Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2009, n. 9940

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2009, n. 9940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9940
Data del deposito : 29 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

09940/09 ESENTE REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. n. 829/07 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE } SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli ill.mi sigg. magistrati Cron. 9940 Dott. Sergio MATTONE Primo Pres. f.f. Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Pres. di Sezione Pres. di Sezione Dott. Roberto PREDEN Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Michele D' ALONZO Cons. Relatore Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 20 gennaio 2009 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Antonio SEGRETO OGGETTO Consigliere Dott. Renato RORDORF GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Ha pronunciato la seguente in controversia sulla legittimità SENTENZA della "ritenuta al- la fonte ai fini sul ricorso proposto dell' imposta sui redditi, operata dal debitore all' DA atto del pagamento delle spese proces- (1) ON MA e (2) OR AR, suali liquidate in favore del difenso re antistatario del creditore. entrambi elettivamente domiciliati in OM alla Via Caio Mario n. 13 presso lo studio dell' avv. Mario CAPPELLERI che li rappresenta e difende in forza del mandato rila- sciato a margine del ricorso RICORRENTI 66 CONTRO 2009 Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 829/07 - 1/20 - Le Assicurazioni di OM Mutua Assicuratrice OM (già Mutua Assicuratrice Comunale OM), con sede in OM al Lungotevere Sanzio n. 15, in persona della diri- gente PA MA RE (procura per notar Costa di OM del 13 settembre 2004), elettivamente domiciliata in OM alla Via Properzio n. 32 presso lo studio dell' avv. Fabio CISBANI che la rappresenta e difende in forza della procura speciale apposta in calce al controricorso CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza n. 19060/06 depositata il 20 settembre 2006 dal Tribunale di OM, notificata il 18 novembre 2006. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2009 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
sentite le difese dei ricorrenti, svolte dall' avv. Mario CAPPELLERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pasquale Paolo MA CICCOLO, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 a Le As- sicurazioni di OM Mutua Assicuratrice OM, ON MA e OR AR (avvocati) premesso che det- ta società, assumendo di aver trasmesso subito dopo la ' Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 829/07 - 2/20 - notificazione dell' atto di precetto, assegni circolari per l' importo complessivo del precetto stesso, decurta- to della sola ritenuta d' acconto IRPEF, pari a €. 441,61 (e, quindi, di aver totalmente assolto la propria obbligazione), aveva proposto opposizione al pignoramen- to presso terzi da essi notificato in forza della sen- tenza n. 16385/03 con la quale il Giudice di Pace aveva condannato l' opponente a corrispondere, direttamente in loro favore, le spese legali di quel giudizio -, in for- za di CINQUE motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 19060/06 depositata il 20 settembre 2006 dal Tribuna- le di OM (notificata il 18 novembre 2006) che aveva (1) dichiarato illegittimo e inefficace il pignoramento presso terzi, (2) condannato essi avvocati, in solido tra loro, (a) al pagamento delle spese processuali e (b) a corrispondere alla opponente la somma di €. 1.200,00, oltre interessi legali ai sensi dell' art. 96 c.p.c.. Nel controricorso notificato il 3 febbraio 2007 la intimata instava per il rigetto dell' avversa impugna- zione, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio. Il 15 gennaio 2009 i ricorrenti depositavano memo- ria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 829/07 - 3/20 - 1. In via preliminare potendo il fondamento dello stesso portare ad una soluzione in limine del processo deve essere scrutinato il rilievo con il quale le Assi- curazioni di OM esposto che la sentenza impugnata è stata emessa all' esito del giudizio introdotto con ri- corso in opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c. depositato il 17 maggio 2004 (decreto di fissazione dell' udienza il 3 giugno 2004) eccepiscono l' inam- missibilità del ricorso per cassazione perché proposto contro una sentenza di primo grado appellabile: secondo invero, il regime di disciplinala controricorrente, delle impugnazione di cui all' art. 615 c.p.c., come mo- dificato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 (per il qua- le le sentenze che decidono le opposizioni ex art. 615 c.p.c. sono inimpugnabili, e quindi ricorribili per cas- sazione ex art. 111 Cost.) si applica solo alle senten- ze che definiscono cause introdotte dal 1° marzo 2006, stante 1' art. 22 di detta legge n. 52/2006 il quale statuisce che "la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006". La tesi deve essere disattesa perché priva di fon- damento. La "non impugnabilità" della sentenza pronunciata nel "giudizio di cognizione introdotto dall' opposizio- ne" all' esecuzione - disposta dall' ultimo inciso dell' Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civilt - R.G. n. 829/07 - 4/20 - art. 616 c.p.c. novellato dall' art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52 (di riforma delle esecuzioni mobi- liari") -, invero, ai sensi dell' art. 22 della stessa legge (che ha fissato al "1° marzo 2006" il giorno della sua entrata in vigore), in difetto di qualsivoglia di- normativa, deve ritenersi carattere versa previsione proprio di ogni decisione depositata dal primo marzo detto nello specifico "giudizio di cognizione introdotto dall' opposizione" ex art. 615 c.p.c., a prescindere, quindi, dall' epoca (anteriore o posteriore alla novel- lazione) di introduzione del giudizio cui inerisce la sentenza da gravare trattandosi di norma avente caratte- re eminentemente processuale, come tale, quindi, appli- cabile (come, peraltro, già statuito da Cass., I, 20 settembre 2006 n. 20414), giusta il principio tempus re- git actum, a tutti gli atti del processo (pertanto anche all' atto decisionale conclusivo dello stesso) formati dalla data detta. come ri- 2. Nella sentenza impugnata il Tribunale, portato, ha (1) dichiarato illegittimo e inefficace il pignoramento presso terzi opposto, (2) condannato i cre- ditori, in solido tra loro, (a) al pagamento delle spese processuali e (b) a corrispondere alla opponente la somma di €. 1.200,00, oltre interessi legali ai sensi dell' art. 96 c.p.c. osservando: Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili - R.G. n. 829/07 - 5/20 - - in riferimento alla legittimità dell' operata ri- tenuta d' acconto sulle somme precettate, che giusta la decisione delle Sezioni Unite, sent. n. 9332/06 [recte: 9332/96], 1' obbligo della ritenuta a titolo di acconto dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, posto dall' art. 25 DPR n. 600/1973, a carico dei soggetti e- lencati nel primo comma dell' art. 23, si applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali in favore del difen- sore distrattario della parte vittoriosa, in quanto il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane quali- ficato dal suo originario contenuto di corrispettivo do- vuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un diretto rapporto di clientela avvocato distrattario e la parte che esegue il tra1" pagamento: da ciò, secondo il giudice a quo, discende l' illegittimità dell' eseguito pignoramento presso terzi avendo 1' assicurazione opponente liquidato l' intero importo riportato dal precetto atteso anche che tratte- nendo gli assegni gli opposti hanno attribuito a quel mezzo di pagamento, piena efficacia liberatoria, avendo- li

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