Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13734

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13734
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSTICCO GIORGIO nato a ALBA il 08/04/1956 avverso la ordinanza del 13/10/2022 del TRIBUNALE DI ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale in diversa composizione per l'ulteriore corso;
uditi i difensori avv. F M e L P, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale, con decreto del 12 settembre 2022, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, dell'importo di 199.669,31 euro, ritenuto il profitto del reato di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) contestato al ricorrente. Il Tribunale ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari, nel decreto genetico, aveva valutato in modo autonomo la sussistenza del fumus commissi delicti, ritenendo che l'indagato, quale legale rappresentante della associazione Dolce Valle, avesse indebitamente ottenuto finanziamenti europei in violazione del principio di unicità che impone di poter usufruire del contributo una sola volta in relazione ad uno stesso progetto, circostanza che non si era verificata con riguardo a eventi effettuati una sola volta nel marzo del 2018 ma rispetto ai quali erano state avanzate due distinte domande di finanziamento, nel 2017 e 2018, entrambe andate a buon fine. Secondo l'ordinanza impugnata, il primo giudice aveva motivato anche in ordine alla sussistenza del periculum in mora, peraltro ritenendo non necessario tale accertamento quando, come nel caso in esame, siano contestati reati commessi contro la pubblica amministrazione.

2. Ricorre per cassazione Giorgio Bosticco, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e motivazione apparente o mancante, sotto tre diversi profili, riguardanti: - la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del fumus commissi delicti. In sede di riesame si era evidenziato che il decreto di sequestro si era limitato a riportare la trascrizione delle annotazioni di polizia giudiziaria, aggiungendo solo una formula di stile: sul punto l'ordinanza impugnata è priva di un effettivo confronto con le deduzioni difensive;
- la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del periculum in mora, deduzione anche in questo caso ignorata dal Tribunale, che ha anche erroneamente ritenuto non necessario tale requisito in ragione di quanto disposto dall'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., omologando il reato per cui si procede a quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L'ordinanza, inoltre, ha comunque ritenuto sussistente il periculum in mora sulla base di considerazioni eccentriche, ignorando la pacifica capienza patrimoniale del ricorrente, idonea a rendere insussistente l'esigenza cautelare;
- la omessa risposta al motivo con il quale in sede di riesame era stata chiesta, in via subordinata, la riduzione dell'importo del sequestro, stante la mancanza di proporzionalità e ragionevolezza in ordine all'ammontare della cifra sequestrata, visto il ruolo svolto dal ricorrente rispetto a quello di un coindagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, avuto riguardo alla censura con la quale è stata contestata la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza del requisito del periculum in mora.

2. Non è fondata l'eccezione, logicamente preliminare, circa la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti del fumus e del periculum e la omessa risposta del Tribunale alla deduzione difensiva. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l'ordinanza impugnata ha specificamente esaminato e disatteso l'eccezione, spiegando (rispettivamente a pag. 3 e pag. 7) per quali ragioni il G.i.p., nel provvedimento genetico, avesse, seppur in maniera concisa, motivato sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il Tribunale, citando i passi del decreto, ha escluso che si fosse in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante e ha esercitato il proprio potere-dovere di integrare le pur gravi insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura, che comunque era assistito da una motivazione che enunciava le ragioni della cautela, anche se in forma stringata e attraverso la tecnica della redazione per relationem. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione del diritto vivente, secondo il quale la mancanza della autonoma valutazione delle esigenze cautelari - che comporta l'annullamento del provvedimento genetico da parte del tribunale del riesame, in forza di quanto disposto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., applicabile in tema di misure cautelari reali in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01) - va intesa quale motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, Esposito, Rv. 278509-01;
Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596-01;
Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, Burani, Rv. 268800-01). Va ribadito, inoltre, che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02;
Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01;
Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339-01).
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