Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/06/2010, n. 15185

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In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) allorché il comune, nel corso del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento, abbia rettificato l'entità delle superfici ed il valore imponibile, notificando un nuovo avviso (in cui abbia richiamato i precedenti avvisi di accertamento), quest'ultimo costituisce un atto sostitutivo-complementare, il quale comporta un ridefinizione della pretesa tributaria, e, pur sostituendosi a quello originario, fa corpo con esso quanto alle ragioni fondative dell'accertamento, con la conseguente possibilità da parte del contribuente da contrastare il contenuto dell'accertamento finanziario anche nella versione rettificata dall'Amministrazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/06/2010, n. 15185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15185
Data del deposito : 23 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. S L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Immobiliare San Zenone s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell'avvocato C M che, unitamente all'avv.to C F, lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
Comune di San Zenone al Lambro, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle Belle Arti, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avv.to C A, per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 30/40/05 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 14 aprile 2005, depositata il 28 aprile 2005, R.G. 2674/03;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del 5 marzo 2010 dal Consigliere Dott. G B;

udito l'Avvocato F C per la ricorrente;

udito l'Avvocato A G (in delega) per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per il rigetto del ricorso ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di San Zenone al Lambro ha notificato avvisi di accertamento I.C.I. relativi agli anni dal 1995 al 1997 con i quali ha richiesto il pagamento della maggior imposta conseguente all'elevazione del valore di aree edificabili di proprietà della società contribuente, la Immobiliare San Zenone s.r.l.. La società contribuente ha proposto opposizione con un unico ricorso per irregolarità della notifica degli atti emessi a nome di un soggetto estinto la s.a.s. San Zenone di Silvia Mariani (incorporato anni addietro dalla ricorrente), motivazione carente e non suffragata dall'allegazione della perizia tecnica menzionata negli avvisi, erronea qualificazione delle aree come edificabili. Nel corso del giudizio il Comune ha rettificato il valore e la estensione delle aree soggette a imposizione e ha notificato alla società costituita in giudizio un avviso di rettifica che ha richiamato i tre precedenti avvisi di accertamento. La C.T.P. ha rideterminato gli importi dovuti dalla Immobiliare San Zenone recependo quelli indicati nell'atto di rettifica. Ha proposto appello la società Immobiliare San Zenone s.r.l. rilevando che gli originari avvisi di accertamento non sono stati annullati dal Comune in sede di autotutela e riproponendo le stesse censure, contenute nel ricorso introduttivo, agli avvisi di accertamento non annullati.
Il Comune, a sua volta, ha dedotto l'irrilevanza dell'annullamento esplicito degli avvisi impugnati perché sostituiti dall'atto di rettifica di cui ha eccepito la definitività per mancata impugnazione.
Alla pubblica udienza la ricorrente ha eccepito l'irrituale conferimento della difesa tecnica da parte del Comune che ha opposto la delibera sindacale di delega ai responsabili dell'area economico- finanziaria e dell'area tecnica.
La C.T.R. ha respinto l'appello.
Ricorre per cassazione la società contribuente affidandosi a otto motivi di impugnazione.
Si difende con controricorso il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'artt. 75 e 182 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art.11, D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 6, 50 e 107 (art. 360 c.p.c., n.3);
l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla ritenuta legittimazione processuale dei dirigenti comunali. La società ricorrente eccepisce la mancata produzione in giudizio della delibera sindacale di delega e in ogni caso la sua inidoneità a derogare alla riserva di attribuzione al Sindaco della rappresentanza in giudizio. Il motivo deve essere respinto in base alla legislazione innovatrice intervenuta in questa materia. Come è stato rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. civ., sez. 5^, n. 6807 del 20 marzo 2009) il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3, bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1^ giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario,
dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi;

mentre il comma 2 dell'art. 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la

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