Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25207
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La giurisdizione sulla controversia attinente ad un rapporto di lavoro subordinato con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, protrattosi dal 1995 al 2004, spetta al giudice ordinario anche in relazione a questioni relative al periodo antecedente al 1° luglio 1998, non ostando a tale conclusione il disposto dell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, il quale, in ossequio alla "ratio" di evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, dev'essere interpretato nel senso di riconoscere la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione afferente ai rapporti di lavoro che pure siano stati instaurati anteriormente alla data suddetta, laddove unitaria risulti essere la fattispecie dedotta in giudizio, residuando la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo antecedente a tale data.
Sul provvedimento
Testo completo
1 25207-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dipendenti Stazione Sperimentale - Primo Presidente f.f. - ANGELO SPIRITO Industria Conserve Alimentari- FELICE MANNA - Presidente di Sezione - Giurisdizione Ud. 20/10/2020 - LUCIA TRIA - Rel. Pres.te Sezione - PU R.G.N. 9034/2015 AMELIA TORRICE - Consigliere - Cron 25207 Rep. MASSIMO FERRO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - CHIARA GRAZIOSI Consigliere - FRANCESCO M CILLO - Consigliere - Consigliere -ROBERTA CRUCITTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9034-2015 proposto da: SSICA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G;
361 20 20
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, E D R, G M, CARLA D'ALOISIO e L M;
DEGNI MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO;
C.R.P.A. S.P.A. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO SPAGGIARI;
- controricorrenti -
1213/2014 della CORTE D'APPELLO di avverso la sentenza n. BOLOGNA, depositata il 06/10/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Presidente LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza n. 1213/2014 R.Sent. della Corte d'appello di Bologna, pubblicata il 6 ottobre 2014;
uditi gli avvocati Giuseppe Maria Francesco Rapisarda per delega orale, Luciano Giorgio Petronio ed Antonietta Coretti per delega orale.
FATTI DI CAUSA
Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- T 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza attualmente impugnata, respinge l'appello principale della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (d'ora in poi: SSICA) avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 864/2013 e, in accoglimento dell'appello incidentale di Monica D avverso la suddetta sentenza: 1) dichiara che la retribuzione globale di fatto in favore della D, come determinata in primo grado, deve essere maggiorata degli incrementi salariali stabiliti dal CCNL per l'industria alimentare;
2) stabilisce che sulle somme lorde spettanti devono essere praticate soltanto le ritenute fiscali di legge e non anche quelle previdenziali essendo l'onere relativo totalmente a carico del datore di lavoro senza diritto di rivalsa;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata.
2. Alla suddetta conclusione la Corte territoriale perviene precisando, per quel che qui interessa, che: a) la lavoratrice nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto un inadempimento unitario della SSICA protrattosi dalla fine del 1995 al 2004;
b) si concorda con la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato, tra Monica D e la SSICA - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari a decorrere dal 28 novembre 1995 fino al 5 novembre 2004 con inquadramento della lavoratrice come ricercatrice in base al CCNL degli Enti di ricerca e sperimentazione fino al febbraio 2000 e, da quella data, come impiegata di 1° livello ai sensi del CCNL per l'Industria alimentare;
c) infatti, dalla prova testimoniale è emerso che il rapporto tra la D e il CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (d'ora in poi: CRPA) si è limitato alla stipula di vari contratti per incarichi di prestazioni professionali sottoscritti di regola dopo l'inizio dello Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- svolgimento delle prestazioni stesse presso il SSICA oltre a mere questioni amministrative (erogazione dei compensi);
d) sicché risulta confermato che l'effettiva destinataria delle prestazioni è sempre stata SSICA;
e) inoltre, il suddetto rapporto non era di natura autonoma come sostiene la Stazione Sperimentale perché le testimonianze raccolte hanno avvalorato la allegata sussistenza degli elementi sintomatici rivelatori della subordinazione, quali l'assoggettamento a direttive specifiche e cogenti da parte di personale SSICA, al relativo potere di vigilanza e controllo nonché l'inserimento nell'organizzazione della Stazione, l'osservanza di uno specifico orario di lavoro e la continuità della prestazione resa dalla D in tutto il periodo dedotto in giudizio (elemento quest'ultimo non utilmente contestato nei pure assai articolati motivi di appello);
f) il Tribunale ha anche stabilito che il suddetto rapporto è stato illegittimamente risolto il 5 novembre 2004, condannando la SSICA al pagamento delle differenze retributive maturate nonché alla riammissione in servizio della D con corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e non erogate dalla costituzione in mora del 13 aprile 2017 alla effettiva riammissione in servizio, quantificando la retribuzione mensile globale di fatto da pagare, oltre accessori, dedotto l'aliunde perceptum altresì quantificato;
g) il Giudice di primo grado ha poi condannato la SSICA a corrispondere all'INPS quanto stabilito per la costituzione in favore della lavoratrice di una rendita vitalizia sostitutiva ex art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 in relazione al periodo 28 novembre 1995 - 31 ottobre 2004 oltre accessori nonché i contributi e le sanzioni (come determinati) per il periodo novembre-dicembre 2004 oltre accessori e a ricostituire la posizione contributiva della lavoratrice fino alla sua effettiva riammissione in servizio;
Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -4- 7 h) ne consegue che vanno respinte le censure di SSICA secondo cui non si potrebbe configurare una interposizione fittizia di manodopera vietata, basate sull'assunto della natura autonoma del rapporto, che è stato smentito dalla prova testimoniale;
i) va anche aggiunto che, peraltro, per la affermazione della sussistenza ab initio di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non è necessario ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo restando che per tutto il periodo i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari relativamente alla prestazione di lavoro della D sono stati esercitati dalla SSICA con ordini specifici, vigilanza e controllo sulla concreta esecuzione della prestazione;
I) nella descritta situazione deve essere confermata la statuizione del primo Giudice sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto di lavoro antecedente il 30 giugno 1998, onde evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, essendo irrilevante a questi fini che nel periodo dal 28 novembre 1995 al 24 febbraio 2000 SSICA fosse un ente pubblico;
m) ne consegue che va confermato il rigetto dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata dalla difesa della SSICA con riferimento al suddetto periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998;
n) infine, è inapplicabile l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto il rapporto è stato instaurato il 28 novembre 1995 e, comunque, alla SSICA non si applicava tale disposizione;
o) è da escludere che la D abbia inteso prestare acquiescenza alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con il suo comportamento concludente (mutuo consenso) sia per il limitato lasso di tempo intercorrente tra la fine del rapporto e la relativa Ric. 2015 n. 09034 sez. SU ud. 20-10-2020 -5- contestazione sia perché la SSICA (gravata del relativo onere) non ha allegato altre circostanze da cui desumerne la sussistenza;
p) l'appello incidentale deve essere accolto nei termini suindicati, essendo da escludere la detraibilità dalle somme spettanti alla D a titolo risarcitorio degli importi dovuti all'INPS per contributi previdenziali non versati, in quanto non è contestato che la SSICA non abbia provveduto al loro versamento né la Stazione ha dimostrato la non imputabilità a sé stessa di tale omissione.
3. Con ricorso per otto motivi la SSICA domanda la cassazione della suddetta sentenza.
4. Resistono con controricorsi, illustrati da memorie, Monica D e CRPA s.p.a.
5. Anche l'INPS propone controricorso.
6. All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2019, a seguito di contraddittorio tra le parti, la Sezione Lavoro, con ordinanza 19 novembre 2019, n. 30075, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione presupposta alla decisione del primo motivo di ricorso per cassazione.
7. Il ricorso è stato perciò assegnato alle Sezioni Unite e fissato per l'odierna udienza.
8. In prossimità dell'udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie motivate conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE I - Profili preliminari 1. Per una migliore comprensione della vicenda che fa da sfondo alla presente controversia si ritiene opportuno ricordare che la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (d'ora in poi: SSICA) venne fondata con r.d. n. 1396 del 2 luglio 1922, n. 1396, con la denominazione di Regia Stazione sperimentale per Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -6- l'industria delle Conserve Alimentari in Parma (e sede presso i locali forniti dalla Camera di