Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/11/2022, n. 33364
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27515-2021 proposto da: FALLIMENTO DELLA IGECO COSTRUZIONI S.P.A., in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell'avvocato A C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F V;- ricorrente -contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dl Ministro pro tempore, PREFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, PREFETTURA DI LECCE, in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 4337/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere D S. Ric. 2021 n. 27515 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- Rilevato che: la Igeco Costruzioni s.p.a., esercente attività di gestione rifiuti nel territorio pugliese, impugnò avanti al T.A.R. Lazio l'interdittiva antimafia ex art. 84 D.Lgs. n. 159/2011 adottata nei suoi confronti, dal Prefetto di Roma, in data 3.10.2018;il TAR rigettò il ricorso con sentenza n. 1370/2020;con sentenza n. 4337/2021, il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnazione della Igeco Costruzioni, cui è subentrato, in corso di causa, il Fallimento dell'appellante;il medesimo Fallimento della Igeco Costruzioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 111, co. 8 Cost. e 110 c.p.a., affidandosi a un solo articolato motivo;hanno resistito, con unico controricorso, il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo e la Prefettura di Lecce;il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con l'unico motivo, la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dei limiti di giurisdizione (artt. 111 Cost. e 110 C.P.A.)», «eccesso, sviamento e illegittimo esercizio di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato» ed «eccesso di giurisdizione nella forma dello sconfinamento nella sfera amministrativa della P.A.»;lamenta il Fallimento che «il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione e, quindi, dichiarato la legittimità dell'interdittiva antimafia, basandosi quasi esclusivamente sul contenuto di un atto meramente istruttorio (Relazione della Prefettura di Lecce del 26.7.2018 [...]) e non, com'era suo onere, ponendo al vaglio la motivazione del provvedimento impugnato (informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Roma del 3.10.2018 [...])»;assume che, in tal modo, il Consiglio di Stato ha «fondato la sua decisione [...] su valutazioni di merito o convinzioni riferibili e riferite alla Prefettura di Lecce e, quindi, su elementi giuridici e fattuali estranei all'impianto motivazionale dell'interdittiva prefettizia della Prefettura di Roma», così operando «una indebita sovrapposizione del proprio giudizio (rinveniente dal convincimento della Prefettura di Lecce) a quello dell'Organo che ha adottato il provvedimento impugnato (Prefettura di Roma)»;aggiunge che, «per altro verso, il fatto stesso che il Collegio giudicante si sia espresso su un atto diverso dal provvedimento impugnato configura un diniego della propria giurisdizione, esercitata non sulle domande proposte dal ricorrente, ma su elementi estranei al corpo motivazionale dell'interdittiva gravata»;il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato;è inammissibile, ex art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto omette di trascrivere nelle sue parti salienti o, quanto meno, di riassumere adeguatamente il contenuto dell'informazione interdittiva antimafia al fine di consentire di verificare -già in base al contenuto del ricorso- l'assunto che il Consiglio di Stato avrebbe incentrato «le proprie valutazioni su elementi esogeni al provvedimento impugnato», finendo col sostituire ad esso la propria valutazione sulla base di elementi desunti da un atto endoprocedimentale (quale la relazione del Prefetto di Lecce);è comunque infondato alla luce del principio secondo cui «l'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa» (Cass., S.U. n. 30526/2018;conforme Cass., S.U. n. 14264/2029;cfr., infra, Cass. , S.U. n. 17339/2022 e Cass., S.U. n. 20279/2022);invero, dall'esame della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Consiglio di Stato ha operato entro l'ambito proprio della giurisdizione amministrativa ad esso spettante;premesso che la misura prefettizia si fondava su un articolato quadro di elementi indiziari riportati al secondo paragrafo della sentenza del TAR e sinteticamente indicati al punto 2 delle considerazioni in diritto della pronuncia qui impugnata, il Consiglio ha esaminato puntualmente le valutazioni compiute dal primo giudice in relazione alle varie deduzioni difensive svolte dall'appellante e ha concluso che «le deduzioni sin qui riepilogate non valgono a minare la complessiva tenuta del quadro indiziario portato a fondamento dell'atto prefettizio», evidenziando che «lo sviluppo cronologico dei fatti appare coerente con il rilievo sintomatico che la Prefettura e il TAR hanno voluto trarne» e rilevando che non risultavano contestate «ulteriori circostanze valorizzate a sostegno della misura interdittiva»;con ciò, il Consiglio di Stato ha compiuto un accurato scrutinio sulla legittimità dell'interdittiva prefettizia alla luce delle elementi posti a fondamento della stessa, delle deduzioni svolte dalla ricorrente e delle valutazioni effettuate dal TAR, che ha ritenuto di condividere;il tutto senza mai eccedere rispetto alla funzione giurisdizionale ad esso spettante (o arretrare rispetto ad essa) e senza soprapporre al provvedimento impugnato propri apprezzamenti di merito sull'opportunità o convenienza della misura (riservati all'autorità amministrativa);in nessun passaggio della sentenza, il Consiglio ha dunque superato i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo sfere riservate all'autorità amministrativa o integrando ex post la motivazione dell'ordinanza, essendosi limitato a svolgere l'attività interpretativa e valutativa connaturata all'esercizio della giurisdizione (rispetto alla quale non sono sindacabili avanti alle Sezioni Unite di questa Corte eventuali errores in iudicando o in procedendo);le spese di lite seguono la soccombenza. sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
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