Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/05/2019, n. 14486
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L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore).
Sul provvedimento
Testo completo
PROC. nr. 28608/2017 14486 /19 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N E SESTA SEZIONE CIVILE - L S E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALTRE IPOTESI PUBBLICO Dott. UC ESPOSITO - Presidente - IMPIEGO Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere - Ud. 23/01/2019 - CC Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere - R.G.N. 28608/2017 Consigliere - hon14486 Dott. LUIGI CAVALLARO Rep.Consigliere - Dott. NICOLA DE MARINIS ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28608-2017 proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli LANZETTA, avvocati PAOLA MASSAFRA, ELISABETTA SEBASTIANO CARUSO;
- ricorrente -
contro
CA UC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO e difesa dall'avvocato GIOVANNI DE PALMIERO, rappresentata 1 Gifere NOTARIIS;
845 저 PROC. nr. 28608/2017
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 149/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA SPENA. RILEVATO che con sentenza del 12- 27 maggio 2017 numero 560 la Corte d' Appello di Campobasso riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione proposta da UC CA avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'INPDAP, (poi INPS) già datore di lavoro della CA, per la restituzione della somma di euro 742,65, che era stata versata in esecuzione della sentenza del TAR MOLISE 39/1997- riformata dal Consiglio di Stato per difetto di giurisdizione per rivalutazione monetaria sulla indennità premio di servizio corrisposta in ritardo;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale premetteva che la CA era tenuta a restituire la rivalutazione monetaria in forza della transazione intervenuta ( in esito al giudizio amministrativo e dopo la proposizione della causa al giudice ordinario), che prevedeva il pagamento da parte dell' INPDAP per accessori sulla indennità premio di servizio pagata in ritardo dei soli interessi legali e non anche della rivalutazione. Tuttavia, come accertato dal ctu nominato in appello, le somme pretese in restituzione con il decreto ingiuntivo ( € 742,65) erano superiori a quelle effettivamente corrisposte alla CA per svalutazione monetaria (che ammontavano alla minor somma di euro 390,28). Doveva, pertanto, essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
non poteva emettersi condanna per la minor somma, in quanto l'ente opposto nel costituirsi aveva chiesto la conferma del decreto ingiuntivo 2 PROC. nr. 28608/2017 e non anche l'accertamento del credito per un minore importo;
soltanto nel grado di appello aveva richiesto inammissibilmente l' eventuale rideterminazione del proprio credito. Le spese del grado dovevano essere compensate e le spese della CTU poste a carico dell' INPS, che aveva dato causa al calcolo erroneo;
che avverso la sentenza ha proposto