dall'oggetto del giudizio penale per le falsità documentali. Il giudizio civile ha il compito specifico di accertare se un documento sia falso o meno e, quindi, se in quanto tale sia idoneo a costituire fonte di prova legale. Il processo penale che prende le mosse da una denuncia ovvero da una querela, invece, ha lo scopo principale di accertare la responsabilità dell'autore dell'immutatio veri. In conseguenza di ciò la "querela di falso" ha come oggetto specifico l'eliminazione dell'atto fidefacente dal mondo giuridico mentre, nel processo penale l'eliminazione del documento è soltanto

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