Cass. civ., sez. III, sentenza 04/05/2018, n. 10604

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/05/2018, n. 10604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10604
Data del deposito : 4 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente PU SENTENZA sul ricorso 9690-2016 proposto da: OI NG, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

82, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARRAZZA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 212/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per il rigetto;
rg 09690-16 Fatti di causa 1. La Corte di appello di Lecce ha respinto l'appello proposto da NG IA avverso la sentenza n. 70 del 18/01/2011 del Tribunale di IS, di reiezione dell'opposizione da lei proposta al decreto ingiuntivo notificato il 13/05/2000 a lei, in proprio e quale titolare dell'omonima agenzia raccomandataria marittima, per £ 370.197.500 (oltre interessi e spese) a titolo di tariffa dovuta all'Autorità Portuale di IS per passeggeri e merci imbarcati o sbarcati nel periodo dal novembre 1995 al dicembre 1998, in forza dell'ordinanza commissariale n. 1 del dì 01/06/1995, ai sensi della legge n. 84/94. 2. La corte territoriale ha, per quel che in questa sede ancora interessa, rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva: - ritenendo che la nota 07/11/1995 della raccomandante IN ES TD, con cui era stato revocato il mandato alla raccomandataria a rappresentarla innanzi all'autorità giudiziaria nei giudizi promossi da o contro l'Autorità Portuale in relazione ai pagamenti dei tributi di cui si trattava, non consentiva alla raccomandataria di sottrarsi all'adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla richiamata ordinanza, che aveva individuato come sostituti della prestazione patrimoniale imposta i vettori ed i loro rappresentanti;
- sottolineando che la qualità di rappresentante della IN ES TD non poteva contestarsi e che l'obbligo di riscossione mensile delle tasse portuali gravasse sulla raccomandataria in proprio ed esulasse dall'eventuale «rappresentazione processuale in nome e per conto della raccomandante»;
- evidenziando come del resto non disponesse la preponente di alcun potere di esonerare la propria rappresentante dalle obbligazioni legittimamente imposte dall'Autorità Portuale nell'ambito della propria potestà impositiva;
- ed infine escludendo la rilevanza dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo, di una successiva - benché analoga - rg 09690-16 ordinanza di detta Autorità, siccome diversa da quella posta a base della imposizione oggetto del monitorio opposto.

3. Per la cassazione di tale sentenza di secondo grado, pubblicata il 24/03/2015 col n. 212, ricorre oggi la IA, in proprio e nella già dedotta qualità di titolare dell'omonima agenzia raccomandataria marittima, affidandosi a quattro motivi con atto notificato il 15- 16/04/2016;
resiste con controricorso l'Autorità Portuale di IS. Ragioni della decisione 1. La ricorrente NG IA, in proprio e nella qualità, si duole: - col primo motivo, di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 288 del codice della navigazione»;
- col secondo motivo, di «violazione o falsa applicazione delle norme sul mandato sancite dal codice civile, dalle disposizioni in tema di rappresentanza dell'armatore straniero previste dal codice della navigazione artt. 287-289 cod. nav., nonché art. 1723 c.c., nonché legge 135/1977, nonché art. 555 cod. nav.»;
- col terzo motivo, di «violazione o falsa applicazione di legge delle norme sul mandato sancite dal codice civile, dalle disposizioni in tema di rappresentanza dell'armatore straniero previste dal codice della navigazione e della L. 135/1977»;
- col quarto ed ultimo motivo, di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla sentenza n. 164 del 25/01/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sez. 1».

2. I primi tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, per la loro intima connessione, potendo risolversi nella contestazione della sussistenza del presupposto per l'imposizione della prestazione oggetto del decreto ingiuntivo, individuato nella rappresentanza della raccomandataria in base alla disciplina del codice della navigazione: ma essi non meritano accoglimento.rg 09690-16 3. Secondo la corretta ricostruzione della qui gravata sentenza, in base all'ordinanza commissariale n. 1 del 1995 dell'Autorità Portuale di IS gli importi dovuti per ogni passeggero o per ogni TIR imbarcato o sbarcato (in ragione, rispettivamente, di £ 2.000 e di £ 5.000) sono stati posti a carico dei vettori e dei «loro rappresentanti»;
mentre, ai sensi dell'art. 289 cod. nav., «entro i limiti nei quali è stata

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