Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/11/2022, n. 32629

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/11/2022, n. 32629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32629
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27957-2019 proposto da: ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-ricorrenti -

contro

Ric. 2019 n. 27957 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 2 - TRENITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI ANTONELLI

50, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - nonchécontro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI, 3C LAVORAZIONI PELLI S.r.l.;
-intimati - avverso la sentenza n. 3349/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/05/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere L N. Rilevato che: Trenitalia S.p.A. (di seguito, per brevità, Trenitalia) impugnò, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, la deliberazione dell’allora Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito Autorità o ARERA, n. 641/2013/R/com del 27 dicembre 2013, recante «Aggiornamento, dal 1 gennaio 2014, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas», nonché, “ove occorra”, i seguenti atti: deliberazione dell’Autorità 467/2013/R/EEL del 25 ottobre 2013, recante «Prima applicazione delle disposizioni in materia di Ric. 2019 n. 27957 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 3 - agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica»;
art.1 del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) nella parte in cui introduce la nozione di «impresa a forte consumo di energia»;
circolare 25/2013/ELT della Cassa conguaglio per il settore elettrico recante «Primi aspetti applicativi in tema di formazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al d.m. Finanze 5 aprile 2013»;
deliberazione dell’Autorità 461/2013/R/EEL del 17 ottobre 2013, recante «Integrazioni alle modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica»;
deliberazione dell’Autorità 437/2013/R/EEL del 3 ottobre 2013, recante «Modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica»;
deliberazione dell’Autorità 405/2013/R/com del 26 settembre 2013, recante «Aggiornamento, dal 1 ottobre 2013, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas»;
deliberazione dell’Autorità 340/2013/R/EEL del 25 luglio 2013, recante «Decorrenza delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia elettrica»;
documento di consultazione dell’Autorità 329/2013/R/EEL del 25 luglio 2013, recante «Modalità operative per l’attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 5 aprile 2013»;
deliberazione dell’Autorità 168/2013/R/EEL del 23 aprile 2013, recante «Avvio di procedimento per la rideterminazione dei criteri di Ric. 2019 n. 27957 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 4 - ripartizione degli oneri generali di sistema elettrico a carico dei clienti finali»;
nonché ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale. In particolare, mediante un unico motivo di ricorso, Trenitalia, deducendo violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/96/CE, violazione dei principi comunitari sulla concorrenza e dell’obbligo di non discriminazione nel mercato, violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, difetto assoluto di motivazione con conseguente violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per abuso di potere, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed assenza assoluta di istruttoria, lamentava che con la deliberazione impugnata l’Autorità avrebbe inspiegabilmente ristretto la platea dellec.d. imprese energivore alle sole imprese aventi il codice ATECO appartenenti al settore manifatturiero, con ciò determinando un’ipotesi d’illegittima discriminazione, ponendosi in netto contrasto con la disciplina vigente volta a favorire, invece, l’equità e la concorrenza. Il TAR adito, nel contraddittorio con gli altri enti indicati in epigrafe, dichiarò il ricorso irricevibile, ritenendolo tardivo. Avverso detta pronuncia Trenitalia propose appello dinanzi al Consiglio di Stato che, in riforma dell’impugnata pronuncia, con sentenza n. 3349/19, depositata il 23 maggio 2019, non notificata, dichiarato il ricorso tempestivamente proposto, accolse l’appello, ritenendo sussistente il vizio dedotto in termini di difetto di motivazione ed illogicità delle determinazioni adottate, nella parte in cui comportavano l’esclusione dalle agevolazioni in esame delle imprese ferroviarie. Avverso detta sentenza ARERA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro-tempore hanno proposto ricorso per cassazione, ex artt. 111 Cost., 362, cod. proc. civ. e 110 Ric. 2019 n. 27957 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 5 - del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), affidato a due motivi. Resiste con controricorso Trenitalia, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi, comunque, l’avverso ricorso, richiamando, in subordine, espressamente le eccezioni e domande proposte nei precedenti gradi di giudizio. Le altre parti indicate in epigrafe sono rimaste intimate. Avviata la trattazione del giudizio all’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della stessa hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis 1, cod. proc. civ. tanto i ricorrenti quanto la controricorrente.

Considerato che:

1.Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano «eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di attività riservata all’Autorità amministrativa relativa alla definizione dei criteri e degli indirizzi per la rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico, tenendo conto delle imprese a forte consumo di energia». I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove è pervenuta ad annullare la delibera

ARERA

641/2013/R/com e gli atti presupposti, tra i quali quelli adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico, affermando che la limitazione ai servizi manifatturieri non fosse idonea a ricomprendere le imprese di servizi, come quelle ferroviarie, che sono caratterizzate da un’incomprimibilità dei costi dell’energia e, quindi, meritevoli, di essere incluse tra le imprese c.d. energivore, destinatarie di agevolazione. I ricorrenti assumono che, in tal modo, il giudice amministrativo si è sostituito all’Amministrazione, a cui la legge ha riconosciuto discrezionalità nel delimitare il riconoscimento delle agevolazioni, avendo quindi l’Amministrazione, nell’esercizio di tale discrezionalità, circoscritto le agevolazioni al settore manifatturiero. Secondo i Ric. 2019 n. 27957 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 6 - ricorrenti, quindi, il Consiglio di Stato non avrebbe giudicato della legittimità degli atti impugnati, ma ne avrebbe esso stesso valutato, in maniera inammissibile, l’opportunità, così da creare un nuovo criterio, quello dell’incomprimibilità del costo di energia, per l’accesso al regime delle agevolazioni, non previsto, né definito, dagli atti d’indirizzo ministeriali.

2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti lamentano «eccesso di potere giurisdizionale per l’invasione della competenza esclusiva della Commissione europea in tema di aiuti di Stato, con riferimento alle misure di agevolazione delle imprese c.d. energivore», per il periodo anteriore al primo gennaio 2018. I ricorrenti assumono che, nella sentenza impugnata, attraverso il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE 18 gennaio 2017, il Consiglio di Stato, paventando la violazione della disciplina degli aiuti di Stato, avrebbe compiuto un’attività valutativa rimessa in via esclusiva alla Commissione dell’Unione europea, che già si era pronunciata positivamente sulla compatibilità delle misure adottate dalle Autorità amministrative italiane, che limitano l’agevolazione alle sole imprese manifatturiere, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia, per il periodo 2014-2020. 3. Giova premettere, nell’esame del primo motivo di ricorso, una sintetica esposizione del quadro normativo di riferimento, precisando come la materia delle agevolazioni in tema di consumo di energia sia tuttora in piena evoluzione, anche dopo l’adozione, in attuazione dell’art. 19 della l. 20 novembre 2017, n. 167 (c.d. legge europea 2017), con d.m. 21
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