Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2023, n. 10538
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13445-2022 proposto da: R M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO
6, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G F C;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE III SAVONA, BACCHIARELLO ELENA;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 190/2022 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di GENOVA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere A D P;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R M, il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. M R ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 30 dicembre 2021, il decreto del 1° settembre 2021 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - Ambito Territoriale III ha approvato le graduatorie provinciali per l’assegnazione delle supplenze nell’anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso AC55, ossia all’insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado. Avevano domandato l’inserimento nella graduatoriain parola , formata ai sensi dell’art. 4, comma 6 bis, della legge n. 124/1999 ( aggiunto dall’art. 1 quater del d.l. n. 126/2019 convertito dalla legge n. 159/2019) il Rizzuti ed Elena Bacchiarello, ed il primo era stato inserito nella prima fascia, ma con riserva, con il punteggio di 84, mentre la seconda era stata collocata nella seconda fascia, con l’attribuzione di 130,5 punti. Con il ricorso straordinarioera stato, in sintesi, dedotto dal rico rrente che la Bacchiarello aveva fatto valere come titolo di accesso il diploma accademico di II livello in clarinetto conseguito presso il Conservatorio di Genova il 23 ottobre 2014 ed aveva, poi, dichiarato un titolo ulteriore, ossia il diploma rilasciato dalmedesimo istituto l’11 luglio 2012, che, in realtà, altro non era se non lo stesso titolo, seppure conseguito secondo le regole proprie del “vecchio ordinamento”. Il ricorrente aveva denunciato, inoltre, ulteriori profili di illegittimità nell’attribuzione dei punteggi alla Bacchiarelloed aveva esteso l’impugnazione anche alle graduatorie formate per le classi di concorso A29, A30, A53, AC56 sostenendo di avere a ciò interesse, in quanto l’eventuale servizio prestato per altre classi avrebbe consentito alla Bacchiarello di accumulare punteggi da far valere nella graduatoria AC55, nella quale erano inseriti solo due aspiranti all’assunzione.
2. A seguito dell’opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nell’interesse delle amministrazioni intimate, con atto del 22 marzo 2022 M R ha depositato, ex art. 48 cod. proc. amm., atto di costituzione nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, rappresentando che la graduatoria provinciale per la classe di concorso AC55 era stata impugnata anche dalla Bacchiarello con ricorso iscritto al n. 781/2021 e riservandosi di «esperire regolamento preventivo di giurisdizione, stante la diffusa incertezza giurisprudenziale sul punto».
3. In relazione al giudizio pendente dinanzi al TAR Liguria, iscritto al numero di R.G. 190/2022, M R ha, quindi, proposto l’annunciato regolamento preventivo, chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrati vo , per essere la cognizione della domanda riservata giudice ordinario. Il ricorrente rileva in premessa che non si rinvengono pronunce di queste Sezioni Unite sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie formate ai sensi dell’art. 1 quater del d.l. n. 126/2019 e dell’O.M. n. 60/2020, mentre i giudici amministrativi hanno espresso sulla giurisdizione orientamenti difformi. Sostiene che merita condivisione la tesi di quella parte della giurisprudenza che ha escluso la natura concorsuale della procedura, perché l’ordinanza ministeriale non prevede la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoliche, oltre ad essere affidata al sistema informatico, non implica l’esercizio di poteri discrezionali,in quanto anche il riscontro demandato agli uffici scolastici consiste unicamente nel verificare il possesso dei titoli posseduti rispetto a quelli dichiarati e la corretta attribuzione dei punteggi predeterminati dalle tabelle allegate all’ordinanza medesima. Evidenzia che le graduatorie provinciali sono assimilabili, quanto alle modalità di formazione ed alle finalità cui sono destinate, a quelle permanenti, poi divenute ad esaurimento, sicché invoca il principio enunciato da Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466 e da successive pronunce conformi, principio fatto proprio anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 12 luglio 2011 n. 11. 4. Il ricorso è stato avviato alla
EMANUELE GIANTURCO
6, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G F C;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE III SAVONA, BACCHIARELLO ELENA;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 190/2022 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di GENOVA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere A D P;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R M, il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. M R ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 30 dicembre 2021, il decreto del 1° settembre 2021 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - Ambito Territoriale III ha approvato le graduatorie provinciali per l’assegnazione delle supplenze nell’anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso AC55, ossia all’insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado. Avevano domandato l’inserimento nella graduatoriain parola , formata ai sensi dell’art. 4, comma 6 bis, della legge n. 124/1999 ( aggiunto dall’art. 1 quater del d.l. n. 126/2019 convertito dalla legge n. 159/2019) il Rizzuti ed Elena Bacchiarello, ed il primo era stato inserito nella prima fascia, ma con riserva, con il punteggio di 84, mentre la seconda era stata collocata nella seconda fascia, con l’attribuzione di 130,5 punti. Con il ricorso straordinarioera stato, in sintesi, dedotto dal rico rrente che la Bacchiarello aveva fatto valere come titolo di accesso il diploma accademico di II livello in clarinetto conseguito presso il Conservatorio di Genova il 23 ottobre 2014 ed aveva, poi, dichiarato un titolo ulteriore, ossia il diploma rilasciato dalmedesimo istituto l’11 luglio 2012, che, in realtà, altro non era se non lo stesso titolo, seppure conseguito secondo le regole proprie del “vecchio ordinamento”. Il ricorrente aveva denunciato, inoltre, ulteriori profili di illegittimità nell’attribuzione dei punteggi alla Bacchiarelloed aveva esteso l’impugnazione anche alle graduatorie formate per le classi di concorso A29, A30, A53, AC56 sostenendo di avere a ciò interesse, in quanto l’eventuale servizio prestato per altre classi avrebbe consentito alla Bacchiarello di accumulare punteggi da far valere nella graduatoria AC55, nella quale erano inseriti solo due aspiranti all’assunzione.
2. A seguito dell’opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nell’interesse delle amministrazioni intimate, con atto del 22 marzo 2022 M R ha depositato, ex art. 48 cod. proc. amm., atto di costituzione nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, rappresentando che la graduatoria provinciale per la classe di concorso AC55 era stata impugnata anche dalla Bacchiarello con ricorso iscritto al n. 781/2021 e riservandosi di «esperire regolamento preventivo di giurisdizione, stante la diffusa incertezza giurisprudenziale sul punto».
3. In relazione al giudizio pendente dinanzi al TAR Liguria, iscritto al numero di R.G. 190/2022, M R ha, quindi, proposto l’annunciato regolamento preventivo, chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrati vo , per essere la cognizione della domanda riservata giudice ordinario. Il ricorrente rileva in premessa che non si rinvengono pronunce di queste Sezioni Unite sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie formate ai sensi dell’art. 1 quater del d.l. n. 126/2019 e dell’O.M. n. 60/2020, mentre i giudici amministrativi hanno espresso sulla giurisdizione orientamenti difformi. Sostiene che merita condivisione la tesi di quella parte della giurisprudenza che ha escluso la natura concorsuale della procedura, perché l’ordinanza ministeriale non prevede la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoliche, oltre ad essere affidata al sistema informatico, non implica l’esercizio di poteri discrezionali,in quanto anche il riscontro demandato agli uffici scolastici consiste unicamente nel verificare il possesso dei titoli posseduti rispetto a quelli dichiarati e la corretta attribuzione dei punteggi predeterminati dalle tabelle allegate all’ordinanza medesima. Evidenzia che le graduatorie provinciali sono assimilabili, quanto alle modalità di formazione ed alle finalità cui sono destinate, a quelle permanenti, poi divenute ad esaurimento, sicché invoca il principio enunciato da Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466 e da successive pronunce conformi, principio fatto proprio anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 12 luglio 2011 n. 11. 4. Il ricorso è stato avviato alla
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