Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2022, n. 33243
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23291-2021 proposto da: PELETTI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R S;
-ricorrente -
contro
COMUNE DI TRESCORE CREMASCO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA
Ric. 2021 n. 23291 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato L G;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3884/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/05/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere F T.
Fatti di causa
In data 19 maggio 2008 il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Trescore Cremasco sospese gli effetti del permesso di costruire n. 783/08 rilasciato in favore di M P per la realizzazione di una nuova porcilaia su un terreno agricolo, con diffida dal dare esecuzione ai lavori. P impugnò il provvedimento dinanzi al Tar per la Lombardia, sede di Brescia, invocandone l’annullamento, e chiese altresì il risarcimento del danno consequenziale;
sostenne che non sussistevano le ragioni a base dell’atto impugnato, connesse alla mancata designazione dell’impresa esecutrice dei lavori e al difetto del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), essendosi trattato di lavori preparatori da eseguire in proprio. Nella resistenza del comune, il Tar accolse la suddetta tesi e annullò l’atto (con condanna dell’ente anche ai danni), ritenendo che non fosse stata dimostrata la non fattibilità in concreto dei lavori in questione, che il ricorrente, imprenditore agricolo, aveva sostenuto di poter eseguire con i mezzi d’opera presenti in azienda e tramite lavoro espletato in prima persona. Ric. 2021 n. 23291 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - Su appello del comune il Consiglio di S tato, con sentenza n. 3884 del 2021, ha ribaltato la decisione e ha respinto il ricorso di P. Premesso che in effetti gli adempimenti formali previsti per l’esecuzione delle opere precedentemente assentite in sede di comunicazione di inizio lavori non sono richiesti quando questi siano svolti “in economia”, e quindi senza l’ausilio di un’impresa costruttrice, fatti salvi gli ulteriori controlli dell’amministrazione, ha osservato che, tuttavia,una tale facoltà non soccorreva nel caso concreto , perché le opere assentite avevano assunto una particolare rilevanza costruttrice, stante la necessità di realizzazione di un manufatto di notevoli dimensioni dalla struttura in cemento armato;
difatti col permesso di costruire era stata assentita la realizzazione di “una porcilaia delle dimensioni di mq 577,40 e un box contumaciale delle dimensioni di mq 39,00”, e dunque un’opera di complessivi “mq 616,40”, con struttura in cemento armato per l’ampliamento dell’azienda agricola esistente già adibita ad allevamento di bovini. Secondo il Consiglio di S tato
-ricorrente -
contro
COMUNE DI TRESCORE CREMASCO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA
Ric. 2021 n. 23291 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato L G;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3884/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/05/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere F T.
Fatti di causa
In data 19 maggio 2008 il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Trescore Cremasco sospese gli effetti del permesso di costruire n. 783/08 rilasciato in favore di M P per la realizzazione di una nuova porcilaia su un terreno agricolo, con diffida dal dare esecuzione ai lavori. P impugnò il provvedimento dinanzi al Tar per la Lombardia, sede di Brescia, invocandone l’annullamento, e chiese altresì il risarcimento del danno consequenziale;
sostenne che non sussistevano le ragioni a base dell’atto impugnato, connesse alla mancata designazione dell’impresa esecutrice dei lavori e al difetto del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), essendosi trattato di lavori preparatori da eseguire in proprio. Nella resistenza del comune, il Tar accolse la suddetta tesi e annullò l’atto (con condanna dell’ente anche ai danni), ritenendo che non fosse stata dimostrata la non fattibilità in concreto dei lavori in questione, che il ricorrente, imprenditore agricolo, aveva sostenuto di poter eseguire con i mezzi d’opera presenti in azienda e tramite lavoro espletato in prima persona. Ric. 2021 n. 23291 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - Su appello del comune il Consiglio di S tato, con sentenza n. 3884 del 2021, ha ribaltato la decisione e ha respinto il ricorso di P. Premesso che in effetti gli adempimenti formali previsti per l’esecuzione delle opere precedentemente assentite in sede di comunicazione di inizio lavori non sono richiesti quando questi siano svolti “in economia”, e quindi senza l’ausilio di un’impresa costruttrice, fatti salvi gli ulteriori controlli dell’amministrazione, ha osservato che, tuttavia,una tale facoltà non soccorreva nel caso concreto , perché le opere assentite avevano assunto una particolare rilevanza costruttrice, stante la necessità di realizzazione di un manufatto di notevoli dimensioni dalla struttura in cemento armato;
difatti col permesso di costruire era stata assentita la realizzazione di “una porcilaia delle dimensioni di mq 577,40 e un box contumaciale delle dimensioni di mq 39,00”, e dunque un’opera di complessivi “mq 616,40”, con struttura in cemento armato per l’ampliamento dell’azienda agricola esistente già adibita ad allevamento di bovini. Secondo il Consiglio di S tato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi