Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/11/2018, n. 30607
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In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riqualificato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'acquirente di un immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c. in termini di azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., nonostante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte alienante non fosse stata indicata anche come costruttrice, i difetti costruttivi non fossero stati imputati a colpa della stessa, né prospettati come gravi, e la deduzione relativa al loro manifestarsi entro il decennio dal compimento dell'opera fosse stata svolta per la prima volta con l'atto di appello).
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE 30607-2018 CASSAZIONE Oggetto LA CORTE SUPREMA DI Compravendita TERZA SEZIONE CIVILE immobiliare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vizi della - cosa Presidente (difetto di Dott. ULIANA ARMANO costruzione) Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI azione risarcitoria autonoma ex Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI artt. 1490 e 1494 c.c. Consigliere EMILIO IANNELLODott. eccezione decadenza Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO omessa denuncia ha pronunciato la seguente scoperta vizi ORDINANZA - riqualificazione sul ricorso 11637-2017 proposto da: della domanda sub CI PP E EN SNC IN LIQUIDAZIONE in specie responsabilità persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. extracontrattuale art. 1669 EN CI, elettivamente domiciliata in C.C. - accertamento ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato in fatto inerente al rappresentata e difesa ALFREDO PLACIDI, momento della PACCIONE;
giusta procura dall'avvocato LUIGI apprezzabilità speciale in calce al ricorso;
della gravità dei ricorrente vizi- 2018 incidenza contro sui fatti 2187 materiali DEVITO GIACOMA;
della fattispecie - intimata avversO la sentenza n. 121/2017 della CORTE R.G.N. 11637/2017 Y D'APPELLO di BARI, depositata il 21/02/2017;
Cron. 30607 udita la relazione della causa svolta nella camera Rep. di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. Ud. 12/09/2018 STEFANO OLIVIERI;
CC t 2
Fatti di causa
MA VI con contratto di compravendita stipulato in data 17.11.1997 acquistava da TO SE e NC s.n.c. società costruttrice- venditrice, una unità immobiliare ad uso abitativo che era stata ultimata in data 20.1.1995, come risultante dall'atto di compravendita. Con nota in data 23.10.2003 la VI contestava alla società difetti costruttivi consistenti nella sollevazione del rivestimento pavimentale della abitazione, a causa dei quali la stessa si era resa inagibile, e con atto di citazione notificato in data 16.4.2004, conveniva la predetta società avanti il Tribunale di Bari sez. distaccata di Modugno chiedendone, previo accertamento della responsabilità ai sensi degli “artt. 1467 e 1490 c.c.", la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale, espletato ATP in corso di causa, con sentenza n. 23/2012, rigettava la domanda per decadenza dalla azione ex art. 1490 c.c. in difetto di prova della tempestività della denuncia dei vizi. La decisione veniva integralmente riformata dalla Corte d'appello di Bari che, con sentenza 21.2.2017 n. 121, condannava la società a risarcire i danni, dopo aver qualificata diversamente la domanda come accertamento della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., ritenendola tempestiva sia rispetto al termine decennale entro il quale poteva essere fatta valere detta responsabilità, sia rispetto al termine annuale di decadenza previsto per la denuncia dei "gravi difetti", atteso che questi si erano manifestati in modo chiaramente e compiutamente percepibile soltanto a seguito del sopralluogo eseguito nell'anno 2009 dall'ausiliario nel corso dell'ATP. Avverso la sentenza di appello, notificata in data 1.3.2017, la società ha proposto rituale ricorso per cassazione deducendo due motivi. Non ha resistito la intimata cui il ricorso è stata notificato in data 2.5.2017. Ragioni della decisione 3 RG n. 11637/2017 Cons est. Stefane LI ric. TO NC e SE s.n.c. c/VI MA Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 112, 113, e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360co1 nn. 3 e 4 c.p.c. Sostiene la società ricorrente che il Giudice di appello avrebbe accolto illegittimamente il motivo di gravame proposto dalla VI nel quale si formulava per la prima volta domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, in violazione del divieto di "nova" in secondo grado prescritto dall'art. 345 c.p.c.. In tal modo la Corte territoriale avrebbe pronunciato “extrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c. pregiudicando il diritto di difesa della società che non era stata in grado di controdedurre in ordine alla mancata insorgenza, nel decennio dalla ultimazione dell'immobile, di "vizi costruttivi gravi". Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza anche sotto il profilo della scorretta applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c.. Sostiene la società ricorrente che la motivazione della sentenza di appello in ordine ai termini di legge per l'esercizio dell'azione risarcitoria extracontrattuale appare incongrua, laddove assume che i "gravi vizi” si sarebbero palesati esclusivamente al tempo del sopralluogo eseguito nell'anno 2009 nel corso del procedimento ex art. 699 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo, non traendo quindi le debite conseguenze che, al momento della scoperta dei "gravi difetti", era già ampiamente decorso il termine decennale dalla ultimazione delle opere avvenuta nell'anno 1995. Il primo motivo è fondato. Va ribadito, in premessa, il principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell'atto introduttivo), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come 4 RG n. 11637/2017 Cons: est. ric. TO NC e SE s.n.c. c/VI MA EF LI desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purchè nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 20/12/2006;
id. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007;
id. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012). Va altresì precisato che tale potere spetta anche al Giudice di appello -e finanche al Giudice di legittimità- il quale, salva la ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010;
id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014;
id. Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017), non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del