Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/02/2018, n. 3070
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In tema di aiuti di Stato erogati ad un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il beneficio supera la soglia "de minimis" di cui all'art. 92 del TFUE (e del regolamento applicabile), la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), del TFUE, ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale: ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che deve essere evitata una sovra-compensazione dei danni subiti dall’impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto).
Sul provvedimento
Testo completo
30 70 /18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T FN Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPEF IRAP IVA RIMBORSO Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente Rel. - art. 6, commi 4-bis e 4- ter, d.l. n. 185/2008 Dott. ENRICO MANZON - Consigliere - Ud. 24/01/2018 - CC Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - R.G.N. 2823/2017 Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere - Ciar 3070 Rep. Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2823-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore General pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
UE NG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1493/27/2016 della COMMISSIONE TRIBU- TARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 14/06/2016;
8 8 8 7 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non par- tecipata del 24/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CI- RILLO. La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. (co- me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), Osserva:
FATTI DI CAUSA
1. La sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia (sez. Foggia), rigettando l'appello proposto nel 2012 dal fisco, conferma l'accoglimento del ricorso avanzato da LO RR, resi- dente in VI (Comune rientrante nel d.m. 09/01/2003), per ottenere il rimborso del 60% delle imposte versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto in misura ridotta (40%) per effetto dei benefici introdotti a causa degli eventi sismici che avevano interes- sato le province di Campobasso e Foggia nell'ottobre 2002 (art. 6, commi 4-bis e 4-ter, d.l. 29/11/2008, n. 185).
2. L'avvocatura erariale ricorre per la cassazione della sentenza del 27/05-14/06/2016, denunciando la violazione della decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 final (GUUE, 18/02/2016) riguardo ai soggetti esercenti attività d'impresa e alla ille- gittima concessione di aiuti di Stato. Il contribuente non svolge difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato, dovendosi dare ulteriore continuità alla linea giurisprudenziale che, inaugurata dalla sezione lavoro della Corte (Cass. sez. lav., 26/09/2017, n. 22377;
conf. 27/11/2017, n. 28266 e n. 28267), è stata confermata e approfondita anche in ambito fiscale (Cass. sez. 6-5, 13/12/2017, n. 29905;
conf. Cass. sez. trib., 19/01/2018, n. 1325). Ric. 2017 n. 02823 sez. MT - ud 24-01-2018 -2- 2. Infatti la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final (che il giudice nazionale deve attuare anche median- te disapplicazione di norme contrastanti;
conf. Cass., n. 22377/2017 e n. 29905/2017, cit.), stabilisce all'art. 1 che "Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive mo- difiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e suc- cessive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art.
6. comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni;
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazio- ni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono in- compatibili con il mercato interno".
3. E' fatta salva l'ipotesi che si tratti di un "aiuto individuale" che "al mo- mento della sua concessione, seddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014", ovvero dai regola- menti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 dec. cit.), o che, "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni