Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2019, n. 03963
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In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 396 3-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Primo Presidente - Buoni Fruttiferi GIOVANNI MAMMONE - Presidente Sezione - Postali. PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - Ud. 19/06/2018 - PU ANTONIO MANNA ULIANA ARMANO - Presidente Sezione - R.G.N. 23859/2016 MAGDA CRISTIANO - Presidente Sezione - Rep. Cear. 3963 DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - е м. - Rel. Consigliere - GIACINTO BISOGNI ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23859-2016 proposto da: DA RE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CHIMERA;
- ricorrente -
Contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TORLONIA 33, presso l'avv. STEFANO ASTORRI, che la rappresenta e difende;
30830% TP Bozofs
- controricorrente -
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante processuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per quanto possa occorrere, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 437/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale, e ha depositato in data 7 giugno 2018 memoria illustrativa della requisitoria;
uditi gli avvocati Giovanni Chimera, per il ricorrente, e gli avvocati Stefano Astorri per Poste Italiane e Fabio Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato. RILEVATO CHE 1. Il sig. TO RD, con citazione notificata il 21 aprile 2005, ha convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a., Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, davanti al Tribunale di Palermo, esponendo di aver acquistato dei buoni postali fruttiferi negli anni 1982 e 1983. Sul frontespizio di questi buoni era indicato che gli stessi erano pagabili con gli interessi maturati secondo la tabella riportata a Borops Ric. 2016 n. 23859 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- tergo che prevedeva una progressione degli interessi dal 9 al 16 % e l'incremento progressivo del valore del buono con indicazione della somma che l'intestatario avrebbe riscosso alla data di presentazione del pagamento. In particolare il sig. RD, sulla base della tabella e della data di presentazione per il pagamento (il 22 dicembre 2004), avrebbe dovuto riscuotere la somma complessiva di 71.931,41 Euro mentre l'ufficio postale pagatore, applicando una modifica in pejus del tasso di interessi, disposta con D.M. del Tesoro in data 13 giugno 1986, aveva erogato la somma di 31.881,56 euro.
2. Il sig. RD ha dunque richiesto dichiararsi il suo diritto ad ottenere il pagamento delle somme e degli interessi, come previsto sul frontespizio dei buoni, secondo le tabelle riportate sul retro dei buoni stessi e per l'effetto di condannare le convenute al pagamento della somma di 40,049,85 pari alla differenza fra quanto dovuto e quanto riscosso oltre interessi e rivalutazione. Ha chiesto, in subordine, di ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, sollevata in relazione agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 460/1974, nella parte in cui consente l'estensione dell'intervenuta variazione, disposta con D.M. del Ministro del Tesoro, del saggio di interesse previsto dalle serie Brook Ric. 2016 n. 23859 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- dei buoni postali fruttiferi emessi in precedenza, anche se tale variazione è peggiorativa per il risparmiatore e senza che sia necessaria la sua accettazione ovvero che gli sia consentito di esercitare il diritto di recesso. In ulteriore subordine richiede dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7 c. 3 del d.lgs. n. 84/99 nella parte in cui, pur disponendo l'abrogazione dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 stabilisce che i rapporti in essere al momento dell'abrogazione continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente.
3. Il Ministero dell'Economia, Poste Italiane s.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree. Cassa Depositi e Prestiti ha pregiudizialmente richiesto dichiarsi la giurisdizione del giudice amministrativo invocando l'art. 61 del D.P.R. n. 1343/1963. 4. Il Tribunale di Palermo, ritenuta implicitamente la propria giurisdizione, ha respinto le domande e evidenziato l'irrilevanza, oitre che infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale ai fini della decisione del giudizio.
5. Il sig. RD ha proposto appello rilevando che il contratto stipulato con le società convenute è un contratto di diritto privato al quale egli ha aderito sulla base dei tassi di interesse e piani di rimborso concordati nelle tabelle riportate a tergo dei buoni ed Brop Ric. 2016 n. 23859 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- in un momento in cui la facoltà di modifica dei tassi di interesse era solo ipotizzabile ma non in termini peggiorativi. Da ciò sarebbe dovuto conseguire, secondo l'appellante, che la soggezione alla condizione vessatoria dello jus variandi della p.a. doveva essere specificamente conosciuta e approvata per iscritto e il contratto avrebbe dovuto prevedere sia la comunicazione al sottoscrittore delle eventuali variazioni sfavorevoli del tasso di interesse sia la possibilità di esercitare il diritto di recesso. La normativa applicabile al caso di specie, sarebbe affetta altrimenti, secondo il sig. RD, da evidenti vizi di illegittimità costituzionale se interpretata nel senso di consentire l'estensione dell'intervenuta variazione in peius del saggio di interesse ai buoni postali fruttiferi emessi precedentemente senza la previa comunicazione personale della variazione del tasso d'interesse e il riconoscimento del diritto a recedere.
6. Le società convenute si sono costituite reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo il rigetto nel merito dell'appello.
7. La Corte d'appello di Palermo ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha rilevato la non pertinenza del richiamo all'art. 81 del T.U. n. 398/2003, che prevede la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie fra Stato e creditori aventi ad oggetto titoli di stato o del debito pubblico, e, pertanto, Впор Ric. 2016 n. 23859 sez. SU - ud. 19-06-2018 -5- per la non riconducibilità a tali categorie dei buoni postali fruttiferi.
8. La Corte, nel motivare il rigetto nel merito dell'appello ha rilevato che l'art. 173 del codice postale, applicabile ratione temporis, prevedeva che le variazioni del tasso di interesse, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, riguardava anche i buoni di vecchia emissione. Inoltre la norma in questione prevedeva che, per tali buoni, gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella a tergo ma che la stessa poteva e doveva ritenersi integrata con altra tabella messa a disposizione dei risparmiatori dagli uffici postali e predisposta in base alle variazioni del tasso di interesse disposte con D.M. del Ministro del Tesoro. Quanto alla successiva abrogazione di tale norma la Corte di appello ne ha rilevato la irrilevanza ai fini della decisione poiché il secondo comma dell'art. 9 del D.M. del Ministro del Tesoro in data 19 dicembre 2000 ha espressamente previsto che i rapporti in essere al momento dell'abrogazione dell'art. 173 del codice postale devono considerarsi regolati dalla normativa previgente. La Corte distrettuale ha poi richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I n. 27809 del 2005;
Cass. Civ. S.U. n. 13979 del 2007) secondo cui i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e, sul loro Воор Ric. 2016 r. 23859 sez. SU - ud. 19-06-2018 -6- tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.
9. Per quanto attiene alla conoscenza delle variazioni del tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali questa viene a essere realizzata, secondo la Corte di appello, in seguito alla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e con la messa a disposizione, presso gli uffici postali, della tabella con i nuovi tassi di interesse. La Corte territoriale ha ritenuto non invocabile la normativa (L. n. 154/1992 contenente norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) non ancora in vigore al momento dell'emissione e dell'acquisto dei buoni. Infine la Corte ha ritenuto manifestamente infondata ed inammissibile la questione di legittimità dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 basata su una pretesa disparità di trattamento rispetto agli stessi servizi di investimento finanziario offerti dal sistema bancario laddove si prevede che sia espressamente indicata, con clausole da approvare specificamente, la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse. Secondo la Corte di appello non ricorre il