Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/06/2023, n. 16229
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Testo completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30403/2020 R.G. proposto da : ARA 1857 – ASSICURAZIONE RISCHI AGRICOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. M R, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Golametto, n. 2 -ricorrente - contro POLITI GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. G P, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte di Appello di Catania n. 102 5 /20 20 , pubblicata in data16 giugno 20 20 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.Il Tribunale di Catania, all’esito d i consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 991/2017, rigettava la domanda proposta da G P nei confronti della Ara 1857 s.p.a.,volta ad ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo in conseguenza del danno da mancato raccolto dallo stesso subito, avvenuto in esito a denunciati eventi metereologici coperti da garanzia , verificatisi nel periodo compreso tra la fine dell’anno 2006 e l’inizio dell’anno 2007 in località Regalbuto, ove insisteva il terreno di proprietà dell’assicurato. 2. Il P proponeva appello avverso la suddetta decisione, insistendo per l’acquisizione della consulenza tecnica disposta nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in precedenzadallo stesso introdotto. La causa, assunta in de cisione, veniva rimessa sul ruolo per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e, all’esito, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha condannato Ara 1587 s.p.a. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 258.380,59, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dal 7 luglio 2007, nonché al rimborso delle spese processuali. In sintesi, i giudici di merito,ritenendo di dover avvalersi ai fini della decisione della consulenza tecnica disposta in sede di accertamento tecnico preventivo e partendo dalla considerazione che i fenomeni atmosferici lamentati dal P si erano effettivamente verificati con un impatto negativo sulla produzione del fondo dell’appellante, hanno fatto riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado ai fini della determinazione del quantum, accertando che il P aveva sottoposto a copertura assicurativa l’intera produzione di arance di qualità navelina e tarocco esistente nella azienda e che, in relazione ad essa, aveva richiesto l’indennizzo per i danni subiti a seguito dei verificatisi eventi climatici. Hanno, inoltre, osservato che ‹‹il mancato assoggettamento, al rapporto assicurativo, della piantagione di clementine non rende(va) inoperante la garanzia assicurativa, poiché la clausola in questione va interpretata con riferimento al tipo di produzione e non a tutto ciò che è piantato nel fondo›› e che ‹‹il riferimento testuale all’intera produzione dell’azienda deve (doveva) essere interpretato, alla stregua del complessivo rapporto assicurativo, in relazione al tipo di produzione coperto dallo stesso rapporto assicurativo››, trovando tale esegesi giustificazione ne lla circostanza che le clementine erano ben più resistenti (agli eventi atmosferici in oggetto) delle arance di qualità navelina e tarocco , come posto in evidenza dalle consulenze tecniche. Hanno, quindi, quantificato l’indennizzo assicurativo in euro 258.380,59, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dal 7 luglio 2007 (come da richiesta dello stesso P), trattandosi di debito di valore. 3. Ara 1857 s.p.a. ricorre per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi. G P resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si de nuncia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione di quanto richiesto dall’assicurato P e quanto pronunciato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››. La ricorrente, nel sottolineare che il P aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo a termini di polizza e non un risarcimento del danno, lamenta che i giudici d’appello, in violazione del principio della corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato, hanno quantificato il danno sulla base della consulenza tecnica d’ufficio disposta, facendolo coincidere con il danno civilistico, omettendo di ricondurlo nel perimetro della garanzia assicurativa e, segnatamente, nell’ambito dei limiti e delle condizioni vigenti in relazione alla garanzia prestata in riferimento all’avversità atmosferica ‹‹siccità››, come definita e descritta in polizza. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Vale premettere che la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato integra un difetto di attività del giudice, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, primo comma,n.3, c od. proc. civ., ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c od. proc. civ. — la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità — in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (Cass., sez. L, 13/10/2022, n. 29952).
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