Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/05/2019, n. 12313

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Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/05/2019, n. 12313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12313
Data del deposito : 9 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

12313/19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente - AMMINISTRATIVE Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - Ud. 20/12/2018 - - Rel. Consigliere - CC Dott. ELISA PICARONI R.G.N. 7258/2018 Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere hon 12313 Rep. Dott. LUIGI ABETE - Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7258-2018 proposto da: ES MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO MOTTA;
ricorrente -

contro

PREFETTURA di SIRACUSA, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1312/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 14/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore dott. Elisa Picaroni. 11719 18 Ritenuto che MO IA ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2017, che ha dichiarato estinto per difetto di tempestiva riassunzione, dinanzi al giudice indicato come competente, del giudizio di appello proposto dal medesimo IA avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 380 del 2010, e nei confronti della Prefettura di Siracusa e del Ministero dell'interno;
che il Tribunale ha rilevato che l'appellante non aveva prodotto documentazione comprovante la data in cui aveva ricevuto comunicazione del provvedimento, e ciò impediva di

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