Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2023, n. 19137
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Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.
Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2333/2023 Numero sezionale 264/2023 Numero di raccolta generale 19137/2023 Data pubblicazione 06/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE AVVOCATI. ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - LIQUIDAZIONE SPESE. ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - Ud. 06/06/2023 - MASSIMO FERRO - Presidente di Sezione - PU DANILO SESTINI - Consigliere - R.G.N. 2333/2023 FABRIZIA GARRI - Consigliere - Rep. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2333-2023 proposto da: EZ OV, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. e dall'avvocato GIOVANNI SANNA, PEC lucrezia.novaro@pec.cassazione.net;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
Numero registro generale 2333/2023 Numero sezionale 264/2023 avverso la sentenza n. 219/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE Numero di raccolta generale 19137/2023 FORENSE, depositata il 25/11/2022. Data pubblicazione 06/07/2023 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giovanni Sanna per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina della Liguria sottopose a procedimento disciplinare l'avv. Lucrezia Novaro, ipotizzando a suo carico la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza per avere la stessa interloquito con un giudice di pace, nel frattempo venuto a mancare, senza la presenza del collega avversario, allo scopo di ottenere da quel magistrato la firma di due provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva di titoli (a favore di un cliente dell'incolpata) già predisposti e materialmente redatti dall'avv. Novaro. Ottenuti i provvedimenti, quest'ultima aveva anche omesso di notificarli o comunicarli al collega avversario. Per tale incolpazione – che ricalcava quella del procedimento penale apertosi a carico della professionista presso gli Uffici giudiziari di Torino per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. – il CDD della Liguria irrogò la sanzione dell'avvertimento.
2. La decisione del CDD è stata impugnata sia dal C.O.A. di Savona che dall'avv. Notaro e il Consiglio nazionale forense, con sentenza del 25 novembre 2022, ha accolto il ricorso della professionista e ha rigettato quello del Consiglio dell'Ordine. Ha affermato il C.N.F. che, essendosi concluso il processo penale a carico della professionista con pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste – pronuncia ormai divenuta irrevocabile – la formula assolutoria del giudice penale aveva un effetto 2 di 6 Numero registro generale 2333/2023 Numero sezionale 264/2023 Numero di raccolta