Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 23557

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Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d. lgs. n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 23557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23557
Data del deposito : 3 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 32055/2018 Numero sezionale 2744/2024 Numero di raccolta generale 23557/2024 Data pubblicazione 03/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Società per azioni - MAURO DI MARZIO Presidente Acquisto di azioni proprie – Società che ALESSANDRA DAL MORO Consigliere non fanno ricorso al capitale di rischio - M FLA Consigliere-Rel. Quorum costitutivo e deliberativo - Computo LUIGI D'ORAZIO Consigliere PAOLO CATALLOZZI Consigliere Ud.18/06/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32055 R.G. anno 2018 proposto da: S Ctori s.p.a., S P, C R G M, M D e P G, rappresentati e difesi dagli avvocati R S, V O, B R, G D, L E M S e M P, presso il quale sono domiciliati;
ricorrenti

contro

S F S e Sa.Par. s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati A N, P U e M B, presso il quale sono domiciliati;
controricorrenti avverso la sentenza n. 3918/2018 depositata il 22 agosto 2018 della Corte di appello di Milano. Sez. I – RG 32055/2018 udienza pubblica 18.6.2024 1 Numero registro generale 32055/2018 Numero sezionale 2744/2024 Numero di raccolta generale 23557/2024 Data pubblicazione 03/09/2024 Udita la relazione svolta all'udienza del 18 giugno 2024 dal consigliere relatore M F;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale S D M;
udite le difese delle parti.

FATTI DI CAUSA

1. ― La Corte di appello di Milano ha pronunciato sentenza, pubblicata il 22 agosto 2018 riportata in epigrafe, nel contraddittorio tra Salini Simonpietro e C. s.a.p.a., P S, D M, R G M C, G P, S Ctori s.p.a. e Simonpietro Salini, da un lato, e F S S e Sa.Par. s.r.l., dall'altro. La pronuncia aveva ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare del 2 maggio 2012 di S Ctori s.p.a.: delibera con cui era stata disposta l'assegnazione gratuita, in favore dei soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, delle azioni in proprietà della società in questione. La Corte di merito ha respinto il gravame principale e quello incidentale confermando la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Milano. Con quest'ultima decisione la deliberazione sopra richiamata era stata annullata in quanto il presidente dell'assemblea di S Ctori, pur conformandosi all'ordine, impartitogli in sede cautelare dallo stesso Tribunale, di prendere in considerazione le azioni proprie ai fini del computo della maggioranza deliberativa necessaria, aveva escluso dal conteggio i voti espressi dai soci di minoranza in ragione dell'asserito conflitto di interessi di cui gli stessi sarebbero stati portatori;
il detto conflitto era stato escluso dal Giudice di prime cure, il quale aveva rilevato che nel caso di specie aveva trovato piuttosto espressione una fisiologica dialettica tra soci di maggioranza e soci di minoranza. Il Tribunale aveva poi pronunciato condanna generica al risarcimento del danno nei confronti di Simonpietro Salini, quale presidente dell'assemblea in cui era stata assunta la delibera impugnata e degli Sez. I – RG 32055/2018 udienza pubblica 18.6.2024 2 Numero registro generale 32055/2018 Numero sezionale 2744/2024 Numero di raccolta generale 23557/2024 Data pubblicazione 03/09/2024 amministratori di S Ctori, in favore dei soci di minoranza F S S e Sa.Par. s.r.l.. 2. ― In grande sintesi, il Giudice del gravame ha ritenuto che le azioni proprie andassero computate nel quorum deliberativo;
ha quindi negato che tra i poteri del presidente dell'assemblea rientri anche quello di escludere dal computo del quorum suddetto il voto di soci in conflitto di interessi ed escluso, comunque, che tale conflitto nella fattispecie sussistesse, posto che il voto contrario espresso dai soci di minoranza trovava giustificazione nella progettata distribuzione gratuita delle azioni, che avrebbe reso la maggioranza, già detentrice del 47,12% del capitale sociale, padrona assoluta della società;
ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria di tutti gli amministratori della società: questi non avevano infatti contrastato l'operato del presidente dell'assemblea e avevano dato poi esecuzione alla delibera approvata, prendendo parte al consiglio di amministrazione in cui aveva avuto luogo l'annullamento dei certificati azionari corrispondenti alle azioni proprie e in cui si era disposto di modificare il libro dei soci in base alle determinazioni adottate in sede assembleare. 3. ― Per la cassazione di detta sentenza P S, D M, R G M C, G P e S Ctori s.p.a. si valgono di sei motivi di ricorso, ai quali resistono con controricorso e memoria F S S e la Sa.Par. s.r.l. Sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.. La doglianza verte sull'interpretazione della norma sopra richiamata la quale, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbe basi testuali, sarebbe incoerente con la logica del sistema, implicherebbe conseguenze applicative inaccettabili, risulterebbe in contrasto col diritto unionale e, segnatamente con gli artt. 63.1, lett. Sez. I – RG 32055/2018 udienza pubblica 18.6.2024 3 Numero registro generale 32055/2018 Numero sezionale 2744/2024 Numero di raccolta generale 23557/2024 Data pubblicazione 03/09/2024 a), e 83 della dir. 2017/1132/UE;
la disposizione, per come interpretata, sempre secondo i ricorrenti, andrebbe disapplicata previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e si porrebbe, infine, pure in contrasto con la Costituzione. 1.1. ― Il mezzo di censura ripropone una questione su cui questa Corte, con sentenza n. 23950 del 2 ottobre 2018, ha già avuto modo di esprimersi nell'ambito di un giudizio vertente tra alcune delle parti oggi in contesa (e cioè: S Ctori, F S S e Sa.Par. s.r.l.). Il Collegio non ritiene di doversi discostare dal detto precedente e reputa privi di fondamento i dubbi espressi dagli istanti circa la compatibilità del percorso interpretativo da loro contestato col diritto unionale e con quello costituzionale. 1.2. ― Come è noto, l'art. 2357-ter c.c. prevede, al secondo comma, che il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma che dette azioni sono «computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea»;
opposta regola è operante per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in quanto per esse «il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'art. 2368, terzo comma», e quindi dette azioni «non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». L'odierna versione del secondo comma dell'art. 2357-ter è frutto dell'intervento legislativo attuatosi col d.lgs. n. 224 del 2010, il quale ha fatto venir meno la previsione, contenuta nel vecchio testo della norma, secondo cui le azioni proprie dovevano essere «computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea». Quest'ultima formulazione della norma era stata sottoposta al vaglio di questa S.C. la quale aveva avuto modo di evidenziare come, in base al dato testuale, le azioni proprie della Sez. I – RG 32055/2018 udienza pubblica 18.6.2024 4 Numero registro generale 32055/2018 Numero sezionale 2744/2024 Numero di raccolta generale 23557/2024 Data pubblicazione 03/09/2024 società andassero incluse nella base su cui calcolare i quorum costitutivi o deliberativi solo quando questi si configurassero quali «quote del capitale sociale»: era stato rimarcato, nell'occasione, che «il significato proprio del termine “capitale” è quello di capitale sociale ed è una evidente forzatura comprendere in esso anche il riferimento a parte soltanto di esso, quale quella rappresentata in assemblea» (Cass. 16 ottobre 2013, n. 23540, in motivazione). 1.3. ― La conformazione che ha assunto il secondo comma dell'art. 2357-ter, comma 2, a seguito della novella consente di affermare che, proprio muovendo dalla logica che informava la richiamata pronuncia, deve oggi pervenirsi a conclusioni opposte rispetto a quelle cui giunse la medesima. Infatti, nell'odierna versione della disposizione è venuto meno il riferimento al capitale e, come si è visto, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, onde esse entrano nel conteggio di tutti i quorum costitutivi e deliberativi: anche quelli che dipendono dal capitale presente in assemblea (come è previsto per le delibera dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione). Che il termine maggioranza possa essere riferito, come sostenuto dai ricorrenti, tanto al capitale intervenuto in assemblea quanto all'intero capitale sociale è da escludere, visto che una tale lettura è contrastante col dato letterale, specie se letto in una chiave diacronica, avendo riguardo al diverso tenore delle due versioni della medesima norma, e finisce per postulare l'obiettiva inutilità, e quindi la sostanziale irragionevolezza dell'intervento legislativo del 2010. Secondo quanto puntualmente osservato da questa Corte nella decisione del 2018, «[i]l dettato normativo vigente è nel senso che, nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie debbano essere sempre conteggiate nel calcolo non dei soli quorum assembleari costitutivi, ma anche di quelli Sez. I – RG 32055/2018 udienza pubblica 18.6.2024 5 Numero registro generale 32055/2018 Numero sezionale 2744/2024 Numero di raccolta generale 23557/2024 Data pubblicazione 03/09/2024 deliberativi: la nuova disposizione, invero, non lega affatto il calcolo alla diversa circostanza se la base per il medesimo sia il capitale sociale oppure quello rappresentato in assemblea, imponendo di

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