Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/11/2022, n. 33100

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/11/2022, n. 33100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33100
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21185-2021 proposto da: FALLIMENTO FINIM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO

MESSICO

7, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentato e difeso dall'avvocato D G giusta procura in calce al ricorso;
Ric. 2021 n. 21185 sez. SU -ud. 25-10-2022 -2- -ricorrente -

contro

C D O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M, in virtù di procura in calce al controricorso;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, CAPITANERIA PORTO DI IMPERIA, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA E LIGURIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA alla VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti – nonché

contro

REGIONE LIGURIA;
-intimata - nonché

contro

SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA SRL SOPARFI SRL, elettivamente domiciliata in SANREMO, VIA

MATTEOTTI

34, presso lo studio dell'avvocato A B;
-resistente - Ric. 2021 n. 21185 sez. SU -ud. 25-10-2022 -3- avverso la sentenza n. 690/2021 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 22/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
Lette le memorie della ricorrente e del Comune di Ospedaletti;

FATTI DI CAUSA

1. La S.r.l. FIN.IM. in liquid azione (fallita nelle more del giudizio) in qualità di soggetto attuatore di un piano di iniziativa pubblica per la riqualificazione di un'area (ex discarica) mediante la realizzazione di un intervento denominato "Parco Marina di Baiaverde", nel cui contesto era previsto anche l'insediamento di un porto turistico, ha impugnato il parere negativo espresso dalla Commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di Imperia ai sensi dell'art. 49, cod. nav., circa l'opportunità dell'acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere da essa realizzate nell'area demaniale marittima, nonché gli atti emanati dal Comune di Ospedaletti e dalla Capitaneria di Porto aventi ad oggetto la gestione delle aree rimaste nella sua disponibilità, e tra questi, l'ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto Ric. 2021 n. 21185 sez. SU -ud. 25-10-2022 -4- l'ordine di eseguire le opere strumentali alla messa in sicurezza dei luoghi. Le opere erano state iniziate ma non completate dalla società concessionaria, perché con sentenza del 22 gennaio 2013, n. 361 il Consiglio di Stato, Sezione IV, aveva annullato gli atti amministrativi che avevano preceduto e seguito il rilascio della concessione demaniale marittima datata 1 febbraio 2007, rilasciata a suo tempo alla società FIN.IM. per la costruzione e gestione novantanovennale del menzionato porto turistico.

2.Il Tar per la Liguria quale giudice di primo grado respingeva l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Amministrazione statale, sul rilievo che la ricorrente, non essendo più concessionaria, non aveva interesse a contrastare i provvedimenti riguardanti la destinazione delle opere realizzate in forza della concessione annullata in via giurisdizionale ed ha respinto le censure incentrate sulla supposta non applicabilità, al caso di specie, del procedimento di devoluzione delle opere demaniali non amovibili disciplinato dall'art. 49, cod. nav. Accoglieva, invece, la censura di difetto di motivazione del parere negativo espresso dalla menzionata Commissione, ritenendo che non avesse adeguatamente illustrato le ragioni ostative al pieno dispiegarsi dell'effetto dell'acquisizione delle opere allo Stato.

3.Il Consiglio di Stato sez. IV, con la sentenza n. 690 del 22 gennaio 2021, accoglieva l’appello del Ministero delle Ric. 2021 n. 21185 sez. SU -ud. 25-10-2022 -5- Infrastrutture e dei Trasporti, e per l’effetto ha rigettato il ricorso della società, dichiarata fallita nelle more del giudizio. In via preliminare, disattendeva l'eccezione di estinzione del giudizio di appello per mancata tempestiva riassunzione del medesimo, a seguito dell'evento interruttivo che aveva colpito la società appellata. Richiamata la ratio sottesa alla disciplina dell’interruzione, ha rilevato che la società appellata era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia con sentenza del 9 luglio 2015, e dunque quando già pendeva l'appello. Il difensore della società aveva depositato in giudizio l'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento quasi un anno dopo, e più precisamente in data 20 aprile 2016, non instando per la declaratoria giurisdizionale dell'interruzione del giudizio, né era stata pronunciata l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione. Inoltre, l'evento interruttivo non era stato oggetto di notificazione alle controparti. Solo in data 24 gennaio 2018, la parte appellante aveva depositato una memoria in cui aveva dato atto di avere proceduto a rinnovare la notifica dell'appello alle controparti, ma senza fare menzione di un'eventuale pronuncia dichiarativa della supposta avvenuta interruzione del giudizio. Il giudizio era quindi proseguito senza interruzioni di sorta. Ad avviso del giudice di appello, il fallimento non aveva interesse ad eccepire l'estinzione del giudizio, sotto vari profili. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU -ud. 25-10-2022 -6- In primo luogo, perché il giudizio riguardava beni non facenti parte della massa fallimentare, avendo il Curatore reputato non conveniente la loro acquisizione. In secondo luogo, perché il termine per la riassunzione del giudizio non era mai sostanzialmente iniziato a decorrere. Secondo il consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza civile e amministrativa, l'art. 43 comma 3, della legge fallimentare - nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo - va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso che deve essere dichiarata dal giudice non appena giunta a sua conoscenza. Ciò non comporta, però,che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del Curatore, indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata. La giurisprudenza per raggiungere un ragionevole equilibrio tra l'effetto automatico dell'interruzione e la conoscenza legale dell'evento interruttivo a carico della parte processuale diversa da quella che ha subito l'evento in questione, ai fini della diligente riassunzione del giudizio, ha sostenuto che l’art. 43, comma 3, della legge fallimentare, nel prevedere un effetto interruttivo automatico provocato dal fallimento sulla lite pendente, ha inteso sottrarre alla discrezionalità della parte colpita dall'evento interruttivo la rappresentazione dello Ric. 2021 n. 21185 sez. SU -ud. 25-10-2022 -7- stesso all'interno del processo, mentre il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c., ai fini della declaratoria di estinzione, presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta (Cass. civ. Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9016). Il mero deposito dello stralcio della sentenza dichiarativa del fallimento, non accompagnata dalla richiesta dell'emissione dell'apposita ordinanza di interruzione del giudizio, non è elemento - di per sé solo – idoneo a far ritenere integrato il presupposto della conoscenza legale dell'evento. A tale deposito in giudizio, infatti, non è seguita la pronuncia del provvedimento giurisdizionale in parola, che avrebbe determinato la legale conoscenza dell'evento produttivo, con l'effetto di far scattare il decorso del termine per riassumere il giudizio. Ad avviso del Consiglio di Stato talesoluzione interpretativa è suffragata anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza del 21 gennaio 2010, n. 17, ha precisato che il termine stabilito per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dal momento dell'effettiva conoscenza dell'evento da parte dell'interessato e nondal verificarsi dal medesimo evento. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU -ud. 25-10-2022 -8- Per "effettiva conoscenza" si intende quindi la conoscenza legale, la quale è data da atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alla quale non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita. Nel caso in esame, a giudizio del Consiglio di Stato, non rientrano nel concetto di legale conoscenza quale in precedenza delineato: a) il mero deposito della sentenza, non accompagnato dall'istanza di pronunciare l'ordinanza di interruzione, mai di fatto -comunque - pronunciata;
b) la comunicazione alle parti della determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ospedaletti n. 2 del 4 aprile 2016, il cui contenuto principale non era quello di rendere edotta la parte dell'evento interruttivo. Di conseguenza, non essendo stato l'evento interruttivo portato a legale conoscenza della parte diversa da quella colpita dall'evento medesimo, non poteva considerarsi decorso il termine per l'eventuale riassunzione del giudizio, mai formalmente dichiarato interrotto. Disattese le ulteriori eccezioni di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e per carenza di interesse alla decisione, nel merito l’appello era ritenuto fondato. Il Consiglio di Stato si era già espresso sull'interpretazione della norma in parola, statuendo
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