Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2019, n. 04104
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uente OM Lt/IC SENTENZA sul ricorso 18742-2016 proposto da: C G, elettivamente domiciliata a Roma, viale delle Milizie 106, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO F D'URSO e rappresentata e difesa dall'Avvocato R G per procura speciale in calce al ricorso;b5 - ricorrente -contro REGIONE MRCHE, elettivamente domiciliata a Roma, via Domenico Morichini 41, presso lo studio dell'Avvocato MICHELE C/4\1 ROMNO Girrappresenta tt e difetkialedel-l'Avvocato L D I, per procura a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2016 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA, depositata il 28/1/2016;3w/le T IIIIudita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. G D;sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. C S, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito, per la ricorrente, l'Avvocato R G;sentito, per la controricorrente, l'Avvocato L D I. FATTI DI CAUSA La Regione Marche, con l'ordinanza n. 27/CFR, ha ingiunto a G C il pagamento della somma di C. 7.500,00, quale titolare dell'azienda agricola ed autore materiale della violazione degli artt. 2 e 3 della I. n. 898 del 1986, per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie false, vale a dire la residenza in Comune ricompreso in zone svantaggiate, contributi relativi all'annualità 2005 a carico del Fondo Europeo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. La C, con ricorso depositato in data 19/10/2010, ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione della Regione, che ha competenza esclusivamente sulla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite mentre l'irrogazione della sanzione spetta al Ministro o ad un suo delegato, e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la sua applicazione, avendo la sua residenza effettiva, dal mese di maggio a fine ottobre, nel Comune di Montemonaco. La Regione Marche si è costituita in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla controparte e ribadendo la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Il tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 27/2/2013, ha accolto l'opposizione ed ha, quindi, revocato l'ordinanza ingiunzione, per difetto di legittimazione della Regione, sul Ric. 2016 n. 18742 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 rilievo che dagli atti non emergeva sulla base di quale provvedimento quest'ultima avesse acquisito il potere di emettere provvedimenti in una materia appartenente alla competenza del Ministero, né si evinceva quale fosse il titolo che potesse legittimare l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) a delegare alla Regione competenze proprie del Ministero. La Regione Marche ha proposto appello, deducendo che la potestà di repressione delle frodi e, quindi, di emettere ordinanza ingiunzione in materia di contributi comunitari spetta al Ministero ma è stata delegata alle Regioni: in particolare, le misure relative al piano di sviluppo rurale sono state delegate, tramite convenzione, dall'AGEA alle regioni le quali, in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 305 del 2002 e dal d.m. n. 25688 del 2002, provvedono anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative, come espressamente previsto dalla convenzione tra AGEA e la Regione Marche, all'art. 1, comma 3, ed all'art. 3, comma 5, e ribadito dallo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. 81350 del 24/3/2005. L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta. La C ha resistito al gravame, tra l'altro contestando i motivi addotti e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado. La corte d'appello di Ancona, con sentenza del 28/1/2016, ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, respinto l'opposizione proposta. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha premesso che: il giudizio ha per oggetto i pagamenti previsti dal regolamento CE n. 1257 del 1999, relativi allo sviluppo rurale (PSR), finanziati dal FEAOG;l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), istituita con il d.lgs. n. 165 del 1999, Ric. 2016 n. 18742 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 svolge le funzioni di organismo pagatore dello Stato italiano fino a che le regioni non istituiscono appositi organismi con le funzioni di organismo pagatore;il d.lgs. n. 305 del 2002 ha stabilito che, fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'art. 1 sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 della I. n. 898 del 1986;ed ha, quindi, ritenuto: innanzitutto, che, come dedotto e dimostrato dalla Regione, l'art. 1 del manuale delle procedure e dei controlli AGEA 2000-2006, approvato il 9/7/2001 dal Comitato Nazionale di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, prevede che alle Regioni sono delegate dall'organismo pagatore le funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco, relativi alle misure del piano regionale, compresi i controlli relativi alla esposizione di dati o notizie false di cui alla I. n. 898 del 1986 ed alla I. n. 689 del 1981;in secondo luogo, che, a mezzo della convenzione quadro del 29/9/2004, della successiva convenzione dell'11/9/2009 e dell'atto di intesa n. 14159 del 28/9/2009, alla Regione Marche è stato affidato "l'incarico per lo svolgimento delle delegate attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari, nonché di controllo amministrativo e materiale";infine, che la Regione Marche, con la I.r. n. 21 del 2005, ha dato attuazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 305 del 2002 (a norma del quale, fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni, le sanzioni previste dall'art. 1 vengono irrogate dal ministero delle politiche agricole e forestali secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 dell I. n. 898 del 1986), predisponendo, con DGR del 16/9/2003 e con DGR del 3/11/2005, la successiva organizzazion istrativa, vale a Ric. 2016 n. 18742 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 dire la Posizione di Funzioni Controlli relativi ai fondi comunitari con specifiche competenze in materia di controllo ed applicazione delle relative sanzioni amministrative. La corte, quindi, ha concluso affermando che la Regione avesse la legittimazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative nella materia oggetto della controversia. La corte, poi, quanto al merito dell'opposizione, dopo aver premesso che i bandi di accesso ai contributi percepiti dall'appellata prevedevano, quali requisiti essenziali per poterne beneficiare, la residenza, la sede legale ed il domicilio in uno dei comuni svantaggiati della Regione Marche e che la C in data 10/8/2005 aveva presentato una domanda di accesso al contributo europeo dichiarando di possedere i requisiti previsti dal bando e, precisamente, di risiedere nel territorio del Comune di Montemonaco, frazione Rascio n. 1, ha ritenuto, alla luce del verbale di accertamento redatto ai sensi dell'art. 17 della n. 689 del 1981, che l'opponente non avesse la residenza effettiva nel territorio del Comune di Montemonaco: il verbale, infatti, ha aggiunto la corte, indica analiticamente gli accertamenti effettuati dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, tra cui le sommarie informazioni assunte da R C (proprietaria dell'appartamento ove risulta la residenza della C ed a sua volta residente nella stessa palazzina, la quale ha riferito di aver concesso in uso il predetto appartamento ad Amedeo C e che lo stesso veniva utilizzato alternativamente tra i componenti di tale gruppo familiare), e la documentazione relativa alla mancata iscrizione nel registro delle aziende zootecniche del Comune di Montennonaco ed al mancato rilascio da parte della ASUR n. 13 Ufficio Veterinario di Amandola del codice aziendale. La corte, in particolare, ha evidenziato che gli agenti del corpo forestale, con accertamenti che fanno piena prova fiRe-a-querela di falso, Ric. 2016 n. 18742 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 hanno verificato l'insussistenza di attrezzature nel Comune di Montemonaco tali da permettere alla C la conduzione di un'azienda agricola zootecnica e la mancata presenza nel territorio comunale di un allevamento di ovini di proprietà della stessa. G C, con ricorso notificato il 28/7/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d'appello, dichiaratamente non notificata. La Regione Marche ha resistito con controricorso notificato in data 30/9.4/10/2016. La ricorrente ha depositato memoria Fissata l'udienza camerale del 14/6/2018, la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza del 24/10/2018. La controricorrente ha depositato memoria.
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