Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2021, n. 16890

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2021, n. 16890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16890
Data del deposito : 4 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A C nato a NAPOLI il 22/03/1981 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'Il giugno 2020 la Corte di appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da C A avverso il provvedimento con cui il medesimo ufficio giudiziario, il 7 aprile 2020, ha autorizzato il trattenimento di una lettera inviata al detenuto dalla figlia R. Ha specificato che A è ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e soggetto alle connesse limitazioni alla corrispondenza e che la corrispondenza proveniente dalla figlia è stata trattenuta perché contenente un disegno fatto con carta plastificata ed incollato, tale da impedire un adeguato controllo di tutte le parti della missiva e, in particolare, di scritti eventualmente inseriti nella parte sottostante il disegno.

2. C A propone, con il ministero dell'avv. L S, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato adottato l'impugnato provvedimento sulla base di un mero sospetto ed in assenza di concreti indizi attestanti che il confezionamento del documento abbia effettivamente offerto il destro per veicolare messaggi occulti.

3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato.

3.1. L'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto, tra l'altro, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia, che sono garantiti da colloqui visivi con soggetti liberi e dalla corrispondenza telefonica, epistolare o telegrafica. La legge di ordinamento penitenziario contempla, per la corrispondenza epistolare o telegrafica, limitazioni meno stringenti di quanto non accada per i colloqui e le telefonate, giacché non prevede un numero massimo di lettere che il detenuto può inviare o ricevere, né restrizioni generali rispetto ai soggetti con cui egli può intrattenere scambi epistolari, e stabilisce, anzi, all'art. 18, quinto comma, al fine di favorire e di garantire il diffuso accesso a questa forma di corrispondenza, che l'amministrazione penitenziaria ponga a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

3.2. Il diritto a tenere una corrispondenza epistolare e telegrafica può essere sottoposto, con provvedimento giurisdizionale, a limitazioni e controlli individuali, ossia riguardanti il singolo detenuto o internato.La legge n. 354 del 1975 non regolava, nella sua formulazione originaria, i casi, le modalità ed il tempo massimo per cui potevano essere adottate siffatte misure, ciò che aveva indotto a dubitare della compatibilità della disciplina della corrispondenza epistolare in carcere con gli artt. 15 Cost., 8 e 13 Cedu ed era valso all'Italia ripetute condanne da parte della Corte di Strasburgo (cfr., tra le molte, Corte EDU, 15 novembre 1996, Calogero Diana c./Italia;
Corte EDU, 24 ottobre 2002, Messina c./Italia). Tale lacuna normativa è stata colmata mediante l'introduzione, ad opera della legge 8 aprile 2004, n. 95, dell'art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, che individua le tipologie di limitazioni che possono essere imposte alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i relativi presupposti e tempi, nonché le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale. L'art. 18-ter dispone, al primo comma, che per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possano essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, tre diverse forme di restrizione all'invio e alla ricezione di missive, connotate da un crescente grado di intrusività. La forma più lieve di restrizione è il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima, finalizzato a verificare, alla presenza dell'interessato, che nell'involucro non siano celati valori o oggetti non consentiti. La limitazione più intensa consiste, invece, nell'inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo, operazione di lettura e analisi — ad opera dell'autorità giudiziaria ovvero, su sua delega, dal direttore del carcere o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore — del contenuto delle missive in entrata ed in uscita. Essa può, dunque, eventualmente sfociare nel trattenimento della missiva, disposto con provvedimento giurisdizionale, adottato dal Magistrato di sorveglianza, per i condannati, o dal giudice che procede, per gli imputati, per effetto del quale lo scritto non viene consegnato al suo destinatario, che deve essere immediatamente informato. L'art. 18-ter, pur contenendo una specifica disciplina anche della successiva operazione di trattenimento, non individua espressamente le ragioni che lo consentono. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in proposito, che, stante lo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, il trattenimento può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, entrambe in motivazione).
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