Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/12/2020, n. 29654
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19726-2019 proposto da: P P, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
106, presso lo studio dell'avvocato G V, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati I T e F G S;
- ricorrente -
contro
CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE
2, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè
contro
ROTARIS SERGIO, MATARESE GIANLUCA, PREGNOLATO ALBERTO, CACCIARI DAVIDE, MUSIANI ROBERTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7165/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere A O;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso comunque infondato. Ric. 2019 n. 19726 sez. SU - ud. 13-10-2020 -2- Fatti di causa P P ricorre per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7165/2018 con la quale veniva declinata la giurisdizione del Giudice Ammnistrativo in relazione all'impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a Sezioni Unite del 7 novembre 2017. Nell'occasione la sentenza del Consiglio di Stato, adito su ricorso del C.O.N.I., accoglieva il proposto gravame, riformava l'appellata sentenza del T.A.R. Lazio n. 4041/2018 e dichiarava il detto difetto di giurisdizione. Il ricorso è affidato ad un articolato motivo ed è resistito con controricorso del C.O.N.I.. Va, in breve, riepilogato che la vicenda processuale per cui è causa ebbe inizio a seguito della apertura di due procedimenti disciplinari (n. ri 3 e 6/17) da parte della Procura Generale dello sport, con deferimento dell'odierno ricorrente e di altri tesserati della Federazione italiana di danza sportiva innanzi al Tribunale federale della Federazione stessa. Tale Tribunale, riuniti i detti procedimenti, dichiarava - con decisione n. 20/2017 "inammissibile l'azione disciplinare promossa con l'atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot. 2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport", nonché "per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati" e la "nullità dell'atto di delega del 19 aprile 2017 (nonché) di tutti
VIALE DELLE MILIZIE
106, presso lo studio dell'avvocato G V, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati I T e F G S;
- ricorrente -
contro
CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE
2, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè
contro
ROTARIS SERGIO, MATARESE GIANLUCA, PREGNOLATO ALBERTO, CACCIARI DAVIDE, MUSIANI ROBERTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7165/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere A O;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso comunque infondato. Ric. 2019 n. 19726 sez. SU - ud. 13-10-2020 -2- Fatti di causa P P ricorre per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7165/2018 con la quale veniva declinata la giurisdizione del Giudice Ammnistrativo in relazione all'impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a Sezioni Unite del 7 novembre 2017. Nell'occasione la sentenza del Consiglio di Stato, adito su ricorso del C.O.N.I., accoglieva il proposto gravame, riformava l'appellata sentenza del T.A.R. Lazio n. 4041/2018 e dichiarava il detto difetto di giurisdizione. Il ricorso è affidato ad un articolato motivo ed è resistito con controricorso del C.O.N.I.. Va, in breve, riepilogato che la vicenda processuale per cui è causa ebbe inizio a seguito della apertura di due procedimenti disciplinari (n. ri 3 e 6/17) da parte della Procura Generale dello sport, con deferimento dell'odierno ricorrente e di altri tesserati della Federazione italiana di danza sportiva innanzi al Tribunale federale della Federazione stessa. Tale Tribunale, riuniti i detti procedimenti, dichiarava - con decisione n. 20/2017 "inammissibile l'azione disciplinare promossa con l'atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot. 2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport", nonché "per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati" e la "nullità dell'atto di delega del 19 aprile 2017 (nonché) di tutti
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