Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 09061
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B A, nato a Plermo il 25/5/1964 A I, nata a Plermo il 14/8/1954;T G, nato a Plermo il 12/8/1978 avverso la sentenza emessa il 15/7/2021 dalla Corte di appello di Plermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere P D G;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale M D M, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, in relazione ai capi 8) e 10), e per intervenuta prescrizione in relazione ai capi 4) e 12), nonché il rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna degli imputati B, T ed A in ordine ai reati di corruzione contestati ai capi 3), 7) e 9), nonché per le truffe aggravate contestate ai capi 4), 8) e 10), mentre in relazione al reato di falsità materiale in atti pubblici informatici - capo 12) - veniva esclusa la sussistenza del fatto unicamente in relazione ad una delle plurime condotte ivi descritte, essendo intervenuta, fin dal primo grado, l'assoluzione per il collegato reato di corruzione commesso per favorire G F. La Corte di appello ha ritenuto accertata la condotta degli imputati i quali, nella rispettiva qualità di collaboratore professionale (B), istruttore geometra (T) e istruttore amministrativo (A), ricevevano denaro in cambio dell'inserimento di falsi dati relativi all'estensione degli immobili dei privati corruttivi, in tal modo consentendo a questi ultimi di pagare la "Tares e la Tarsu in misura ridotta, mentre in alcuni casi non iscrivevano a ruolo le superfici, con conseguente esenzione totale dall'imposta. Al contempo, tali condotte venivano ritenute idonee ad integrare il reato di truffa aggravata nei confronti del Comune di Plermo, indotto in errore circa la regolarità dei dati necessari per la determinazione delle imposte dovute dai privati. 2. Nell'interesse di Antonino B sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la mancata risposta alle deduzioni difensive sollevate con l'appello in relazione ai reati di corruzione. In particolare, si assume che la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la ricezione di somme di denaro, per effetto dell'accordo corrutthio, valorizzando le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia. Tale affermazione non sarebbe corretta, in quanto l'interrogatorio era stai:o reso in altro procedimento penale, relativo a fatti connessi, ma comunque diversi da quelli oggetto di contestazione in questo procedimento. Inoltre, la Corte di appello aveva operato una valutazione parziale dell'interrogatorio, non considerando la parte in cui B riferiva anche di "cortesie" fatte gratuitamente ad amici, il che renderebbe plausibile che i fatti contestati non erano frutto di un accordo corruttivo. Una volta eliminata la rilevanza probatoria dell'interrogatorio, emergeva la totale assenza di elementi, sia pur indiziari, idonei a dimostrare la percezione di qualsivoglia utilità per effetto degli indimostrati accordi corruttivi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., evidenziando l'assenza dell'induzione in errore di un pubblico ufficiale diverso da quello che avrebbe partecipato all'accordo corruttivo, richiamando a tal fine il principio espresso da Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, P, Rv.282114 - 02, nel processo connesso e vertente su fatti similari a quelli oggetto del presente giudizio. 3. Nell'interesse di Gaspare T sono stati proposti due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di corruzione, sottolineando come l'imputato avrebbe redatto dei falsi elaborati tecnici, a firma del geometra V, mentre la successiva attività di inserimento dei dati, comportante l'esercizio di funzioni pubblicistiche, veniva svolta dalla sola A. Peraltro, l'oggetto dell'accordo tra T ed i privati non concerneva l'inserimento dei falsi dati, bensì la sola predisposizione della relazione tecnica, redatta in qualità di consulente privato ed al di fuori dell'orario di lavoro, sicchè difetterebbe la strumentalizzazione della funzione pubblicistica per effetto dell'accordo corruttivo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce l'intervenuta estinzione del reato di truffa, trattandosi di reato commesso fino a marzo 2014, il cui termine massimo di prescrizione sarebbe maturato a settembre 2021. 4. Nell'interesse di Ida A sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai tre episodi di corruzione. Si sostiene che la A, in qualità cli istruttore amministrativo, aveva l'esclusivo compito di inserire i dati informatici„ compito che sarebbe stato svolto al di fuori di qualsivoglia accordo criminoso e, tanto meno, a seguito di corresponsione di denaro. Del resto, la A aveva una competenza esclusivamente amministrativa e non tecnica, sicchè alcuna verifica sarebbe stata in grado di svolgere circa la correttezza dei dati relativi all'estensione degli immobili che le venivano forniti. Peraltro, alcuni mesi prima dell'avvio delle indagini, la A,rdizzone avrebbe segnalato al proprio superiore gerarchico alcune condotte illecite tenute dal collega P (separatamente giudicato per condotte corruttive analoghe). Tale comportamento risulta del tutto incompatibile con la tesi secondo cui la stessa A sarebbe stata coinvolta nel medesimo sistema corrutt:ivo. Infine, la sentenza impugnata avrebbe affermato che la A partecipava alla suddivisione del provento della corruzione, mentre dalle intercettazioni telefoniche emergeva l'esatto contrario, potendosi al più ritenere che la predetta avesse ricevuto modeste regalie, a fronte del celebre disbrigo di determinate pratiche.
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