Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2022, n. 42311
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OI AN nato a [...] il [...] SI MA PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letti i separati ricorsi proposti nell'interesse di OI AN da parte dell'avvocato FABIANA LEDDA e di SI MA PE da parte dell'avvocato PAOLO SPANO;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONELLA PICARDI, che con deposito in data 20/07/2022 ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
lette le memorie conclusive dell'avvocato PAOLO SPANO e dell'avvocato FABIANA LEDDA, depositate rispettivamente in data 28/07/2022 e 02/08/2022, che hanno insistito nella richiesta di annullamento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di AR ER LA e NO OI in ordine al delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di AN EL.
2. I ricorsi nell'interesse di AR ER LA e NO OI deducono violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen., censurando la sentenza della Corte territoriale per non aver dichiarato l'intervenuta estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, tenuto conto della data di commissione del fatto, 1 ottobre 2013, con la contestazione della recidiva semplice per entrambi gli imputati, che non rileva ai fini del prolungamento del termine a seguito di interruzione oltre la misura di un quarto, la prescrizione è maturata con il decorso di sette anni e mezzo, quindi alla data del 1 aprile 2021. La sentenza della Corte di appello è intervenuta il 20 maggio 2021. E bene, risulta un solo rinvio per l'astensione della magistratura onoraria in primo grado dal 3 ottobre 2017 al 16 febbraio 2018, che vedeva aderirvi il Vice procuratore onorario presente in udienza, dal che il rinvio della trattazione. Non può ritenersi tale rinvio sia causa di sospensione del decorso della prescrizione, in quanto, non sospende il decorso dei termini della prescrizione l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 18101 del 22/02/2018, Civita, Rv.