Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2018, n. 9912

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La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

In materia di diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 25, comma 5, l. cit.), è inammissibile la doglianza di difetto di giurisdizione di tale giudice incentrata sull'assunto dell'inesistenza del diritto in relazione alla natura del documento richiesto, in tal caso ponendosi, non una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo da gestore aeroportuale - nei cui confronti era stata autorizzata l'ostensione di un contratto stipulato per la promozione turistica dello scalo - fondato sulla assenza di strumentalità tra documento richiesto e l'attività d'interesse pubblico svolta).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2018, n. 9912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9912
Data del deposito : 20 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

№ 99 12-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI SERGIO DI AMATO Presidente Sezione - Ud. 10/10/2017 - ANTONIO MNA - Consigliere - PU R.G.N. 27262/2016 PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - Ga. 9912 Rep. CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - e.u. FRANCESCO M CO - Consigliere - MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere A M P - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27262-2016 proposto da: RYANAIR Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato G M - STUDIO MACCHI DI CELLERE GANGEMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO CASTIONI e FRANCESCO PIRON;
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- ricorrente -

contro

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo STUDIO LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati S PTORE, S C e F PIANI;

- controricorrente -

- e

contro

APORTI - ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LO PINTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO CINTIOLI;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e

contro

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZOPPINI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4372/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud, 10-10-2017 -2- uditi gli Avvocati Giannalberto Mazzei, per parte ricorrente, Pierluigi Milite (con delega dell'avvocato Andrea Zoppini), Giuseppe Lo Pinto, Stefano Parlatore e Filippo Pacciani, per parti controricorrenti. RITENUTO IN FATTO La ALITALIA - Società Aerea Italiana s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia esponendo di avere appreso da fonti giornalistiche che la Aeroporti di Puglia s.p.a. aveva concluso alcuni contratti con RYANAIR Limited ovvero con società ad essa collegate, tra cui AIRPORT MATKETING SERVICES LIMITED (AMS), aventi ad oggetto lo svolgimento di attività promozionali sul sito RYANAIR a fronte del pagamento di ingenti somme di denaro e di sconti sul servizio di handling e che detti contratti sarebbero stati assegnati senza il previo esperimento di alcuna selezione e, quindi, in affidamento diretto;
ritenendosi gravemente pregiudicata da detta condotta, con istanza ritualmente depositata, aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di ogni contratto sottoscritto con AMS e/o RYANAIR a partire dal 2006, avente ad oggetto l'erogazione dei servizi aeroportuali e/o la prestazione di servizi di qualsiasi tipo, della corrispondenza, anche elettronica, scambiata con RYANAIR e/o AMS in relazione alla conclusione ed esecuzione di qualsiasi contratto, di ogni documento, provvedimento o comunicazione tra e con RYANAIR e/o AMS relativo ai contratti in discussione, istanza in ordine alla quale la ADP rispondeva opponendo un diniego all'accesso basato, tra l'altro, su asserito difetto di legittimazione ai sensi della legge n. 241 del 1990, nonché sulla mancanza di collegamento tra interesse specifico della istante ed il documento richiesto;
l'ALITALIA chiedeva, perciò, dichiararsi l'illegittimità del diniego, prospettando violazione di legge ed eccesso di potere. Pronunciandosi nell'instaurato contraddittorio con la ADPSO.GE.AAL. e la RYANAIR, che nel costituirsi eccepivano, tra l'altro, l'inammissibilità Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud. 10-10-2017 -3- del ricorso per genericità dell'istanza di accesso e l'inconsistenza della situazione giuridica che l'aveva determinata, l'adito T.a.r., respinte le eccezioni preliminari, con sentenza n. 1599 del 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo l'ostensione dei documenti richiesti, in particolare dei contratti stipulati fra RYANAIR e la AMS nell'anno 2009 e nell'anno 2014, respinta la richiesta per la restante documentazione per la genericità e indeterminatezza della istanza, nonchè mancanza di specificazione dell'interesse sotteso si documenti ed alla corrispondenza prodromici alla stipula dei contratti. Appellavano la sentenza -con distinti ricorsi - la ADP e la RYANAIR, riproponendo le questioni rappresentate avanti al primo giudice, intervenuta ad adiuvandum la APORTI, il Consiglio di Stato, nella resistenza della ALITALIA s.p.a., riuntiti i ricorsi proposti avverso la medesima pronuncia, con sentenza n. 4372 del 2016, respingeva l'appello, affermando che nella specie premessa - l'ammissibilità della richiesta di accesso la domanda andava accolta per essere l'appellata fornita di interesse anche solo in vista di proporre una possibile azione per concorrenza sleale, ritenuta, altresì, la legittimazione passiva della società gestore dello scalo aeroportuale stante il sicuro rilievo pubblicistico dell'attività da questa espletata ai sensi delle leggi n. 265 del 1999 e n. 15 del 2005, nel merito, si trattava di documentazione che atteneva ad attività espressione di pubblico interesse e non vi erano esigenze di riservatezza da tutelare. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la RYANAIR Ltd. con un unico complessivo ed articolato motivo, cui hanno replicato con distinti controricorsi la ALITALIA s.p.a., la ADP s.p.a. e la ASSEAROPORTI;
le ultime due società propongono anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. In prossimità della pubblica udienza tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa, ad esclusione dell'ALITALIA. Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud. 10-10-2017 -4- CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'unico motivo la ricorrente principale deduce la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario ai sensi degli artt. 360 n. 1 e 362 c.p.c., dell'art. 111 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. Legge n. 241 del 1990. Assume la ricorrente che affinchè vi sia giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è sufficiente che vi sia un'impugnazione di diniego di accesso ad atti o documenti, ma che destinataria della richiesta sia una p.a., che gli atti di cui si vuole l'accesso siano relativi all'attività amministrativa della p.a. e che l'istanza di accesso sia finalizzata a vagliare e scrutinare l'attività amministrativa a tutela di un interesse specifico del ricorrente. Aggiunge che nella specie pur essendo la ADP s.p.a. assimilata a una pubblica amministrazione, in quanto concessionaria del servizio di gestione dell'aeroporto di Bari, tuttavia l'attività relativa agli atti di cui si chiede l'accesso non rappresenta attività amministrativa, né attività di pubblico interesse, bensì mera attività commerciale a carattere imprenditoriale con natura essenzialmente privatistica. Il ricorso principale è inammissibile per essersi formato il giudicato interno sulla statuizione della sentenza di primo grado che, nell'accogliere parzialmente nel merito l'istanza di ostensione, ha implicitamente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, affermazione non impugnata dalla RYANAIR Ltd. Il dato da cui partire è proprio l'art. 9 c.p.a., rubricato "Difetto di giurisdizione", secondo cui lo stesso "è rilevabile in primo grado anche d'ufficio", mentre "nei giudizi di impugnazione è rilevato solo se dedotto con specifico motivo, avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione". L'art. 9 del codice del processo amministrativo (entrato in vigore alla data del 16.09.2010) stabilisce la rilevabilità del difetto di giurisdizione d'ufficio in primo grado, nonchè in grado di appello Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud. 10-10-2017 -5- าษ ma a condizione che non vi sia stata acquiescenza sul capo della sentenza che esplicitamente o implicitamente abbia pronunciato sulla giurisdizione. La norma che in precedenza disciplinava il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione era quella di cui all'art. 30 della Legge Tar che

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