Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/11/2022, n. 34948
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21841-2021 proposto da: P D, LANDI ROCCO ENRICO SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell'avvocato S M, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti -
contro
BRUNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR
17, presso lo Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - studio dell'avvocato V B, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - nonchè
contro
COMMISSARIO AD ACTA nominato con sentenza del TAR Lazio n. 4196/2004, PROVINCIA DI AVELLINO, COMUNE DI GROTTAMINARDA;
-intimati - avverso la sentenza n. 447/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G L, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO
1. Gli odierni ricorrenti avanzaronoal Comune di Grottaminarda ed alla Provincia di Avellino, nel 2002, istanza di retrocessione parziale, ex artt. 60 e ss., l. n. 2359 del 1865 (poi art. 47, d.P.R. n. 327 del 2001, di un’area di mq. 370 rimasta inutilizzata, facente parte del maggior appezzamento espropriato, nel 1987, a R L, loro dante causa, per la costruzione di un edificio scolastico, ed oggetto, nel 2000, di concessione amministrativa d’uso alla Bruno s.r.l., per fini diversi da quelli per i quali il bene era stato espropriato.
2. In mancanza dell’adozione dei provvedimenti conclusivi della relativa procedura (dichiarazione di inservibilità e retrocessione parziale), i ricorrenti adivano il T.A.R. del Lazio che, con sentenza n. 4196/2004, nominava un commissario ad acta il quale, tra i vari provvedimenti adottati, dichiarava l’inservibilità dell’area e ne disponeva la Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - retrocessione, per cui la Provincia di Avellino, nel 2005, preso atto della decisione giudiziaria, provvedeva a revocare la concessione dell’area a Bruno s.r.l. nonché intimavala sua riduzione in pristino, essendo state medio tempore eseguite opere e, segnatamente, una strada di collegamento tra due stabilimenti del Gruppo Bruno ivi ubicati.
3. Il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2090/2008, accoglieva il ricorso proposto dalla società Bruno, utilizzatrice dell’area de qua, e dichiarava l’inammissibilità dell’impugnativa del decreto di retrocessione parziale emesso dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n. 4196/2004 del T.A.R. delLazio, ritenendo funzionalmente competente detto T.A.R. in sede di incidente d’esecuzione da promuovere avverso gli atti del commissario nominato quale ausiliario;
affermava, altresì, l’operatività di tale principio anche per il terzo, la ricorrente Bruno s.r.l., che lamentava l’invasione della propria sfera giuridica da parte dell’attività commissariale.
4. Quanto all’impugnato provvedimento di revoca della concessione in uso e di rimessione in pristino, il T.A.R. respingeva l’impugnativa della società, nel merito, con la motivazione che i denunziati vizi di illegittimità derivata erano rimasti attratti dalla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnativa proposta contro l’atto presupposto, mentre il dedotto vizio autonomo (violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca) era infondato, trattandosi di atto dovuto e vincolato, strettamente consequenziale alla pronunciata retrocessione parziale, con conseguente operatività dell’art. 21-octies l. n. 241/1990;
c) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello la Bruno s.r.l. deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sotto vari profili, in ispecie sotto quello che la sentenza ottemperanda, pronunciata ex art. 21-bis l. n. 1034 del 1971, conteneva una mera Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 4 - declaratoria dell’obbligo di provvedere, non dettando alcuna regola conformativa, la cui attuazione in sede di ottemperanza fosse aggredibile in sede di incidente di esecuzione, tanto meno da terzo estraneo al giudizio sul silenzio-inadempimento;
b) la contraddittorietà dell’impugnata sentenza, laddove decideva nel merito dell’impugnazione proposta avverso l’atto di revoca della concessione in uso dell’area retrocedenda nel contempo affermando la competenza del T.A.R. per il Lazio a decidere sull’impugnazione dell’atto presupposto di retrocessione, mentre i primi giudici o avrebbero dovuto decidere nel merito entrambe le impugnazioni, oppure ritenere l’intera controversia di competenza del T.A.R. per il Lazio;
c) l’erroneo rigetto della censura di violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 2010. 6. Gli appellati D P (ved. L) e Rocco Enrico Sergio L, nonché la Provincia di Avellino, contestavano la fondatezza dell’appello e ne chiedevano il rigetto. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3209/2010, pronunciando sull’appello, lo accoglieva ed annullava l’impugnata sentenza, rinviando la controversia al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, a norma dell’art. 35 l. n. 1034 del 1971, con spese di causa del doppio grado compensate.
7. Secondo il Giudice del gravame la ottemperanda sentenza (n. 4196/2004) del T.A.R. del Lazio era stata emessa in sede di giudizio ex art. 21-bis, l. n. 1034 del 1971, avendo dichiarato l’obbligo del Comune di Grottaminarda di concludere il procedimento di retrocessione parziale sull’istanza presentata dagli espropriati e provveduto a nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente comportamento silente dell’amministrazione comunale oltre il termine all’uopo assegnato, e che gli atti adottati dal commissario ad acta nell’esercizio dei poteri dell’amministrazione comunale, rimasta soccombente nel giudizio sul silenzio, stante la discrezionalità amministrativa connotante il provvedimento di retrocessione parziale Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 5 - (e la previa dichiarazione d’inservibilità dell’area rimasta inutilizzata ai fini espropriativi), erano impugnabili, secondo i principi generali, con ulteriore ricorso di legittimità, non già con un incidente di esecuzione da proporre al giudice adito col ricorso avverso il silenzio, agendo il commissario ad acta, nel caso di specie, quale ausiliario/organo della pubblica amministrazione e non già quale ausiliario del giudice statuente l’obbligo di provvedere.
8. L’annullamento della statuizione d’inammissibilità contenuta nella gravata sentenza del T.A.R. per la Campania, sostanzialmente declinatoria della competenza del giudice adito a conoscere del ricorso proposto da Bruno s.r.l. “in favore” del T.A.R. del Lazio, ritenuto funzionalmente competente quale giudice che aveva emesso l’ottemperanda sentenza sul silenzio-inadempimento, trascinando consequenzialmente anche il provvedimento di revoca della concessione in uso alla medesima società, comportava la caducazione anche del capo di rigetto dell’impugnativa proposta avverso detto provvedimento.
9. Il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, adito in riassunzione, con sentenza n. 536/2012, accoglieva il ricorso della società Bruno, annullando gli atti impugnati e cioè: 1) la determinazione dirigenziale n. 9065/2006, successivamente notificata, con la quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Provincia d’Avellino – Servizio Espropriazioni e Gestione Patrimonio – av eva revocato l’autorizzazione all’uso del suolo in proprio demanio, posto lungo il confine dell’area a verde dell’I. T. I. S. “Majorana” di Grottaminarda, per un’estensione di mq. 370 e, nel contempo, ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione della strada realizzata per il transito di mezzi e persone tra i due stabilimenti industriali nella titolarità del Gruppo Bruno;
2) il provvedimento di retrocessione n. 9 del 3 ottobre 2005, emesso dal Commissario ad acta presso il Comune di Grottaminarda in favore degli Eredi L, dell’area su cui insiste la Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 6 - strada, oggetto della revoca impugnata in via principale;
3) il provvedimento n. 7/2005, con il quale il Commissario ad acta presso il Comune di Grottaminarda aveva dichiarato l’inservibilità
DEGLI SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell'avvocato S M, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti -
contro
BRUNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR
17, presso lo Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - studio dell'avvocato V B, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - nonchè
contro
COMMISSARIO AD ACTA nominato con sentenza del TAR Lazio n. 4196/2004, PROVINCIA DI AVELLINO, COMUNE DI GROTTAMINARDA;
-intimati - avverso la sentenza n. 447/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G L, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO
1. Gli odierni ricorrenti avanzaronoal Comune di Grottaminarda ed alla Provincia di Avellino, nel 2002, istanza di retrocessione parziale, ex artt. 60 e ss., l. n. 2359 del 1865 (poi art. 47, d.P.R. n. 327 del 2001, di un’area di mq. 370 rimasta inutilizzata, facente parte del maggior appezzamento espropriato, nel 1987, a R L, loro dante causa, per la costruzione di un edificio scolastico, ed oggetto, nel 2000, di concessione amministrativa d’uso alla Bruno s.r.l., per fini diversi da quelli per i quali il bene era stato espropriato.
2. In mancanza dell’adozione dei provvedimenti conclusivi della relativa procedura (dichiarazione di inservibilità e retrocessione parziale), i ricorrenti adivano il T.A.R. del Lazio che, con sentenza n. 4196/2004, nominava un commissario ad acta il quale, tra i vari provvedimenti adottati, dichiarava l’inservibilità dell’area e ne disponeva la Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - retrocessione, per cui la Provincia di Avellino, nel 2005, preso atto della decisione giudiziaria, provvedeva a revocare la concessione dell’area a Bruno s.r.l. nonché intimavala sua riduzione in pristino, essendo state medio tempore eseguite opere e, segnatamente, una strada di collegamento tra due stabilimenti del Gruppo Bruno ivi ubicati.
3. Il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2090/2008, accoglieva il ricorso proposto dalla società Bruno, utilizzatrice dell’area de qua, e dichiarava l’inammissibilità dell’impugnativa del decreto di retrocessione parziale emesso dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n. 4196/2004 del T.A.R. delLazio, ritenendo funzionalmente competente detto T.A.R. in sede di incidente d’esecuzione da promuovere avverso gli atti del commissario nominato quale ausiliario;
affermava, altresì, l’operatività di tale principio anche per il terzo, la ricorrente Bruno s.r.l., che lamentava l’invasione della propria sfera giuridica da parte dell’attività commissariale.
4. Quanto all’impugnato provvedimento di revoca della concessione in uso e di rimessione in pristino, il T.A.R. respingeva l’impugnativa della società, nel merito, con la motivazione che i denunziati vizi di illegittimità derivata erano rimasti attratti dalla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnativa proposta contro l’atto presupposto, mentre il dedotto vizio autonomo (violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca) era infondato, trattandosi di atto dovuto e vincolato, strettamente consequenziale alla pronunciata retrocessione parziale, con conseguente operatività dell’art. 21-octies l. n. 241/1990;
c) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello la Bruno s.r.l. deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sotto vari profili, in ispecie sotto quello che la sentenza ottemperanda, pronunciata ex art. 21-bis l. n. 1034 del 1971, conteneva una mera Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 4 - declaratoria dell’obbligo di provvedere, non dettando alcuna regola conformativa, la cui attuazione in sede di ottemperanza fosse aggredibile in sede di incidente di esecuzione, tanto meno da terzo estraneo al giudizio sul silenzio-inadempimento;
b) la contraddittorietà dell’impugnata sentenza, laddove decideva nel merito dell’impugnazione proposta avverso l’atto di revoca della concessione in uso dell’area retrocedenda nel contempo affermando la competenza del T.A.R. per il Lazio a decidere sull’impugnazione dell’atto presupposto di retrocessione, mentre i primi giudici o avrebbero dovuto decidere nel merito entrambe le impugnazioni, oppure ritenere l’intera controversia di competenza del T.A.R. per il Lazio;
c) l’erroneo rigetto della censura di violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 2010. 6. Gli appellati D P (ved. L) e Rocco Enrico Sergio L, nonché la Provincia di Avellino, contestavano la fondatezza dell’appello e ne chiedevano il rigetto. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3209/2010, pronunciando sull’appello, lo accoglieva ed annullava l’impugnata sentenza, rinviando la controversia al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, a norma dell’art. 35 l. n. 1034 del 1971, con spese di causa del doppio grado compensate.
7. Secondo il Giudice del gravame la ottemperanda sentenza (n. 4196/2004) del T.A.R. del Lazio era stata emessa in sede di giudizio ex art. 21-bis, l. n. 1034 del 1971, avendo dichiarato l’obbligo del Comune di Grottaminarda di concludere il procedimento di retrocessione parziale sull’istanza presentata dagli espropriati e provveduto a nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente comportamento silente dell’amministrazione comunale oltre il termine all’uopo assegnato, e che gli atti adottati dal commissario ad acta nell’esercizio dei poteri dell’amministrazione comunale, rimasta soccombente nel giudizio sul silenzio, stante la discrezionalità amministrativa connotante il provvedimento di retrocessione parziale Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 5 - (e la previa dichiarazione d’inservibilità dell’area rimasta inutilizzata ai fini espropriativi), erano impugnabili, secondo i principi generali, con ulteriore ricorso di legittimità, non già con un incidente di esecuzione da proporre al giudice adito col ricorso avverso il silenzio, agendo il commissario ad acta, nel caso di specie, quale ausiliario/organo della pubblica amministrazione e non già quale ausiliario del giudice statuente l’obbligo di provvedere.
8. L’annullamento della statuizione d’inammissibilità contenuta nella gravata sentenza del T.A.R. per la Campania, sostanzialmente declinatoria della competenza del giudice adito a conoscere del ricorso proposto da Bruno s.r.l. “in favore” del T.A.R. del Lazio, ritenuto funzionalmente competente quale giudice che aveva emesso l’ottemperanda sentenza sul silenzio-inadempimento, trascinando consequenzialmente anche il provvedimento di revoca della concessione in uso alla medesima società, comportava la caducazione anche del capo di rigetto dell’impugnativa proposta avverso detto provvedimento.
9. Il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, adito in riassunzione, con sentenza n. 536/2012, accoglieva il ricorso della società Bruno, annullando gli atti impugnati e cioè: 1) la determinazione dirigenziale n. 9065/2006, successivamente notificata, con la quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Provincia d’Avellino – Servizio Espropriazioni e Gestione Patrimonio – av eva revocato l’autorizzazione all’uso del suolo in proprio demanio, posto lungo il confine dell’area a verde dell’I. T. I. S. “Majorana” di Grottaminarda, per un’estensione di mq. 370 e, nel contempo, ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione della strada realizzata per il transito di mezzi e persone tra i due stabilimenti industriali nella titolarità del Gruppo Bruno;
2) il provvedimento di retrocessione n. 9 del 3 ottobre 2005, emesso dal Commissario ad acta presso il Comune di Grottaminarda in favore degli Eredi L, dell’area su cui insiste la Ric. 2021 n. 21841 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 6 - strada, oggetto della revoca impugnata in via principale;
3) il provvedimento n. 7/2005, con il quale il Commissario ad acta presso il Comune di Grottaminarda aveva dichiarato l’inservibilità
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