Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/05/2022, n. 13990
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La controversia inerente la liquidazione del compenso del funzionario onorario (nella specie del commissario straordinario di un consorzio di bonifica), nella misura prevista da atti amministrativi presupposti, la cui legittimità non è posta in discussione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tal caso, sulla base del "petitum sostanziale", la posizione fatta valere dalla parte, escludendo l'esistenza di profili di discrezionalità, si deve ricondurre nell'ambito dei diritti soggettivi, diversamente dall'ipotesi in cui la nomina del funzionario non sia accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, per mancanza di specifiche disposizioni di legge, sicché la pretesa di liquidazione, risolvendosi in una contestazione della decisione discrezionale dell'amministrazione, è ascrivibile ad una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONFLITTO ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - NEGATIVO DI GIURISDIZIONE FELICE MANNA - Presidente di Sezione - A GTI - Consigliere - Ud. 22/03/2022 - CC LINA RUBINO - Consigliere - R.G.N. 21367/2021 CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Rep. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere - FRANCESCO TUSI - Consigliere - GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - M FHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21367-2021 proposto da: M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISOLE DEL CAPO VERDE 26, presso lo studio dell'avvocato A D B, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO (già Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero), REGIONE CALABRIA;
Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022
- intimati -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra l'ordinanza del TRIBUNALE DI CASTROVILLARI (r.g. n. 970/2012) depositata il 03/09/2016 e la sentenza n. 2661/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA depositata il 05/11/2010. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Luigi Melito, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., ha proposto ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 2661/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, depositata il 5 novembre 2010, e l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari il 23 settembre 2016 nel procedimento iscritto al n. 970/2012 R.G., con la quale è stato definito il procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis cod. proc. civ.. Tanto il giudice amministrativo che il giudice ordinario hanno declinato la giurisdizione sulla domanda del Melito, proposta nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino (già Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero) nonché della Regione Calabria, volta ad ottenere il pagamento delle differenze asseritamente spettanti a titolo di compenso per l'incarico di Commissario Straordinario ricoperto dal 1° luglio 2000 al 31 ottobre 2001. 2. Il Melito aveva agito in giudizio rappresentando che con delibera di Giunta n. 1892/1995 la Regione Calabria, applicando analogicamente l'art. 9, comma 1, della Legge n. 816/1995, aveva determinato l'indennità dovuta ai Commissari dei Consorzi in misura pari al 65% di Ric. 2021 n. 21367 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- Numero registro generale 21367/2021 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13990/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 quella percepita dal Sindaco del Comune più popoloso del comprensorio, sicché egli avrebbe dovuto percepire l'importo mensile di € 3.759,80, e non la minor somma di € 1.730,03, perché l'indennità andava determinata in misura proporzionale tenendo conto di quella attribuita al Sindaco del Comune di Cosenza. Ciò perché il Consiglio Regionale, con delibera n. 370 del 1999, aveva esteso il comprensorio del Consorzio ed aveva ricompreso temporaneamente nello stesso anche quello del Consorzio di Bonifica Sibari – Crati che, per il dissesto finanziario, si trovava nell'impossibilità di garantire il servizio. Il ricorrente aveva dedotto anche che doveva essere riconosciuta in suo favore la maggiorazione prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 816/1985 per i Presidenti di Consorzi che non svolgevano attività lavorativa di natura subordinata o che erano stati collocati in aspettativa non retribuita, maggiorazione già riconosciuta dalla Giunta regionale con decreto n. 2/2000 in favore del precedente Commissario del Consorzio Sibari Crati.
3. Il Tribunale Amministrativo ha declinato la giurisdizione sul rilievo che era stato azionato un diritto patrimoniale e, pertanto, l'inerzia dell'amministrazione a fronte della richiesta di adempimento non integrava silenzio rifiuto impugnabile ex art. 2 della legge n. 241/1990. 4. Il Tribunale di Castrovillari, escluso che il rapporto intercorso fra il Melito ed il Consorzio potesse