Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2019, n. 45695
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IACOVONE VITTORIO nato a MATERA il 21/11/1970 avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere L S;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA M B Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore presente avv. P chiede l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Matera, con la sentenza del 16 ottobre 2013, ha condannato V I, quale proprietario dei terreni e committente delle opere, in concorso con G S, tecnico asseveratore delle pratiche edilizie, per il reato sub capo d) ex art. 481 cod. pen., limitatamente alla domanda di permesso di costruire presentata il 2 agosto 2006;ha assolto V I dai reati ascritti ai capi b) e c) ex art. 323 cod. pen. perché il fatto non sussiste;ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V I per i reati sub a) di lottizzazione abusiva ex art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, e d) ex art. 481 cod. pen., per le altre ipotesi di falso, perché estinti per prescrizione. Il Tribunale ha dichiarato la falsità degli atti indicati nel capo d) ed ha disposto la confisca dei terreni abusivamente realizzati e delle opere abusivamente costruite, ad eccezione degli immobili ceduti alla costituita parte civile. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza del 17 giugno 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il residuo reato sub capo d) perché estinto per prescrizione confermando nel resto la sentenza del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di V I. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 111 comma 4 Cost., 187, 191 e 526 comma 1 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione per l'omessa risposta al motivo di appello con cui si contestò l'utilizzo a fini di prova della c.t. del pubblico ministero;il Tribunale, dopo l'esame del c.t. e la richiesta del pubblico ministero di acquisizione della relazione, non si sarebbe mai pronunciato e non avrebbe acquisito l'elaborato con ordinanza. Né i difensori prestarono consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento della c.t. del pubblico ministero. La Corte di appello avrebbe, nonostante il motivo di appello, utilizzato la c.t. ai fini della decisione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 111 comma 4 Cost., 187, 191, 238-bis e 526 comma 1 cod. proc. pen., art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.;la corte territoriale avrebbe utilizzato a fini di prova la sentenza del Tar Basilicata n. 253/2011, in atti, nonostante la stessa non sia irrevocabile e pertanto in violazione degli art. 238-bis, 191 e 526 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e della motivazione, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame del teste G C, al quale in primo grado la difesa aveva rinunciato, e l'esame del c.t. di parte L B, con acquisizione della relazione da questi redatta, quanto all'insussistenza del reato di lottizzazione abusiva ed alla legittimità dei titoli abilitativi. La Corte di appello avrebbe di fatto ammesso la rilevanza della testimonianza del teste G C ma poi rigettato la richiesta di rinnovazione;né la rinuncia in primo grado precluderebbe la valutazione sulla necessità e novità dell'esame. Si deduce poi l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 7 giugno 2016 sulla insussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
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