Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06974
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NE nato in [...]-ERZEGOVINA il 08/09/1973 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23 settembre 2021 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato AD IC colpevole dei reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale;
tuttavia, in parziale riforma della prima sentenza, la stessa Corte, esclusa la sussistenza dell'aggravante ex art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., rideterminava la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.
2. Ha proposto ricorso AD IC, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per illogicità della motivazione, quanto alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di rapina impropria, e per mancanza di motivazione in ordine all'entità dell'aumento determinato a titolo di continuazione, che la Corte di appello ha quantificato in otto mesi di reclusione senza svolgere alcuna argomentazione sul punto. La sentenza impugnata non ha considerato le contraddizioni fra le dichiarazioni rese da due testimoni in ordine al presunto danneggiamento del gancio della roulotte, dalla quale non risulta che l'imputato e le altre persone viste dagli operanti furono viste scendere, e ha affermato che da una fotografia agli atti si vedrebbero il gancio sollevato e il cavetto di accensione staccata, circostanza contraria al vero. Non vi è prova, quindi, del tentativo di furto della rou lotte. Inoltre, la rapina impropria è configurabile solo laddove si sia già verificata la sottrazione. I due testi di polizia giudiziaria hanno reso dichiarazioni discordanti anche in ordine alle modalità della fuga in auto dell'imputato, il quale non si rappresentò in alcun modo che gli stessi potessero essere investiti, difettando quindi l'elemento costitutivo della violenza.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati.
2. Va premesso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204