Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2017, n. 2479
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La controversia intrapresa dal componente del Comitato per l'intervento nella società SIR, avente ad oggetto il pagamento della differenza tra il compenso già fissato dall'amministrazione competente e quello asseritamente dovutogli per l'attività svolta, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, giacché, trattandosi di un funzionario onorario legato alla P.A. da un rapporto di servizio con attribuzioni pubbliche, ma privo degli elementi caratterizzanti il pubblico impiego, il relativo trattamento economico, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva - con esclusione, quindi, di qualsiasi nesso di sinallagmaticità - ed è, pertanto, affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario medesimo ha un mero interesse legittimo.
Sul provvedimento
Testo completo
1,2479/17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Conflitto di giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9459/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2479 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f - Dott. SALVATORE DI PALMA Ud. 10/01/2017 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Pres. Sezione CI Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Dott. M CO - Consigliere Consigliere Dott. D CMI Consigliere Dott. FELICE MANNA Consigliere Dott. U B ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9459-2015 proposto da: PASSINO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2017 DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell'avvocato 7 A G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C V, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
LIGESTRA TRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato G N, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;
controricorrenti - nonchè
contro
GALLO RICCARDO, EREDI DELL'ING. GIORGIO PIANTINI;
intimati avversO la sentenza n. 12565/2014 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA, depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2017 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;
uditi gli avvocati Claudio VARRONE, Giuseppe NICCOLINI e Giustina NOVIELLO per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- Il ricorrente, già componente del Comitato per l'intervento nella SIR (istituito con i decreti legge n. 301/1980 e n. 503/1980, non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della L. n. 687/1980) ha chiesto al TAR Lazio, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 31 del c.p.a., che fosse dichiarato l'obbligo di provvedere del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla sua istanza del gennaio 2014, con la quale egli aveva chiesto la determinazione del compenso che gli sarebbe spettato a seguito dell'intervenuta rendicontazione delle attività del Comitato, in applicazione dell'art. 7 L. 273\2002 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il compenso, aggiuntivo rispetto a quello già fissato dall'Amministrazione competente, riguarderebbe sia l'attività liquidatoria delle attività e delle passività, che la attività di gestione dei complessi aziendali SIR. 1.1.- Nel corso del giudizio amministrativo, con sentenza n. 18297/14, depositata in cancelleria il 16 settembre 2014, il Tribunale di Roma ha declinato la propria giurisdizione sulle domande di accertamento del proprio credito e di condanna al relativo pagamento proposte dal ricorrente e dagli altri componenti del Comitato SIR, R G e G P, nei confronti della s.r.l. Ligestra Tre e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Giudice Ordinario è pervenuto a tale conclusione sulla scorta della ravvisata natura di funzionari onorari dei componenti il detto Comitato e della assenza di predeterminazione per legge degli emolumenti ad essi dovuti. 1.2.- Con sentenza del 12/12/2014 anche il giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, osservando che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 16, del D. L. n. 78 del 2010, era stato redatto il rendiconto finale delle attività corredato da una situazione economico patrimoniale, e dunque sussistevano i termini rispetto ai quali, - nella prospettazione del ricorrente, occorrerebbe fare riferimento al fine di applicare i criteri di cui al decreto ministeriale n. 570/1992 ed alla tabella allegata alla nota del 27 dicembre 2004. Pertanto, se la prospettazione del ricorrente fosse, in linea astratta, fondata, ossia se fosse conforme a diritto (come egli sostiene) il riconoscimento in suo favore di un credito ulteriore fotó (rispetto alle somme percepite in forza delle note