Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2022, n. 20547

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2022, n. 20547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20547
Data del deposito : 26 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/09/2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 04/12/2014 con il quale il EL era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 648 cod. pen.

2. Il EL ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen.;
secondo la difesa nel caso in argomento non può dirsi accertato l'elemento soggettivo del reato;
la circostanza che l'imputato si sia dato alla fuga non può essere ritenuta rilevante quanto alla consapevolezza della provenienza illecita della merce esposta per la vendita. Con ulteriore doglianza, articolata nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente ha chiesto che venga in subordine applicata l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., tenendo conto della situazione di svantaggio sociale nella quale si era trovato al momento dell'accertamento e proponendo così una diversa quantificazione della pena.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 107 cod. proc. pen., risultando la sentenza affetta da una nullità di ordine generale;
il difensore aveva depositato formale rinuncia al mandato in data 06/09/2021, ciò nonostante il "Tribunale partenopeo disattendeva completamente la volontà dello scrivente difensore di rinunciare al mandato difensivo ed emetteva la sentenza di cui in premessa";
risultava dunque violato il diritto ad una difesa tecnica del EL pur in presenza del difensore precedentemente nominato.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha chiesto che

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità. Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255558-01;
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel proporre un'evidente lettura alternativa a quella fornita dal giudice di merito (quanto all'elemento soggettivo ed alla ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., profilo questo tra l'altro non devoluto in sede di appello), non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che tra l'altro

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