Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/10/2020, n. 24032

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La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/10/2020, n. 24032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24032
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

I C E T N E S 24032-20 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: SANZIONI Maria Rosaria San Giorgio - Presidente - AMMINISTRATIVE - Rel. Consigliere - Annamaria Casadonte - Ud. 11/10/2019 - Rossana Giannaccari - Consigliere - CC R.G.N. 25707/2017 Giuseppe Fortunato - Consigliere - Car 24032 Rep. Chiara Besso Marcheis - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25707-2017 proposto da: OM RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassia, 531, presso lo studio dell'avvocato Corrado Bocci, che a lo rappresenta e difende;
ricorrente -

contro

Comune di Morlupo, Ufficio Territoriale Governo Roma;

- intimati -

avverso la sentenza n. 534/2017 del Tribunale di Tivoli, depositata il 24/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
rilevato che: -il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente proposto da RI OM nei confronti 2165179 ог 9 : della sentenza del Tribunale di Tivoli pronunciata quale giudice d'appello investito dopo che il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dal OM avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di ricorso formulato in sede amministrativa dal OM avverso un verbale notificato dal Comune di Morlupo per superamento dei limiti di velocità;
-il Tribunale di Tivoli ha dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di notifica per avere l'appellante OM notificato l'impugnazione all'Ufficio territoriale del Governo e non all'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 2 r.d. 1611/1933 e dell'art. 144 cod. proc. civ.;
-la cassazione della sentenza del Tribunale di Tivoli è chiesta dallo stesso OM sulla base di tre motivi;
-nessuno si è costituito per le parti intimate, rispettivamente l'Ufficio Territoriale del Governo e il Comune di Morlupo, terzo intervenuto nel giudizio di appello;

considerato che:

a -con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 144 comma 2, cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art.6, comma 8 e l'art. 9 del d.lgs.vo 150 del 2011 per non avere la i pronuncia impugnata, sulla base della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ritenuto legittima la notifica dell'appello effettuata all'amministrazione presso la sua sede;
ad avviso del ricorrente infatti la notifica era stata

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