Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/03/2023, n. 06537

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/03/2023, n. 06537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06537
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29078-2021 proposto da: COMUNE DI GNDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI

27, presso lo studio dell'avvocato S S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M V;
-ricorrente -

contro

SOCIETA' IMMOBILIARE GNDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO

76, presso lo studio dell'avvocato G N, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L P e FRANCESCO TURRINI DERTENOIS;
-controricorrente - nonchè

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.;
-intimata - avverso la sentenza n. 3797/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere M D M.

FATTI DI CAUSA

1. ― Il Comune di Garlenda ricorre per un mezzo, nei confronti di Società Immobiliare Garlenda S.r.l., contro la sentenza non definitiva del 14 maggio 2021, n. 3797, con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale proposto dalla società avverso sentenza resa tra le parti dal Tar Liguria, dichiarando la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda della medesima società volta ad accertare l’insussistenza dei presupposti per la richiesta di escussione di una polizza fideiussoria da parte del Comune. 2. ― Il ricorrente ha riferito in fatto quanto segue: -) il Comune di Garlenda aveva stipulato con Società Immobiliare Garlenda S.r.l., quale attuatore, una convenzione urbanistica del 1° agosto 1996, con la quale quest’ultima si era impegnata alla realizzazione del comparto 1, come previsto nel piano particolareggiato del 30 maggio 1994, nonché di tutte le opere di urbanizzazione relative non solo a detto comparti ma anche al comparto 2 previsto dallo stesso piano particolareggiato;
-) nel 2013 le parti avevano sottoscritto un accordo quadro volto ad ottenere l’approvazione di una variante di detto piano particolareggiato, non ancora completato, accordo che, tuttavia, non aveva determinato un «superamento» dell’originario piano particolareggiato, «superamento» destinato a realizzarsi, appunto, solo con l’approvazione della variante;
-) la società non aveva ottemperato agli obblighi sanciti dall’accordo quadro, ma, indipendentemente da ciò, il Comune aveva escusso la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla convenzione del 1996, dal momento che Società Immobiliare Garlenda S.r.l. non aveva completato le opere di urbanizzazione ivi contemplate, così rendendosi inadempiente alla convenzione;
-) Società Immobiliare Garlenda S.r.l. aveva agito dinanzi al Tar Liguria, oltre che per l’annullamento di un provvedimento del Comune di archiviazione del procedimento di variante, per l’accertamento negativo del diritto dello stesso Comune di escutere la polizza, domanda, quest’ultima, sulla quale il giudice adito aveva pronunciato sentenza dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione, accogliendo invece quella di annullamento;
-) la sentenza del Tar era stata appellata in via principale dal Comune e in via incidentale dalla società, ed il Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva qui impugnata, aveva accolto l’incidentale, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo sulla menzionata domanda di accertamento negativo. 3. ― Il Consiglio di Stato ha così motivato l’accoglimento dell’appello incidentale: «Rilevano in materia i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2021, n. 9005, la quale – nell’evidenziare quali siano i principi da essa enunciati per il caso in cui un’Amministrazione pubblica chieda l’escussione di una polizza fideiussoria – ha evidenziato che: - sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quando l’atto che disponga l’escussione sia impugnato deducendo l’insussistenza delle ragioni poste a sua base;
- sussiste invece la giurisdizione del giudice civile, solo quando la controversia riguardi l’importo risultante dalla polizza, i tempi o le modalità del pagamento, o l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento. Tale sentenza ha riguardato una domanda di escussione conseguente ad una esclusione da una gara d’appalto, ma ha affermato un principio di carattere generale, basato sulla stretta connessione sussistente tra le censure rivolte contro l’atto di esclusione dalla gara e quelle di illegittimità derivata, risolte avverso l’atto di escussione. Tale principio, a maggior ragione, risulta applicabile nella specie, poiché tale connessione riguarda le complessive censure rivolte avverso le determinazioni del Comune, poste in essere in sede di esecuzione degli accordi “di diritto pubblico” conclusi tra le parti (la convenzione urbanistica del 1996 e l’accordo quadro di data 21 febbraio 2014), e per i quali si applica anche l’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2, del codice del processo amministrativo, sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva per le controversie in materia di “esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo”». 4. ― Società Immobiliare Garlenda S.r.l. resiste con controricorso.
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