Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20217
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Testo completo
contestato all'imputata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 28 settembre 2021 la C:orte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena ad esito del giudizio ordinario, confermava la condanna di I G per il reato continuato ex artt. 646 e 61 n. 11, cod. pen., commesso dal 24 agosto 2013 in poi, e dichiarava non doversi procedere in ordine al medesimo reato commesso in epoca precedente perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena e riducendo conseguentemente l'importo delle provvisionali assegnate alle tre parti civili. Secondo la tesi accusatoria che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata, l'imputata, che per vari anni aveva tenuto la contabilità per la s.a.s. Team O C & C., si era appropriata di somme che aveva richiesto a O C per provvedere al pagamento delle imposte dovute dalla s.a.s. e dai due soci (lo stesso C e I V) nonché delle scritture contabili della stessa società. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'appropriazione della documentazione contabile. La Corte di appello ha eluso il tema proposto sul punto nel gravame, non avendo considerato che la ricorrente non si rifiutò di consegnare detta documentazione, ma dapprima richiese ,al professionista che le rivolse la richiesta una formale delega da parte dei soci, quindi non riuscì ad aprire gli allegati della nnail dagli stessi inviatale, infine non ricevette mai la raccomandata pervenuta ad un indirizzo errato. Non vi fu, dunque, alcuna interversione nel possesso. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione là dove è stata giustificata la mancata ammissione della prova del confronto fra l'imputata e la parte civile O C, in presenza del contrasto fra le dichiarazioni dalle stesse rese in dibattimento. 2.3. In caso di rigetto del precedente motivo di ricorso, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, stante la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta in relazione all'art. 211 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui consente di negare all'imputato il confronto con il querelante e comunque con il proprio accusatore. 2.4. Violazione della legge penale e omessa motivazione in ordine alla data in cui vanno ritenuti estinti per prescrizione i singoli fatti appropriativi: la Corte di appello ha indicato nel 23 agosto 2013 la data finale in cui per detti fatti sarebbe maturata la prescrizione, quando invece, al momento della pronuncia impugnata, la causa estintiva copriva i fatti commessi sino al 24 novembre 2013.2.5. Con memoria in data 27 marzo 2023 la difesa ha ripreso e ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso, replicando alla requisitoria del Procuratore generale e sollecitando una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in c:assazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, manifestamente infondati o generici. 2. In ordine alla omessa consegna delle scritture contabili la Corte di appello ha risposto ampiamente alla medesima doglianza qui riproposta evidenziando la palese mala fede dell'imputata sulla base di plurimi elementi (pagg. 12-13). Il motivo sul punto è reiterativo e di merito: in realtà la difesa ha lamentato non una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, del tutto insussistente, bensì una errata lettura delle risultanze dibattimentali. Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, D S, Rv. 283370;Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, F, Rv. 273217;Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, C, Rv. 271702;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, M, Rv. 265482). 3. Non hanno alcun fondamento i motivi in tema di confronto.E' incensurabile la decisione del primo giudice, avallata dalla Corte di appello, considerate le versioni dei fatti radicalmente divergenti dell'imputata e della parte civile Calzolari e la completezza del compendio probatorio in atti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento imposto obbligatoriamente, in quanto, a fronte della insanabile divergenza tra le contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dall'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 37691 del 16/08/2022, B., Rv. 283935-02;Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747-01;Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013, Giannizzari, Rv. 257247-01). E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa, peraltro in modo generico, in quanto il confronto con l'accusatore o il teste a carico è assicurato dall'esame in contraddittorio, essendo ragionevole e comunque non sindacabile la scelta del legislatore di non prevedere la obbligatorietà del confronto fra le parti.
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