Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2022, n. 44371

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2022, n. 44371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44371
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D C E V, nato a Aosta il 7.3.1952, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 28.1.2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, in data 24.4.2017, il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto Enrico .,./ittorio D C responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa in Euro 2.000;

2. ricorre per cassazione il difensore del D C deducendo violazione di legge per inosservanza del combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. e 83, comma 9, del DL 18 del 2020: segnala infatti l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel non prendere atto della intervenuta prescrizione del reato;
spiega che la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione sarebbe stato "prorogato" in forza dell'art. 83 comma 9 del DL 18 del 2020 che, tuttavia, non opera in maniera indiscriminata per ogni procedimento ma solo per quelli rinviati ai sensi del comma 7 lett. g), previsione in cui non rientra il presente processo che non era fissato nel lasso temporale compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno del 2020;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato: rileva, infatti, la fondatezza della censura articolata con il ricorso richiamando, a tal fine, l'arresto delle SS.UU. sulla questione della durata della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 comma 4 del DL 18 del 2020;

4. il difensore ha trasmesso le proprie conclusioni scritte associandosi alle richieste ed alle considerazioni del PG.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va in primo luogo puntualizzato che, secondo la imputazione, il delitto di truffa ascritto al D C è stato consumato in data 28.6.2013. Nel corso del giudizio di primo grado non si sono verificati eventi che abbiano potuto determinare la sospensione del corso del termine di prescrizione: il processo era stato definito in due udienze, quella del 29.3.2017 e quella del 24.4.2017 mentre l'atto di appello era stato depositato il 14.7.2017. Se non ché, soltanto in data 17.12.2020 era stato emesso il decreto di citazione in appello per l'udienza del 28.1.2021 quando il processo è stato definito con la sentenza qui impugnata e, pacificamente, ormai decorso il termine massimo desumibile dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.. 2. Le SS.UU. di questa Corte, chiamate ad esprimersi sulla portata applicativa della sospensione del termine di prescrizione disposta con il DL 18 del 2020, hanno chiarito che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del di. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, S P, Rv. 280432 - 02, in cui la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). Nel caso di specie, come si ricava dalla ricostruzione operata in premessa e desumibile dalla consultazione degli atti, il processo si trovava in una fase di "stasi" in quanto, pervenuto presso la Corte di Appello, era in attesa di fissazione dell'udienza. Né, per altro verso, si può ritenere che il potesse rilevare il "termine" di cui all'art. 601 cod. proc. pen. perché il Presidente della Corte di Appello provvedesse in tal senso. Sul punto, infatti, il collegio condivide le considerazioni svolte da Sez. 5 - , Sentenza n. 2647 del 29/09/2021, F S, Rv. 282431 - 01 in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa: in quella occasione si è precisato, infatti, che "... l'art. 83 cit. ha previsto, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1);
nonché la sospensione, nello stesso lasso di tempo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (puntualizzando che, ove il decorso del termine ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è stato differito alla fine di detto periodo;
comma 2);
ed ha statuito che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 3, è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione (oltre ai termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen.: comma 4)". Proprio alla luce dell'intervento delle SS.UU. "Sanna" si è quindi precisato che la sospensione del decorso dei termini processuali si applica ai soli procedimenti in corso nel periodo di riferimento ed in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 - 01). In altri termini, si è chiarito che l'operatività della sospensione suppone che nel procedimento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine;
diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione non ha motivo di operare, con la conseguenza per cui la sospensione dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'art. 83 - per il periodo che va dal 9 marzo all'il maggio 2020 - pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione solo nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale. Nel caso di specie, come accennato, l'unico "termine" operante tra il 9 marzo e maggio era quello relativo alla fissazione del giudizio di appello successivamente alla proposizione del gravame ed alla già avvenuta trasmissione del fascicolo alla Corte territoriale: e, perciò, non un vero e proprio termine processuale ma un adempimento da emettersi "senza ritardo" (cfr., art. 601 comma 1 cod. proc. pen.), ovvero non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (cfr. pure Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi. Rv. 236501 - 01, che - sia pure con riferimento al disposto dell'art. 347 cod. proc. pen., ha rilevato che «la locuzione "senza ritardo"», cosi come l'avverbio «"immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo» dell'articolo appena citato, «non impongono termini precisi e determinati», pur indicando «attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro»). In definitiva, non operando - nel caso di specie - alcun "termine" processuale nel periodo sopra indicato, non poteva operare la sospensione del corso della prescrizione ritenuta dalla Corte di Appello. Il reato era perciò prescritto alla data della sentenza che va dunque annullata senza rinvio.
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