Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/11/2021, n. 32688

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L'azione volta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione in ordine ad un'istanza presentata da un privato, pur essendo esperibile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, non dà luogo ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia di quest'ultimo, sicchè ai fini dell'attribuzione della giurisdizione non può conferirsi rilievo al dato puramente formale costituito dall'impugnazione del silenzio, ma occorre preventivamente procedere alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva in concreto fatta valere dall'istante, nonché, nel caso in cui la stessa sia configurabile come diritto soggettivo, verificare la sua eventuale riconducibilità ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione e di risoluzione dell'accordo transattivo avente per oggetto la stessa, intervenuto tra un comune espropriante e il proprietario del fondo, nonostante quest'ultimo avesse impugnato davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'ente sulla sua istanza tesa ad ottenere le somme dovute).

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo è circoscritta alle controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni, compresa quella avente ad oggetto la restituzione dell'immobile occupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una domanda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/11/2021, n. 32688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32688
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 9537/2020 Numero sezionale 224/2021 Numero di raccolta generale 32688/2021 Data pubblicazione 09/11/2021 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da Oggetto: espropriazione – giu- risdizione P C - Primo Presidente - F T - Presidente di Sezione - A M - Presidente di Sezione - R.G.N. 9537/2020 E M - Consigliere - Cron. A D - Consigliere - UP – 25/05/2021 A G - Consigliere - A C - Consigliere - C G - Consigliere - G M - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9537/2020 R.G. proposto da COMUNE DI ASCEA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. A B e Pasquale D'Angiolillo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Taranto, n. 18;
– ricorrente –

contro

RICCI MARIA ESMERALDA, in proprio e nella qualità di liquidatrice p.t. dell'IM- MOBILIARE ASCEA MARINA S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. L T, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Numero registro generale 9537/2020 Numero sezionale 224/2021 Numero di raccolta generale 32688/2021 Data pubblicazione 09/11/2021 Corte di cassazione;
– controricorrente – e MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domici- lio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 224/20, depositata il 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 maggio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Renato FINOCCHI GHERSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma della giurisdizione del Giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1. Con scrittura privata sottoscritta nell'anno 2010, Maria Esmeralda R e Adriana Acquaviva d'Aragona da una parte ed il Comune di Ascea dall'altra procedettero alla definizione bonaria della lite tra loro insorta relativamente all'espropriazione di una parte del Palazzo De Dominicis-R, occupato dal Comune in virtù di un decreto emesso dal Sindaco di Ascea il 15 febbraio 2006, concordando l'importo dell'indennità in Euro 850.000,00, ponendo a carico del Comune l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 338.389,77 al momento della sottoscrizione dell'atto e quella di Euro 170.957,47 entro il 31 dicembre 2010, e rinviando il pagamento del residuo al reperimento di ulte- riori fonti di finanziamento entro il 31 dicembre 2011 o all'assegnazione delle somme ancora dovute dalla Regione Campania;
con il medesimo atto, le pro- prietarie si impegnarono a provvedere alla cancellazione dal ruolo del ricorso da loro proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campa- nia, Sezione staccata di Salerno, avverso il decreto di occupazione, con l'in- tesa che, decorso il termine del 31 dicembre 2011, esse sarebbero state libere di continuare nel contenzioso in corso, al fine di conseguire l'importo dovuto 2 Numero registro generale 9537/2020 Numero sezionale 224/2021 Numero di raccolta generale 32688/2021 Data pubblicazione 09/11/2021 a titolo di ristoro per la procedura ablatoria, e che, una volta ricevuto l'intero importo dovuto, avrebbero provveduto alla sottoscrizione dell'atto di cessione bonaria dell'immobile, se richiesto. In adempimento della predetta scrittura, le proprietarie lasciarono estin- guere il giudizio pendente dinanzi al Tar, mentre il Comune provvide al paga- mento della somma complessiva di Euro 674.822,84, astenendosi dal versa- mento del residuo, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di iscrizioni pre- giudizievoli sull'immobile, non dichiarate dalle proprietarie, e di una proce- dura di fallimento nei confronti dell'Immobiliare Ascea Marina S.r.l., dalle stesse costituita. Con atto stragiudiziale del 21 settembre 2018, la R, anche in qualità di legale rappresentante dell'Immobiliare Ascea Marina, diffidò quindi il Co- mune ed il Ministero per i beni e le attività culturali a restituire l'immobile o a disporne l'acquisizione sanante, nonché a provvedere al pagamento dell'in- dennizzo dovuto per legge, sostenendo che la scadenza del termine di effica- cia della dichiarazione di pubblica utilità e di quello per il pagamento del re- siduo importo dovuto aveva determinato la risoluzione di diritto dell'accordo. Tale diffida fu riscontrata con nota del 16 novembre 2018, con cui il Co- mune chiarì le ragioni del mancato pagamento del residuo importo dovuto, precisando che le difficoltà segnalate risultavano ormai risolte, e manife- stando la volontà di definire bonariamente la vicenda.

2. La R, dopo aver accettato la proposta con nota del 19 novembre 2018, nella quale sollecitò la formalizzazione di un'offerta in ordine al saldo del pagamento, propose ricorso al Tar Campania, Sezione staccata di Salerno, chiedendo a) la dichiarazione d'illegittimità del silenzio-inadempimento ser- bato dal Comune e dal Ministero in ordine all'istanza presentata il 16 novem- bre 2018, b) l'accertamento della risoluzione o dell'inefficacia dell'accordo sti- pulato nel 2010, avente ad oggetto la determinazione amichevole dell'inden- nità di esproprio, c) l'accertamento della mancata conclusione della cessione definitiva dell'immobile, d) la condanna del Comune e del Ministero alla defi- nizione del procedimento di esproprio e delle relative istanze con provvedi- mento espresso. Si costituì il Comune, ed eccepì in via pregiudiziale l'inammissibilità del 3 Numero registro generale 9537/2020 Numero sezionale 224/2021 Numero di raccolta generale 32688/2021 Data pubblicazione 09/11/2021 ricorso ed il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sostenendo nel merito di aver già provveduto in ordine all'istanza delle proprietarie, con la citata nota del 16 novembre 2018. 2.1. Con sentenza del 12 giugno 2019, il Tar Campania dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, osservando che, in quanto avente ad oggetto l'adem- pimento o la risoluzione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, la controversia doveva ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Rilevò infatti che, in quanto produttivo di effetti traslativi istantanei con riferimento al bene occupato e di effetti obbligatori con riguardo al pagamento del ristoro dovuto, l'accordo aveva comportato la cessazione dell'occupazione illegittima e la definizione in via negoziale dei rapporti tra l'Amministrazione e i privati, e ritenne pertanto preclusa sia l'acquisizione sanante che la resti- tuzione dell'immobile, precisando che il rapporto non sarebbe potuto regre- dire alla fase anteriore alla stipulazione, anche in considerazione della man- canza di una clausola risolutiva espressa.

3. L'impugnazione proposta dalle proprietarie è stata accolta dal Consiglio di Stato, che con sentenza del 9 gennaio 2020 ha dichiarato la spettanza della giurisdizione al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. g), cod. proc. amm., rinviando la causa al Tar Campania. A fondamento della decisione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha ritenuto che l'accordo intervenuto tra le parti non fosse configurabile come una cessione volontaria avente efficacia

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