Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/08/2018, n. 21435

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/08/2018, n. 21435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21435
Data del deposito : 30 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30119-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 2085/2017 depositata il 19/12/2017 nella causa tra: CETRA ANDREA;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI ROSSANO, INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE DI CATANZARO;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere L T;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C C, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO che

A C - nella qualità di ex dipendente della Metaprofili s.r.l. - proponeva ricorso al Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere l'accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'indennità di mobilita in deroga con decorrenza dall'I. gennaio 2013;
che, con ordinanza in data 19 maggio 2017, il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore Giudice amministrativo, in considerazione della materia trattata;
che in sede di riassunzione del giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con ordinanza del 19 dicembre 2017, ha tempestivamente sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione;
che il TAR - richiamando l'orientamento espresso da Cass. SU 10 agosto 2005, n. 16780 sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di integrazione salariale - ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo vantata dal lavoratore nei confronti dell'INPS;
che, infatti, l'oggetto della domanda azionata è rappresentato dalla contestazione del mancato pagamento integrale da parte dell'INPS dell'indennità di mobilità in deroga successivamente sia al decreto dirigenziale della Regione Calabria di autorizzazione della Ric. 2017 n. 30119 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- concessione del beneficio con inclusione del ricorrente tra i relativi destinatari sia al conseguente provvedimento dell'INPS;
che le parti del giudizio non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
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