Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2024, n. 1330
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In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 18860/2019 Numero sezionale 4091/2023 Numero di raccolta generale 1330/2024 Data pubblicazione 12/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati Oggetto: successioni F M - Presidente - L C - Consigliere - R.G.N. 18860/2018 R G - Consigliere - C.C. – 14.12.2023. G F - Consigliere Rel. - M C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18860/2018 R.G. proposto da MONTEMURRO LUCA FORTUNATO, MONTEMURRO VALERIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell'avvocato P A C MELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A L F. – RICORRENTE–
contro
SPEDIACCI SAS DI BERTI RICCARDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DEBORAH CIANFANELLI, ALFONSO FERRO, ALBERTO ARPESELLA. -CONTRORICORRENTI - avverso la sentenza n. 16/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/01/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 14.12.2023 dal Consigliere G F. Numero registro generale 18860/2019 Numero sezionale 4091/2023 Numero di raccolta generale 1330/2024 Data pubblicazione 12/01/2024 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C M, che ha chiesto di respingere il ricorso. Udito gli avv. Piera Cartoni Muscatelli.
FATTI DI CAUSA
1. La Spediacci s.a.s. ha notificato precetto di pagamento delle spese processuali relativa ad una precedente controversia, che l'attuale ricorrente aveva versato all'avv. Francesco M in esecuzione di una sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale proposta dal difensore, ponendo le spese a carico della Spediacci. La decisione era stata impugnata dalla società ed il processo, interrotto a causa del decesso dell'attore, era stato poi riassunto nei confronti degli attuali ricorrenti, rimasti contumaci, con notifica dell'atto di riassunzione impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto. All'esito la Corte distrettuale, con sentenza n. 1344/2013, aveva riformato integralmente la prima decisione, respingendo tutte le domande e compensando le spese processuali di entrambi i gradi di causa. Luca Fortunato M e V M hanno proposto opposizione al precetto, deducendo di non aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione della causa pendente in appello e di aver rinunciato all'eredità. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, negando che gli opponenti dovessero rispondere dei debiti del de cuius, avendo rinunciato all'eredità. La decisione è stata confermata con diversa motivazione dalla Corte distrettuale di Genova, affermando che gli opponenti non potevano contestare la loro qualità di eredi, non essendosi costituiti in giudizio pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione, 2 di 12 Numero registro generale 18860/2019 Numero sezionale 4091/2023 Numero di raccolta generale 1330/2024 Data pubblicazione 12/01/2024 avendo compiuto un atto che costituiva accettazione tacita dell'eredità, qualità che non poteva essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta degli interessati, quale la rinuncia all'eredità. Ha, tuttavia, confermato la decisione appellata sul rilievo che la pronuncia di compensazione delle spese non era titolo esecutivo spendibile dalla Spediacci s.a.s. per ottenere il rimborso delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado ottenuta nel precedente giudizio. Per la cassazione della sentenza L M F e V M hanno proposto ricorso affidato a due motivi di censura. La Spediacci s.a.s. resiste con controricorso. La causa, avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 25006/2020. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale, depositato telematicamente dalla Spediacci s.a.s. in data 4.9.2023, atto che non risulta notificato alla controparte, non potendosi considerare sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente (Cass. 22928/2008;
Cass. 17668/2010;
Cass. 25735/2014;
Cass. 10813/2019;
Cass. 17030/2021). Sono fatti salvi la partecipazione all'udienza pubblica e il deposito delle memorie in virtù dell'originario controricorso, ritualmente notificato e depositato dalla società. 3 di 12 Numero registro generale 18860/2019 Numero sezionale 4091/2023 Numero di raccolta generale 1330/2024 Data pubblicazione 12/01/2024 2. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 476 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che la notifica dell'atto di riassunzione effettuato personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, onerasse i chiamati alla successione di costituirsi in riassunzione e di far valere la mancata accettazione di eredità, e che, essendo essi rimasti contumaci, non potessero più negare il possesso della qualità di eredi, avendo tacitamente accettato l'eredità. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 476 e 2697 c.c., per aver la sentenza affermato che il semplice perfezionamento della notifica agli eredi, effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, aveva determinato l'accettazione tacita dell'eredità. I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono fondati. Il giudice distrettuale, oltre ad aver accolto l'opposizione per carenza del titolo esecutivo, ha esplicitamente riconosciuto ai ricorrenti la qualità di eredi di Francesco M per effetto della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di appello, sul rilievo che l'assunzione in giudizio della qualità di erede varrebbe quale accettazione tacita che non può essere rimessa in discussione allegando una successiva rinuncia all'eredità. E' perciò evidente che con l'impugnazione in cassazione, i ricorrenti non