Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 18683

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto).

A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 18683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18683
Data del deposito : 9 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 13190/2023 Numero sezionale 2626/2024 Numero di raccolta generale 18683/2024 Data pubblicazione 09/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BREVETTO UMBERTO GI CESARE Presidente MARCHIO GIUSEPPE SCOTTI Ud.12/06/2024 PU MARCO MARULLI Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigliere-Rel. FRANCESCO TERRUSI Consigliere MASSIMO FALABELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13190/2023 R.G. proposto da: K. KIEM G.M.B.H., BUDWEISER BUDVAR, AL GI IMPORT EXPORT IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO S.RL., ITALSUG TRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 269, presso lo studio dell'avvocato VACCARELLA ROMANO ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BOSIO STEFANO ([...]) -ricorrenti principali-

contro

ANHEUSER-BUSH INBEV ITALIA SPA e ANHEUSER-BUSCH LC, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO Numero registro generale 13190/2023 Numero sezionale 2626/2024 Numero di raccolta generale 18683/2024 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI GI Data pubblicazione 09/07/2024 ([...]) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERGIA STEFANIA ([...]), SIRONI GIULIO ENRICO ([...]), COLMANO ANNA ([...]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 753/2023 depositata il 06/03/2023. Udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 12/06/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. Sentiti all'udienza pubblica del 12/6/24 i difensori delle ricorrenti principali, Avv.ti De Bosio e Vaccarella, e delle ricorrenti incidentali, Avv.ti Sironi e Bergia, che hanno esposto oralmente le conclusioni e deduzioni dei rispettivi atti. Sentito il PG, Dr. Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di IL, con sentenza n. 753/2023, pubblicata il 6/3/2023, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 29574/2020 (che aveva cassato con rinvio una pregressa decisione d'appello del 2019), ha, in parte, riformato la sentenza del Tribunale di IL n. 7988/2017, pubblicata il 13/7/2017, con la quale, previa separazione di varie domande, erano state dichiarate inammissibili le restanti domande proposte, nell'aprile 2014, in due giudizi riuniti, dall'ente pubblico della Repubblica Ceca, un birrificio, EI DV (di seguito, B.B.), in lingua ceca «CK̀ DV národni podnik», e da tre società distributrici italiane di birra, K. EM GmbH, IT TR s.r.l. e AL IG Import Export s.r.l., nei confronti delle convenute R- LC (di 2 di 73 Numero registro generale 13190/2023 Numero sezionale 2626/2024 Numero di raccolta generale 18683/2024 seguito, A.B.) e R- EV TA s.p.a., per sentire Data pubblicazione 09/07/2024 accertare l'illecita condotta della convenuta A.B., consistita nell'avere impedito di usare in TA il nome «EI» per la birra originale di IS («per dodici lunghi anni, dal 2002 al 2013») e nell'avere fatto uso, per svariate ragioni, del marchio medesimo, decettivo anche ex art.21, comma III, c.p.i., anche dopo il 2013 («anche nella modalità di supporto pubblicitario al marchio “Bud” riadottato dalle convenute, nel corso del 2014, pure in TA, come era già in tutta Europa (ed in TA fino al 2002)»), con condanna delle convenute al risarcimento dei danni o, in subordine, alla restituzione dell'arricchimento senza causa e richieste di inibitoria con penale, ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti, e pubblicazione della sentenza. In sede di memoria ex art.183 c.p.c., le attrici introducevano anche una domanda di declaratoria di nullità, anche per effetto conformativo del giudicato, di nuova, identica a quella già dichiarata nulla da App. IL con sentenza 1779/2011, «ri-registrazione di marchio “EI” presentata da R- a fine 2004 …, n. 835.837 rinnovata il 23 ottobre 2014», illegittima in quanto in contrasto con i diritti sul marchio e la indicazione geografica protetta dell'Ente BO e comunque in malafede, e chiedevano condanna al risarcimento dei danni conseguenti. Il Tribunale di IL, con sentenza parziale n. 7988/2017, aveva dichiarato l'inammissibilità di numerose domande delle attrici B.B. e distributrici italiane della birra EM, o per tardività o per preclusione da cosa giudicata, e, su altre, la litispendenza rispetto ad un altro giudizio, pendente allora in Cassazione in relazione a sentenza della Corte d'appello di Roma, condannando le prime al pagamento delle spese in relazione alle domande così decise;
sulle domande residue aveva disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 gennaio 2018 e onerando le attrici di 3 di 73 Numero registro generale 13190/2023 Numero sezionale 2626/2024 provvedere a una iscrizione a ruolo autonoma della causa così Numero di raccolta generale 18683/2024 separata. Data pubblicazione 09/07/2024 A questo incombente, tuttavia, le attrici non provvedevano e lasciavano che tale causa di primo grado si estinguesse. Con sentenza n. 5034/2019, la Corte d'appello di IL aveva respinto sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza parziale di primo grado del 2017. A seguito di ricorso per cassazione, con sentenza n. 29574/20 del 29 settembre/24 dicembre 2020, questa Corte Suprema di Cassazione, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso (N.R.G. 12466/2018) per revocazione, ex art.395 c.p.c., avverso la sentenza n. 2499/2018 di questa Corte (relativa a lite insorta nel 2002 dinanzi al Tribunale di Roma), pronunciando sul ricorso riunito n.R.G. 5967/2020 (relativo al presente giudizio promosso nel 2014 dinanzi al Tribunale di IL), in parte, respingeva i mezzi di ricorso delle ricorrenti, originarie attrici, in parte li accoglieva (essendo accolti il primo, il sesto e l'ottavo motivo, nonché il secondo e il quinto motivo, nei sensi di cui in motivazione), rinviando la causa alla Corte d'appello di IL in relazione ai motivi accolti. In sostanza, questa Corte affermava l'erroneità della sentenza di appello del 2019, per avere ritenuto inammissibili: a) la domanda di tutte le ricorrenti (B.B. e distributrici), volta a sentir dichiarare la nullità della registrazione di marchio nordamericana 835.837 del 2004, per decettività originaria del marchio;
b) la domanda (di B.B.) di contraffazione dei tre marchi dell'ente BO 614.536, 614.537 del 3 novembre 1993 e 674.530 del 1996 incentrati sul termine «EI» (mentre veniva confermata la statuizione di inammissibilità, per difetto legittimazione attiva, della domanda di contraffazione del marchio avanzata dalle distributrici);
c) la domanda delle sole distributrici italiane di contraffazione dell'IGP di 4 di 73 Numero registro generale 13190/2023 Numero sezionale 2626/2024 diritto eurounitario che protegge la «birra di IS», con pieno Numero di raccolta generale 18683/2024 effetto dal 23 settembre 2003;
d) la domanda proposta dalle Data pubblicazione 09/07/2024 distributrici di accertamento di atti di concorrenza sleale, ex art.2598 nn. 2 e 3 c.c., per appropriazione di pregi e per comportamento contrario a correttezza professionale, per uso indebito di denominazione di origine/indicazione geografica protetta e/o di indicazione di provenienza e/o di uso marchio decettivo e pretesa di monopolio basato su marchio decettivo;
e) l'azione di B.B. (e delle distributrici IT e EM) ex art. 21, comma III, c.p.i. (volta a fare valere la violazione del divieto, per A.B., di proseguire l'uso di un marchio dichiarato, con sentenza passata in giudicato, nullo per decettività);
f) la domanda di accertamento di illecito di pubblicità ingannevole, di risarcimento del danno, anche per illecito aquiliano, abuso del diritto e responsabilità processuale, e le inibitorie proposte da tutte le parti originarie attrici, correlate a ciascuno dei titoli indicati alle precedenti lettere. Riassunto il giudizio dalle società originarie attrici, nel 2021, che chiedevano l'accoglimento delle loro domande, si costituivano le convenute R-, LC e R- EV TA s.p.a., concludendo per l'inammissibilità o il rigetto di tutte le domande avversarie, previa, occorrendo, sospensione del giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato di un altro giudizio tra R-, LC e EI DV, all'epoca pendente davanti a codesta Suprema Corte (relativo a ricorso per cassazione avverso sentenza n. 3796/2020 della Corte d'appello di Roma). Essendo stato, nelle more, definito anche tale giudizio, con sentenza n. 37661/2021 di questa Corte, così venendo meno i presupposti della sospensione, proseguiva la presente causa dinanzi alla Corte d'appello di IL . Veniva depositato ricorso cautelare in corso di causa, in data 2 settembre 2022, dalle sole EI DV e K. EM GmbH, che 5 di 73 Numero registro generale 13190/2023 Numero sezionale 2626/2024 Numero di raccolta generale 18683/2024 chiedevano che, in via d'urgenza, venissero adottate misure di Data pubblicazione 09/07/2024 inibitoria, pubblicazione del provvedimento e penale in relazione al programmato uso del marchio «EI», nell'ambito di un rapporto di sponsorizzazione, in occasione dei mondiali di calcio in Qatar, ma, previo contraddittorio tra le parti, il ricorso cautelare veniva respinto. Con la sentenza n. 753/2023, depositata il 6 marzo 2023, in questa sede di legittimità ora impugnata, la Corte d'appello di IL, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva la domanda avversaria di nullità della porzione italiana della registrazione di marchio internazionale n. 835.837 di R- e respingeva tutte le altre domande proposte da EI DV, K. EM, IT TR e AL, compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del giudizio. Con atto in data 13 marzo 2023, le originarie attrici formulavano istanza di correzione ai sensi dell'art. 287