Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2011, n. 9841

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È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito imposta, previsto dall'art. 4, commi da 181 a 186 e 189 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione dell'art. 19, lett. h) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La disciplina dettata dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69, siccome non è in grado di coprire l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, non ha prodotto l'abrogazione implicita dell'art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ.. Ne consegue che le parti possono proporre conflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui la tutela della medesima situazione soggettiva sia stata contemporaneamente richiesta a diversi giudici, che abbiano adottato decisioni declinatorie della giurisdizione, senza sollevare essi stessi di ufficio conflitto, così come previsto dal comma 3 dell'art. 59 cit. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione in un caso in cui una parte, dopo che le era stato revocato il riconoscimento del credito di imposta previsto dall'art. 4, commi da 181 a 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aveva adito il Tar ed il tribunale ordinario chiedendo al primo di annullare il decreto di revoca ed al secondo di dichiarare il diritto a fruire il credito di imposta ed il Tar aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, mentre il giudice ordinario l'aveva declinata a favore del giudice tributario).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2011, n. 9841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9841
Data del deposito : 5 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA EDITRICE FRANCO ANGELI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso lo studio dell'avvocato TERRACCIANO GENNARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 14462/2008 del Tribunale di Milano depositata il 04/12/2008 e n. 4805/2009 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di MILANO, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2011 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

uditi gli avvocati Gennaro TERRACCIANO, Orsola BIAGINI dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la giurisdizione delle Commissioni tributarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La CA CE NC GE s.r.l., con decreto 24.3.2005 del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta previsto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189.
Ciò nella misura del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di carta nell'anno 2004 e per un ammontare di Euro 45.785,63. Con una successiva nota del 10.11.2005 il Dipartimento le ha comunicato che non risultava ancora pervenuto l'intero bilancio, certificato da una società di revisione iscritta all'albo della Consob, indispensabile per la definizione del procedimento e l'inserzione nell'elenco delle imprese, ammesse a fruire del credito d'imposta, da trasmettere all'Agenzia delle entrate. Con un successivo decreto 10.5.2006 l'agevolazione è stata revocata.

2. La CA CE NC GE ha allora adito il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ricorso del 14.8.2006 ed il tribunale di Milano con la citazione del 25.10.2006, chiedendo al primo di annullare il decreto di revoca, al secondo di dichiarare il suo diritto a fruire del credito d'imposta previa disapplicazione del medesimo decreto.

3. Il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con

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