Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2023, n. 10538
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In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento del ricorrente nella graduatoria provinciale utilizzata per l'assegnazione delle supplenze nell'anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso concernente l'insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13445/2022 Numero sezionale 143/2023 Numero di raccolta generale 10538/2023 Data pubblicazione 19/04/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI GUIDO RAIMONDI - Primo Presidente f.f. - GIURISDIZIONE GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - O D MSI - Consigliere - Ud. 21/03/2023 - CC LORENZO ORILIA - Consigliere - R.G.N. 13445/2022 FABRIZIA GARRI - Consigliere - Rep. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13445-2022 proposto da: R M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G F C;
- ricorrente -
contro 1 Numero registro generale 13445/2022 Numero sezionale 143/2023 Numero di raccolta generale 10538/2023 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO Data pubblicazione 19/04/2023 REGIONALE DELLA LIGURIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE III SAVONA, BACCHIARELLO ELENA;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 190/2022 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di GENOVA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. M R ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 30 dicembre 2021, il decreto del 1° settembre 2021 con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - Ambito Territoriale III ha approvato le graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze nell'anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso AC55, ossia all'insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado. Avevano domandato l'inserimento nella graduatoria in parola, formata ai sensi dell'art. 4, comma 6 bis, della legge n. 124/1999 (aggiunto dall'art. 1 quater del d.l. n. 126/2019 convertito dalla legge n. 159/2019) il Rizzuti ed Elena Bacchiarello, ed il primo era stato inserito nella prima fascia, ma con riserva, con il punteggio di 84, mentre la seconda era stata collocata nella seconda fascia, con l'attribuzione di 130,5 punti. Con il ricorso straordinario era stato, in sintesi, dedotto dal ricorrente che la Bacchiarello aveva fatto valere come titolo di accesso il diploma 2 Numero registro generale 13445/2022 Numero sezionale 143/2023 Numero di raccolta generale 10538/2023 Data pubblicazione 19/04/2023 accademico di II livello in clarinetto conseguito presso il Conservatorio di Genova il 23 ottobre 2014 ed aveva, poi, dichiarato un titolo ulteriore, ossia il diploma rilasciato dal medesimo istituto l'11 luglio 2012, che, in realtà, altro non era se non lo stesso titolo, seppure conseguito secondo le regole proprie del “vecchio ordinamento”. Il ricorrente aveva denunciato, inoltre, ulteriori profili di illegittimità nell'attribuzione dei punteggi alla Bacchiarello ed aveva esteso l'impugnazione anche alle graduatorie formate per le classi di concorso A29, A30, A53, AC56 sostenendo di avere a ciò interesse, in quanto l'eventuale servizio prestato per altre classi avrebbe consentito alla Bacchiarello di accumulare punteggi da far valere nella graduatoria AC55, nella quale erano inseriti solo due aspiranti all'assunzione.
2. A seguito dell'opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nell'interesse delle amministrazioni intimate, con atto del 22 marzo 2022 M R ha depositato, ex art. 48 cod. proc. amm., atto di costituzione nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, rappresentando che la graduatoria provinciale per la classe di concorso AC55 era stata impugnata anche dalla Bacchiarello con ricorso iscritto al n. 781/2021 e riservandosi di «esperire regolamento preventivo di giurisdizione, stante la diffusa incertezza giurisprudenziale sul punto».
3. In relazione al giudizio pendente dinanzi al TAR Liguria, iscritto al numero di R.G. 190/2022, M R ha, quindi, proposto l'annunciato regolamento preventivo, chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la cognizione della domanda riservata giudice ordinario. Il ricorrente rileva in premessa che non si rinvengono pronunce di queste Sezioni Unite sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie formate ai sensi dell'art. 1 quater del d.l. n. 126/2019 e dell'O.M. n. 60/2020, mentre i giudici amministrativi hanno espresso sulla giurisdizione orientamenti difformi. Sostiene che merita condivisione la tesi di quella parte della giurisprudenza che ha escluso la natura concorsuale della procedura, perché l'ordinanza ministeriale non prevede la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli che, oltre ad essere 3 Numero registro generale 13445/2022 Numero sezionale 143/2023 Numero di raccolta generale 10538/2023 Data pubblicazione 19/04/2023 affidata al sistema informatico, non implica l'esercizio di poteri discrezionali, in quanto anche il riscontro demandato agli uffici scolastici consiste unicamente nel verificare il possesso dei titoli posseduti rispetto a quelli dichiarati e la corretta attribuzione dei punteggi predeterminati dalle tabelle allegate all'ordinanza medesima.