Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/02/2020, n. 2720

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Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/02/2020, n. 2720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2720
Data del deposito : 5 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

2420/20 LA CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta da: Oggetto PASQUALE D'ASCOLA RICUSAZIONE- Presidente - GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Ud. 29/01/2020 - ANTONIO SCRPA Rel.Consigliere CC GIUSEPPE DONGIACOMO -Consigliere - R.G.N. 07732/2019 S OA - Consigliere - Rep. Aac. 2720 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento R.G. 07732-2019 proposto da: T B, rappresentato e difeso dall'avvocato G C;
M

- ricorrente -

contro

M R, B T, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VINCENZO PICRDI 4/D, presso lo studio dell'avvocato T M, rappresentate e difese dall'avvocato R L;

- controricorrenti -

nonché

contro

C GUSEPPE, CRACCIOLO EMMA, CRACCIOLO ANGELA, CRACCIOLO LUIGI, TASSONE ALBERTO ENZO EUGENIO;

- intimati -

avente ad oggetto la revocazione dell'ordinanza n. 22609/2018 della CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE di ROMA, depositata il 25/09/2018;
3 5 4 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCRPA. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel procedimento per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. della ordinanza della Corte di cassazione n 22609/2018, depositata il 25 settembre 2018, promosso da B T, di cui al ricorso R.G.N. 7732/2019, a seguito della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza della Corte per la data del 9 gennaio 2020, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380 bis, primo e secondo comma, c.p.c. (art. 391 bis, quarto comma c.p.c.), B T e il difensore dello stesso, avvocato Giovanni C, hanno proposto distinti ricorsi per la ricusazione del consigliere relatore M F, il primo in data 30 dicembre 2019 ed il secondo in data 3 gennaio 2020. Il Presidente della Sesta Sezione Civile, con decreto del 9 gennaio 2020, comunicato in data 10 gennaio 2020 ai ricorrenti nel domicilio eletto in entrambe le istanze, ha fissato per la decisione sulla ricusazione l'adunanza camerale del 29 gennaio 2020;
ha individuato il collegio, ai sensi dell'art. 53 c.p.c., nella medesima composizione prevista per l'adunanza in cui doveva essere trattato il ricorso di revocazione (presidente D'Ascola, consiglieri Scarpa, Dongiacomo, Oliva), previa sostituzione del consigliere ricusato con il consigliere di riserva Tedesco;
ha nominato relatore il consigliere Scarpa. E' stata altresì disposta la comunicazione alle parti, al PG ed al consigliere ricusato per l'esercizio della facoltà di essere eventualmente ascoltato, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 c.p.c. I controricorrenti R M e T B non hanno svolto attività difensive nel procedimento di ricusazione. Ric. 2019 n. 07732 sez. M2 - ud. 29-01-2020 -2- Nell'adunanza camerale del 29 gennaio 2020 sono intervenuti B T e l'avvocato Giovanni C. Stando all'insegnamento di Cass. Sez. U, 22/07/2014, n. 16627, sebbene la disciplina dettata dagli artt. 51 e ss. c.p.c. non prevede alcun termine né opera rinvio ad altri tipi di procedimento contemplati nel codice di rito, nel procedimento di ricusazione, invero, deve essere comunque garantito il contraddittorio, nel senso che le parti devono essere messe in condizione di intervenire ed adeguatamente interloquire, ma ciò, di regola, deve accadere in tempi brevi (o brevissimi), in ogni caso senza che sia configurabile un diritto a tempi e/o termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura del procedimento (si vedano anche Cass. Sez. U, 23/06/2015, n. 13021;
Cass. Sez. 6-3,30/09/2016, n. 19373;
Cass. Sez. 6-3, 02/05/2017, n. 10659). Trattandosi, nella specie, di istanza di ricusazione proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione, il procedimento camerale regolato dall'art. 53, comma 2, c.p.c. si è dunque svolto con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile "ratione"ratione materiae", rispetto a quella di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla I. n. 197 del 2016 (Cass. Sez. U, 16/02/2017, n. 4098). Nel ricorso per ricusazione proposto da B T si M assume che il consigliere M F, relatore nel procedimento per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. della ordinanza della Corte di cassazione n. 22609/2018, "ha formulato una proposta il cui contenuto è avulso dalla realtà processuale, tale da compromettere la sua credibilità, la sua correttezza e da fare venire meno le garanzie di imparzialità e Ric. 2019 n. 07732 sez. M2 - ud. 29-01-2020 -3- di terzietà. Ha cambiato le carte in tavola, ha falsato la realtà dei fatti, li ha travisati". In particolare, il ricusante Benedetto Tassone espone che nella proposta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., il consigliere relatore M F abbia affermato "inammissibilità del ricorso per insussistenza dell'errore di fatto denunciato, attinente al mancato esame della documentazione prodotta in corso di causa ", mentre il "vero testo" del motivo del ricorso R.G.N. 7732/2019, inerente alla revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 22609/2018, deduce quale errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la supposta "inesistenza del requisito di specificità dei documenti prodotti" all'interno del ricorso R.G.N. 5927-2014. Il motivo di ricusazione nel ricorso di B T, si sostanzia, dunque, nella circostanza che "l'errore di fatto denunciato da supposta mancanza di specificazione è stato trasformato in mancato esame dei documenti", equivoco che "non può essere considerato un semplice errore casuale, ma sicuramente frutto della volontà di distorcere la verità processuale". Al termine del ricorso di B T, si afferma che il Consigliere relatore si è "reso colpevole del reato di falso in

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