Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 09786

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 09786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09786
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

. 36546/2018R.G., proposto DA R A, rappresentato e difeso dall’Avv. F V di Cana, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO l’ordinanza depo sitata dalla Sezione Tributaria d ella Co rte Suprema di Cassazione il 16 novembre 2018,n. 29589;
dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, REVOCAZIONEconvertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 febbraio 2023 dal Dott. G L S;

FATTI DI CAUSA

1. R A ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 16 novembre 2018, n. 29589 , la quale aveva dichiarato l’inammissibilità (per l’omesso deposito degli avvisi di ricevimento dell e raccomandat e inerenti al la relativa notifica a mezzo del servizio postale ) del ricorso proposto dal medesimo per la cassazione del la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma l’1 febbraio 2013, n. 49/ 01/2013 . Quest’ultima sentenza aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle E ntrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 24 marzo 2011,n. 78/38/2011, la quale ave va avuto ad oggetto l’impugnazione (con esito favorevole) di cartella di pagamento (n. 09720060108729577) per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2002, che sarebbe stata notificata –secondo l’Agenzia delle Entrate -il 10 settembre 2008. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con ordinanza inte rlocutoria, valutandosi l’ammissibilità del ricorso per revocazione, la causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso per revocazione.Il ricorrente ha depositato memoria.

2. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione «sull’erroneo presupposto dell’omessa produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica dell’atto introduttivo».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il motivo di revocazione è infondato.

1.1Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudicea supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890;
Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131;
Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994;
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042).

1.2 Ciò dett o, si deve disattendere l’eccezione proposta dal P.M. circa la carenza di autosufficienza del ricorso per revocazione. A suo dire, « (…) non appare autosufficiente il ricorso per revocazione, per il profilo della prospettazione della valida prova che, al momento della decisione gravata (e non soltanto al momento del deposito dell’originario ricorso), la Corte disponesse del documento – l’avviso di ricevimento, in originale, della raccomandata della notifica alla controparte - sulla cui mancanza ha definito il ricorso precedente».

1.3 Tuttavia, tale carenza – sempre che se ne accerti la sussistenzain fatto - non attiene all’autosufficienza del ricorso per revocazione, bensì agli elementi costitutivi dell’errore revocatorio in relazione alla peculiare conformazione della fattispecie concreta , nella quale viene in rilievo la prospettazione dell’omessa percezione da parte del giudice di documenti depositati dal ricorrente in Cancelleria ed acquisiti al fascicolo d’ufficio del procedimento giudiziario. Per cui, la prova dell’errore revocatorio investe la materiale disponibilità di tali documenti per il giudice –in seno al fascicolo d’ufficio - al momento topico della decisione, essendo addebitabile la loro pretermissione soltanto alla svista o alla disatte nzione del giudice.

1.4A ben vedere, quindi, i l ricorso per revocazione soddisfa i parametri fissati per l’autosufficienza dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Come è noto, il tradizionale rigore di tale canone è stato rivisitato da questa Corte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ed in particolare col principio del “diritto all’equo processo” di cui all’art. 6, par. 1). In tale prospettiva, si è affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 -Succi e altri c. Italia) -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6769;
Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2022, n. 7186;
Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950). Si è altresì precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2022, n. 12481).

1.5Nella specie, quindi, nonostante l’assenza della trascrizione o riproduzione del relativo contenuto, la prospettazione del ricorso per revocazione fornisce la precisa indicazione dei documenti sfuggiti all’esame del giudice , cioè degli avvisi di ricevimento, specificandone la congiunzione (mediante spillatura) allarelata di notifica in calce all’originale del ricorso per cassazione e l’acquisizione (mediante l’inserimento nel fascicolo di parte) al fascicolo d’ufficio. Inoltre, i medesimi documenti sono stati prodotti anche in questa sede mediante allegazione al ricorso per revocazione di «copia autentica estratta dal fascicolo d’ufficio del ricorso RG n. 12352/13».
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