Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2022, n. 22465
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC AN nato il [...] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariaemanuela Guerra ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per i reati a lui ascritti. Non traduceva la sentenza in lingua inglese.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge (art. 143 cod. pen.): la mancata traduzione degli atti del processo, a partire dall'avviso di conclusione delle indagini preliminare fino alla sentenza di primo grado4 avrebbe generato delle nullità assolute;
non era stata tradotta in lingua nota all'imputato neanche la sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorrente ha dedotto - solo con il ricorso per cassazione - che non erano stati tradotti in lingua nota all'imputato (a) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, (b) l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, (c) entrambe le sentenze di merito. Si deduceva altresì che, nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente non era stato assistito da un'interprete. Secondo il ricorrente tali violazioni del diritto di partecipare in modo consapevole al processo avrebbero prodotto delle nullità assolute. Il collegio osserva quanto segue.
2.La violazione del diritto di difesa nella sua declinazione di diritto a prendere parte consapevolmente al processo si configura in modo differente a seconda che lo stesso riguardi (a) l'assistenza di un interprete nel corso del processo;
(b) la traduzione di atti "non impugnabili", come l'avviso di conclusione delle indagini preliminari o i decreti di fissazione delle udienze;
(c) la traduzione di atti "impugnabili", come le sentenze o le ordinanze che impongono misure cautelari personali.
2.1. Con riguardo alla traduzione degli atti non impugnabili ed al diritto ad essere assistito da un interprete nel corso della udienze la Cassazione ha affermato cheise la omissione della assistenza linguistica (traduzione orale o scritta) genera in concreto una lesione del diritto di difesa, si produce una nullità generale a regime intermedio, soggetta all'ordinario regime di sanatorie. Così è stato deciso -con decisione assunta prima dell'intervento del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32, che ha provveduto all'adeguamento della normativa interna alla direttiva n. 2010/64/UE - che l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in una lingua nota all'indagato, che non comprenda la lingua italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio sottoposta all'ordinario regime di sanatorie previsto per tale categoria di nullità (Sez. U, Sentenza n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835 - 01). Tale autorevole approdo ermeneutico si ritiene estensibile, anche dopo la riforma, a tutti gli atti "non impugnabili", sempre che emerga che la mancata traduzione abbia prodotto una lesione concreta del diritto di difesa (di recente è stato confermato, tra l'altro, da Sez. 6 , Sentenza n. 30143 del 07/07/2021, Li Min, Rv. 281705;
nello stesso senso:Sez. 5, Sentenza n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371). La necessità che l'omessa traduzione leda in concreto le prerogative difensive è stata riaffermata recentemente dalla giurisprudenza secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio di appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore (Sez. 6, n. 46967 del 4/11/2021, Muhammad, Rv. 282388-01Sez. 6, Sentenza n. 34402 del 14/05/2010, Mengouchi, Rv. 248240). Del pari: anche la omessa nomina dell'interprete nei casi in cui sia necessario disporla può determinare una lesione del diritto di difesa, che genera una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata, né dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio nelle forme dell'abbreviato (Sez. 6, Sentenza n. 10444 del 19/01/2017, Aissat, Rv. 269382 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157;
Sez. 3, Sentenza n. 30891 del 24/06/2015, H., Rv. 264330 - 0).
2.2. Nel caso in esame il ricorrente non ha tempestivamente dedotto, rappresentando quale fosse la concreta lesione prodotta, né la mancata traduzione degli avvisi (di conclusione delle indagini e di fissazione dell'udienza preliminare), né la mancata nomina dell'interprete nel corso del giudizio di primo grado: le nullità - generali a regime intermedio - correlate alle denunciate omissioni devono, pertanto, ritenersi sanate ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.
3. Il diritto alla traduzione si atteggia in modo diverso in relazione agli atti impugnabili e, segnatamente, alle sentenze di merito.
3.1. La Cassazione è univoca nel ritenere che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto non configura un'ipotesi di nullità, conseguendone unicamente l'effetto del mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione integra una condizione di "efficacia" e non di "validità" dell'atto (Sez. 5, Sentenza n.