Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-06-07, n. 202104337

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-06-07, n. 202104337
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104337
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2021

N. 04337/2021REG.PROV.COLL.

N. 01590/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2020, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, T M, F V, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, piazza San Bernardo n. 101;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’interdittiva antimafia adottata nei confronti dell’odierna parte appellante;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e dell’Ufficio Territoriale del Governo Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l’avvocato F V e l'avvocato dello Stato Paola Zerman;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Giunge alla fase decisoria di secondo grado l’impugnativa interposta dalla società -OMISSIS- avverso l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti in data -OMISSIS-.

2. Il primo grado di giudizio si è concluso con la pronuncia di reiezione del ricorso, n. -OMISSIS-, resa dalla sez. I Ter del Tar Lazio.

3. Nel presente grado, svoltosi nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno, la causa è stata trattata in fase cautelare con provvedimento reiettivo emesso in sede monocratica (decreto n. -OMISSIS-) in attesa della definizione del procedimento ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 in riserva per la decisione presso la Corte d’Appello di Roma;
indi differita al merito, all’esito dell’udienza camerale del -OMISSIS-e nuovamente rinviata (con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-) in concomitanza di una seconda istanza di ammissione alla misura prevenzionale del controllo giudiziario, fissata per la trattazione dinanzi al Tribunale di Roma in data 30.11.2020.

4. E’ intervenuta quindi la dichiarazione di fallimento della -OMISSIS- giusta sentenza del Tribunale Fallimentare di Lecce n. -OMISSIS-.

5. In data 16.4.2021 si è costituito in giudizio il -OMISSIS-

6. A seguito dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata infine discussa e posta in discussione all’udienza pubblica del 27 maggio 2021.

DIRITTO

1. Deve premettersi che la società -OMISSIS-, iscritta all’Albo Nazionale delle imprese di gestione di rifiuti Sezione Regionale Puglia, è costituita al 97% dalla -OMISSIS-;
che la stessa detiene partecipazioni societarie in numerose altre imprese, in molti casi con capitale sociale partecipato anche da amministrazioni pubbliche;
e che, pur avendo fissato, sin dal 2005, la propria sede legale in Roma, esercita la propria attività prevalentemente nel territorio pugliese, ove sono ubicate la sede operativa e la sede amministrativa.

2. Ciò posto, la misura prefettizia si fonda su un articolato quadro di elementi (riportati al secondo paragrafo della parte motiva della sentenza appellata) facenti capo, in sintesi: a) al sistema societario riconducibile a -OMISSIS-(indicato come vero plenipotenziario e amministratore di fatto della società); b) al coinvolgimento in vicende penali di particolare rilievo di alcuni amministratori del gruppo; c) all’appartenenza alla-OMISSIS- di alcuni dipendenti della società.

2.1. Nel vagliare la tenuta del quadro indiziario, il Tar è giunto alla conclusiva valutazione di verosimiglianza della tesi che vuole l’impresa -OMISSIS- funzionale agli obiettivi perseguiti dalla-OMISSIS-, i quali sarebbero stati assecondati attraverso una strategica azione di conquista del controllo territoriale e del consenso elettorale.

2.2. Tali valutazioni sono state tratte e argomentate sulla base dei seguenti elementi di fatto:

-- le vicende giudiziarie che hanno riguardato -OMISSIS-(risultante dalle informazioni di Polizia tuttora amministratore di fatto della società) e la figlia -OMISSIS-, conclusesi per prescrizione, quindi con esito che non equivale ad assoluzione piena (art. 129, comma 2, c.p.p.);

-- la tipologia di reati contestati, pertinenti ad ambiti da sempre considerati ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, quali quelli dei rifiuti e delle risorse energetiche;

-- la ravvisata esistenza di un sistema di scambio di reciproci favori tra alcuni amministratori locali compiacenti, a cui era assicurato dal clan locale il sostegno elettorale;
la -OMISSIS-, cui veniva garantita l’aggiudicazione e la reiterata proroga dell’appalto del servizio di r.s.u.;
ed il sodalizio mafioso facente capo a -OMISSIS-, ai cui esponenti venivano assicurati posti di lavoro all’interno della società, con possibilità di influire sulla scelta degli stessi dipendenti e sullo svolgimento del rapporto lavorativo;

-- la registrazione di una serie di operazioni anomale e sintomatiche, concernenti il ricambio dei vertici sociali in occasione del loro coinvolgimento in vicende giudiziarie;
l’anomalo spostamento della sede legale della società dalla provincia di Lecce - territorio in cui essa svolge prevalentemente la propria attività imprenditoriale ed in cui è fortemente radicata l’organizzazione mafiosa denominata -OMISSIS- – a Roma, sede verosimilmente fittizia, costituita allo scopo di eludere i controlli previsti dalla normativa per le imprese, inclusi quelli previsti dalla normativa antimafia;

-- la sussistenza di ulteriori indizi sintomatici tratti sia dalla coincidenza delle sedi delle società riconducibili a -OMISSIS-con la sede legale o con quella operativa della -OMISSIS-;
sia dall’intreccio di partecipazioni nelle diverse società appartenenti allo stesso gruppo familiare e dalla cessione di quote tra parenti;
sia, ancora, dall’avvicendamento nei ruoli societari apicali di familiari di -OMISSIS-e di suoi stretti collaboratori (-OMISSIS-);
sia, infine, dalla reiterata assunzione di lavoratori pregiudicati o appartenenti o contigui ad associazioni malavitose, di cui la società stessa, operante sul territorio da oltre venti anni, non poteva non conoscere lo spessore criminale.

2.3. Il Tar ha inoltre evidenziato come anche nel periodo successivo alla chiusura della procedura di “sostegno e monitoraggio”, disposta dal Prefetto di Brindisi ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.l.90/2014 e cessata in data 16.07.2016, non siano intervenute modifiche sostanziali nell’organizzazione sociale e operativa della società, rimasta sempre sotto l’influenza, il controllo e l’amministrazione di fatto e/o di diritto della famiglia -OMISSIS-.

2.4. Più analitiche considerazioni sono state spese dal primo giudice in merito alla rilevanza di alcuni specifici elementi sintomatici, riguardanti: l’indagine -OMISSIS- (paragrafo 2.2.1) ed il connesso provvedimento di scioglimento del Comune di -OMISSIS- (paragrafo 2.2.2);
la strategia di sistematica assunzione di soggetti pregiudicati o contigui al contesto criminale locale (paragrafo 2.2.5);
le dichiarazioni rilasciate da -OMISSIS-nel corso dell’accesso ispettivo svolto il 22/01/2018 (paragrafo 2.2.6);
lo spostamento della sede legale della società da Lecce a Roma (paragrafo 2.2.6).

3. In questa sede, la posizione controdeduttiva della società appellante si traduce nella stigmatizzazione della lettura asseritamente deformante che sarebbe stata resa dalla Prefettura di taluni procedimenti penali nei quali, tuttavia, nessuno dei suoi esponenti o dei componenti della famiglia -OMISSIS- risulta destinatario di imputazioni di reato a carattere sintomatico, né tanto meno indiziato di cointeressenze o di semplici frequentazioni con i soggetti appartenenti a clan malavitosi. La stessa ricorrente segnala di essere stata bersaglio di ripetuti e recenti atti di intimidazione e ritorsione che, originando dalla sua storica condotta di ostinato rifiuto verso qualunque forma di pressione o di condizionamento proveniente dalla malavita organizzata, fornirebbero conferma del suo essere del tutto avulsa da logiche affaristiche o da contiguità con ambienti criminali e con le aree di relativo interesse.

4. La prima deduzione investe dunque l’indagine -OMISSIS-.

4.1. Sul punto il Tar ha ritenuto che “ il coinvolgimento della società nell’inchiesta -OMISSIS- emerge dalla lettura dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari n. -OMISSIS-DDA su richiesta della D.D.A., emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce in data 14/12/2015 nei confronti di 23 persone, tra le quali -OMISSIS-gestiva l’appalto dei rifiuti di igiene ambientale – ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., nonché di altri soggetti, ritenuti appartenenti a vario titolo alla “sacra corona unita”, tra cui -OMISSIS- destinatario di due O.C.C. per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90 e -OMISSIS-, arrestato per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90, entrambi dipendenti della società.

L’attività di indagine ha, infatti, consentito di accertare come il Vice Sindaco di -OMISSIS-, -OMISSIS-, abbia assicurato il proprio interessamento per l’assunzione di -OMISSIS-, società che gestiva il servizio di nettezza urbana nel Comune di -OMISSIS-, al fine di garantirsi il loro sostegno nelle elezioni amministrative del maggio 2015. Dall’ordinanza sono emerse collusioni e connivenze tra il clan -OMISSIS-.

Quanto sopra si evince anche dal capo di imputazione contestato a -OMISSIS-per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis, per il quale è stato disposto il giudizio, per avere il medesimo:

“collaborato, nella sua qualità di assessore al comune di -OMISSIS- con delega ai servizi sociali, alla realizzazione dei fini del sodalizio mafioso di cui al capo a) fornendo un contributo significativo in vista della sua affermazione sul territorio e del suo rafforzamento, assicurando il suo interessamento per l’assunzione di alcuni sodali o di loro congiunti (come nel caso di -OMISSIS-) come operatori ecologici alle dipendenze della ditta che gestisce il servizio in -OMISSIS-, presso cui risultano già assunti -OMISSIS- e -OMISSIS-, promettendo di attivarsi affinché il contratto di lavoro di quest’ultimi venisse modificato per assicurare loro di poter lavorare per 36 ore settimanali, contribuendo alle casse del sodalizio con versamenti periodici destinati al sostentamento dei sodali detenuti, nonché versando somme di denaro a -OMISSIS-in vista dei colloqui che questi effettuava in carcere con il fratello -OMISSIS- quale contributo alle spese di viaggio, versando l’importo di 200 euro a -OMISSIS- per contribuire alle spese della cresima della figlia di questi: ciò allo scopo di garantirsi il sostegno del sodalizio nelle elezioni amministrative del maggio 2015 ”.

Quanto emerso dall’ordinanza suindicata rileva anche nella sentenza n. -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Appello di Lecce in data 30.05.2018, con la quale il Tribunale di Lecce ha condannato, a seguito di giudizio abbreviato, 19 soggetti, tra cui -OMISSIS--, questi ultimi rispettivamente alla pena di 20 e 14 anni di reclusione per il reato (tra gli altri) di cui all’art. 416 bis c.p..

La sentenza ha evidenziato come “ lo spessore criminale dell’organizzazione mafiosa è stata infine rivelata dalla conclamata capacità di inquinare l’Amministrazione comunale, ottenendo, come contropartita del proprio sostegno elettorale ad alcuni candidati, “favori” di vario genere (assunzioni e vantaggi in rapporti di lavoro già in essere), nonché contributi di carattere economico a beneficio del sodalizio, dei singoli associati e dei sodali detenuti in carcere, il tutto a perfetto riscontro – ancora una volta – di quanto riferito dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-che gli promise in caso di elezione dei posti di lavoro all’interno dell’impresa per la raccolta di rifiuti che opera su -OMISSIS-, cosa che effettivamente si è concretizzata ed infatti, vi lavorano -OMISSIS-…”.

Tutti soggetti che a decorrere dal 2010 hanno prestato attività lavorativa come operatori ecologici presso la --OMISSIS-I suddetti elementi hanno trovato conferma, dunque, anche nell’intercettazione riportata nell’ordinanza del 14/12/2015 e nella sentenza n. -OMISSIS- del GIP del Tribunale di Lecce ”.

4.2. In relazione alle vicende sopra riportate, con provvedimento del Presidente della Repubblica datato 17.02.2017, è stato decretato lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di -OMISSIS-.

Il provvedimento è stato annullato dal TAR Lazio, con sentenza n. -OMISSIS- poi annullata da questa Sezione, con sentenza n. -OMISSIS-del 27.09.2018, pronunciata in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione.

4.3. A commento delle circostanze sin qui riepilogate, si eccepisce da parte appellante che:

-- nell’ambito dei fatti ritenuti di rilevanza penale, alcuna condotta risulta direttamente ascrivibile ad esponenti della -OMISSIS-, la quale non può quindi dirsi parte dell’accordo corruttivo;

-- la presenza di sei dipendenti rivelatisi poi appartenere alla malavita organizzata e attinti da condanne per il 416 bis c.p. non consente di desumere il pericolo di condizionamento mafioso, non essendo provato che la loro presenza abbia influenzato le scelte o gli indirizzi dell'impresa. D’altra parte, gli stessi dipendenti erano adibiti a funzioni meramente operative, quindi in nessun modo avrebbero potuto interferire con la vita societaria o controllare e condizionare, anche solo indirettamente, le scelte operative dell’azienda;
allo stato essi non prestano più servizio presso la -OMISSIS-, sicché il dato addotto dalla Prefettura, comunque in sé privo di valenza sintomatica, avrebbe comunque perso di attualità;

-- più in dettaglio, -OMISSIS-non presta né ha mai prestato servizio in favore della società, mentre il rapporto di lavoro degli altri due dipendenti controindicati (-OMISSIS- e -OMISSIS-) ha avuto origine nel 2010 e, quindi, non può essere ricollegato al periodo di campagna elettorale che ha preceduto l’insediamento della giunta -OMISSIS-), posto che nel 2010 -OMISSIS-non ricopriva alcuna carica amministrativa nel Comune di -OMISSIS-, sicché è del tutto improbabile che egli possa aver influito sull’assunzione di -OMISSIS-;

-- le stesse assunzioni sono avvenute con modalità (somministrazione da parte di agenzie interinali e successiva stabilizzazione a tempo indeterminato) del tutto regolari e asettiche sul piano indiziario;

-- la posizione di -OMISSIS- nella vicenda di che trattasi è stata esaminata dal TAR Lazio nella sentenza n. -OMISSIS-, afferente al contenzioso riguardante lo scioglimento per mafia del Comune di -OMISSIS-, ed in quella sede il giudice non ha rinvenuto elementi di conferma della presunta partecipazione di -OMISSIS- a scambi corruttivi che prevedessero assunzioni di lavoratori;

-- quanto ai reati ascritti all’ex amministratore della -OMISSIS- -OMISSIS-e all’attuale amministratore unico -OMISSIS- -OMISSIS-, essi, oltre a non rientrare nel catalogo delle fattispecie dalle quali, ai sensi del citato art. 84 comma 4, possono desumersi tentativi di infiltrazione mafiosa (fatta eccezione per l’imputazione ex art. 640-bis c.p. a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, per la quale è intervenuta assoluzione), non sono in nessun caso sfociati in provvedimenti di condanna, ancorché non definitiva.

4.4. Il Collegio ritiene che le deduzioni sin qui riepilogate non valgono a minare la complessiva tenuta del quadro indiziario portato a fondamento dell’atto prefettizio.

Occorre innanzitutto premettere, ai fini di una più chiara intelligenza dei dati istruttori, che lo schieramento capeggiato dal sindaco -OMISSIS- (e del quale faceva parte -OMISSIS-) si è affermato nelle elezioni amministrative del Comune di -OMISSIS- del 2010 ed è stato confermato anche all’esito della successiva tornata elettorale del 2015. Ebbene, la pronuncia di primo grado è chiara nel delineare un patto di scambio che i contraenti avrebbero stipulato in vista delle elezioni amministrative del 2010, al fine di garantire il sostegno elettorale da parte di una serie di soggetti riconducibili al clan Giannelli, ai quali, in cambio del promesso sostegno, è stata offerta l’assunzione presso la -OMISSIS-.

Poiché l’assunzione (avvenuta nel 2010) era funzionale a propiziare l’appoggio elettorale, è comprensibile che essa abbia anticipato nei tempi (di circa tre mesi) l’insediamento della nuova giunta amministrativa (sul punto v. relaz. Prefettura di Lecce pag. 62-63).

Detto scambio si è poi verosimilmente consolidato attraverso la successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro (“.. modificato per assicurare loro di poter lavorare per 36 ore settimanali..” ) avvenuta nel corso del primo mandato della giunta -OMISSIS- e, precisamente, subito dopo l’affidamento alla -OMISSIS- del servizio comunale di r.s.u. (v. relaz. Prefettura di Lecce pag. 33 – 35, 62 - 63). Dunque, anche sotto questo ulteriore profilo lo sviluppo cronologico dei fatti appare coerente con il rilievo sintomatico che la Prefettura e il Tar hanno voluto trarne.

Per il resto, la descritta dinamica di scambio (avallata dal contenuto delle intercettazioni richiamate nella relaz. Prefettura di Lecce, pag. 34) è di per sé disvelatrice di un effettivo coinvolgimento della -OMISSIS- nel pactum sceleris , senza che a comprova dello stesso possa ritenersi indispensabile la formale contestazione di condotte criminali direttamente imputate ad esponenti della compagine societaria.

I riscontri del patto corruttivo (estrapolati dal contenuto degli atti dell’indagine penale e delle relative intercettazioni, richiamate negli atti del procedimento antimafia) privano di consistenza l’affermazione secondo la quale l’alta concentrazione di dipendenti con precedenti penali dipenderebbe dal contesto geografico ad alta densità criminale in cui opera la -OMISSIS- e dalla natura stessa delle funzioni ricoperte dai predetti dipendenti (v. atto di appello, pag. 20 e ss.).

L’asserito connotato di causalità attribuibile alla presenza di soggetti controindicati tra le fila della -OMISSIS- è contraddetto, appunto, dalle risultanze istruttorie che hanno dimostrato come la loro assunzione fosse funzionale ad una strategia di scambio tra cosche criminali, impresa e amministrazione comunale, del tutto preordinata e consapevole.

4.5. Le emergenze fattuali testè richiamate sono inoltre decisive per destituire di rilevanza le ulteriori controdeduzioni di parte appellante in quanto:

i) le valutazioni espresse dal giudice del lavoro nel senso della illegittimità del licenziamento dei lavoratori della -OMISSIS- sospettati di vicinanza ad ambienti malavitosi non impingono in alcun modo sul piano della diversa tematica del valore sintomatico della assunzione di tali soggetti alle dipendenze della società: è esattamente questo il punto di rilievo ai fini della emanazione della misura antimafia, ed esso accede ad una fase logicamente e temporalmente antecedente a quella della interruzione del rapporto di lavoro;

ii) al contempo, è un fatto incontestato, dotato di analoga valenza sintomatica, che i sei dipendenti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. siano stati licenziati solo dopo l’accesso ispettivo del Gruppo Interforze della Prefettura di Lecce o a valle della cessazione dell’appalto nel Comune di -OMISSIS-, quindi in epoca successiva agli accertamenti giudiziari;

iii) dunque, le risultanze istruttorie restituiscono indicazioni dettagliate – niente affatto scalfite dalle deduzioni della parte appellante – circa il carattere mirato della instaurazione di plurimi rapporti di lavoro con soggetti collusi con i clan locali, consolidatisi attraverso stabilizzazioni niente affatto necessitate.

Si tratta di dati fattuali non derubricabili in termini di evenienze meramente “casuali”, in quanto non altrimenti giustificabili se non nella prospettiva di una consapevole strategia corruttiva, avente destinatari specifici e non fungibili (v. relaz. Prefettura di Lecce pag. 47 - 55);

iv) è poi utile segnalare quanto emerso dalla banca dati INPS, ovvero che alla data del 23.11.2016 la società disponeva di (o aveva avuto alle dipendenze) n. 310 lavoratori distribuiti presso gli impianti di -OMISSIS-;
che di questi, 83 annoveravano pregiudizi penali di varia natura anche gravi, quali estorsione, riciclaggio, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, armi e contrabbando;
e che sei di loro, come detto, risultavano avere precedenti per associazione di tipo mafioso.

4.6. Restano inoltre non efficacemente contestate le seguenti e ulteriori circostanze valorizzate a sostegno della misura interdittiva:

-- il proscioglimento di -OMISSIS-(per reati finanziari, finanziamento illecito dei partiti e corruzione) e della figlia -OMISSIS- (truffa e corruzione) dai procedimenti penali che li hanno visti coinvolti è avvenuto per prescrizione e non con formula di assoluzione nel merito, per reati connotati da alta pervasività in ambiti tradizionalmente considerati ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (energia e rifiuti) e che, pertanto, denotano un profilo soggettivo e una propensione ad un modalità illecita di scambi e di favori certamente utile per inquadrare nella corretta prospettiva anche tutte le rimanenti risultanze del quadro istruttorio (v. Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 con riferimento alle c.d. ecomafie);

-- è pacifico che la -OMISSIS- sia stata affidataria del servizio di r.s.u. e abbia intrattenuto rapporti con amministrazioni (-OMISSIS-e -OMISSIS-) poi disciolte per mafia ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L.

In relazione a tali rapporti, è stata avviata una indagine (“do ute des”) dalla quale è scaturito un processo, attualmente in fase dibattimentale, che vede imputati il -OMISSIS- e -OMISSIS-, già responsabile tecnico della -OMISSIS-, per i reati ex artt. 319, 319 bis e 321 c.p., in quanto accusati di aver elargito somme di denaro a vari esponenti della Giunta di quel Comune, impegnandosi ad assumere a tempo pieno due lavoratori “vicini” agli amministratori comunali, tra cui -OMISSIS-, esponente della locale consorteria criminale, e ciò al solo scopo di aggiudicarsi l’appalto per i servizi r.s.u. del Comune di -OMISSIS-, poi sciolto ex art. 143 del TUEL. Per gli stessi fatti gli altri imputati, tra i quali l’ex sindaco -OMISSIS-, sono stati già tutti condannati ex art. 444 c.p. con sentenza del 22 dicembre 2015 passata in giudicato;

-- sussiste una anomala coincidenza delle sedi delle società riconducibili a -OMISSIS-con la sede legale o con quella operativa della -OMISSIS-, il che, unitamente alle dichiarazioni rese dallo stesso -OMISSIS- e dalla figlia in occasione dell’accesso ispettivo (confermative della presenza quotidiana del primo all’interno dell’azienda, del suo ruolo di indirizzo nelle questioni tecnico operative riguardanti l’impresa nonché della sua abitudine di fare uso dei beni strumentali dell’azienda), consolida la tesi della permanenza dello stesso -OMISSIS- all’interno della società con un ruolo gestorio di fatto;

-- nel medesimo senso depone l’incontestato avvicendamento nei ruoli societari apicali di soggetti appartenenti alla cerchia familiare di --OMISSIS-, ovvero di suoi stretti collaboratori (-OMISSIS-), secondo un modus elusivo assai ricorrente nella prassi delle imprese colluse (Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016);

-- lo stesso schema di alternanza nelle cariche sociali è stato riscontrato in occasione del coinvolgimento in indagini penali di plurime società riconducibili al controllo di fatto di -OMISSIS-(v. pag. 14 e ss. della relaz. Prefettura di Lecce).

5. In conclusione, le deduzioni di parte appellante (peraltro ampiamente affrontate in chiave controdeduttiva nella relazione istruttoria della Prefettura di Lecce acquisita nel primo grado di giudizio) non scalfiscono l’affidabilità del quadro indiziario, in particolare nella parte in cui esso attesta l’implicazione della società in una serie di attività corruttive - celate da un livello di copertura formale dei ruoli di vertice societari - che vedevano come sue controparti i clan malavitosi locali ed esponenti delle amministrazioni comunali appaltanti commesse pubbliche. Su questa essenziale cornice istruttoria si innestano ulteriori elementi di arricchimento del compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare – in termini di plausibilità e ragionevolezza – la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura.

6. Per le ragioni illustrate, l’appello va conclusivamente respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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