Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-05-03, n. 201601743
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Testo completo
N. 01743/2016REG.PROV.COLL.
N. 09196/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9196 del 2015, proposto dalla s.r.l. Casertana Recuperi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. M C L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Gianturco, n. 1;
contro
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, n. 4279/2015, resa tra le parti, concernente il riesame e l’aggiornamento dell’interdittiva informativa antimafia;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante Casertana Recuperi s.r.l. l’Avv. Angelo Clarizia, su delega dichiarata dell’Avv. M C L, e per il Ministero dell’Interno appellato l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;
designati il presidente e il relatore come coestensori della sentenza nella sua integralità;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante, la s.r.l. Casertana Recuperi, operativa nel settore dello smaltimento, mediante recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e ripristino di cave dismesse e abbandonate, è stata costituita tra il sig. A L I, attuale amministratore unico, e V A, socio fino al 2007, e ha iniziato la propria attività nel 2004.
1.1. Nel 2007 il sig. V A, arrestato l’anno precedente per associazione a delinquere di stampo mafioso quale ‘esponente di spicco’ del clan camorristico dei Casalesi, ha ceduto la propria quota alla sorella di A L I, la signora M G I
1.2. Nei confronti di tale società, con la nota n. 1068/12.b16/ANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009, la Prefettura di Caserta ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia, osservando che:
- il sig. N I, padre convivente di A L I e di Mar. Giu. I, era gravato da numerosi precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa, reati finanziari, furto e ricettazione;
- fino al 27 luglio 2007, socio della s.r.l. Casertana Recuperi era il medesimo V A, ritenuto soggetto organico ad associazione mafiosa;
- la cessione di quote in favore di Abb. Vin., successivamente all’arresto nel 2006, era un ‘mero espediente’ per aggirare la normativa antimafia.
1.3. All’informativa del 2009 è seguita, dopo due successive istanze di aggiornamento proposte dalla s.r.l. Casertana Recuperi, un primo provvedimento di conferma n. 698-1214/12b.16/ANT/AREA 1^ del 14 settembre 2010 e un secondo provvedimento, di ulteriore conferma, dell’interdittiva antimafia, adottato con nota n. 1294/12.b/ANT/AREA 1^ del 6 marzo 2013.
1.4. I due provvedimenti del 28 settembre 2009 e del 6 marzo 2013 sono stati impugnati con distinti ricorsi, a loro tempo, dall’odierna appellante avanti al T.A.R. Campania che, con le sentenze n. 27989/2010 e n. 491/2014, li ha respinti.
1.5. Avverso la prima sentenza pende appello avanti a questo Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 1155 dell’11 marzo 2011, ha peraltro respinto l’istanza proposta dalla s.r.l. Casertana Recuperi ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo condivisibili le argomentazioni del primo giudice, e anche avverso la seconda sentenza, peraltro, pende appello, anch’esso tuttora non definito.
1.6. Nelle more di tali giudizi la società ha proposto il 17 ottobre 2014 alla Prefettura di Caserta una nuova istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, adducendo l’esistenza di elementi sopravvenuti che giustificherebbero il riesame della valutazione in ordine alla permeabilità mafiosa dell’impresa.
2. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Campania, la odierna appellante ha poi impugnato, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il silenzio-rifiuto opposto dalla Prefettura di Caserta in ordine all’istanza di aggiornamento, domandando di accertarne l’illegittimità, con conseguente declaratoria del suo obbligo di provvedere, e chiedendo altresì la condanna al risarcimento del danno patito per effetto del silenzio.
2.1. L’Amministrazione intimata si è costituita nel primo grado di giudizio, dapprima sostenendo la ‘strumentalità’ dell’istanza di aggiornamento, meramente reiterativa di altre già in precedenza respinte, e poi depositando, in corso di giudizio, un nuovo provvedimento interdittivo, adottato dalla Prefettura di Caserta con nota n. Cat. 12b.16/ANT/AREA 1^ del 1° dicembre 2015, che ha respinto l’istanza di aggiornamento, confermando l’interdizione antimafia a carico della società.
2.2. Il provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con motivi aggiunti dalla s.r.l. Casertana Recuperi.
2.3. Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 4279 del 2 settembre 2015, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario avverso il silenzio e ha respinto, nel merito, i motivi aggiunti proposti dalla s.r.l. Casertana Recuperi, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Ministero dell’Interno.
3. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la s.r.l. Casertana Recuperi, lamentandone, con un unico articolato motivo, l’erroneità e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio emesso nel corso del giudizio.
3.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto la reiezione del gravame.
3.2. Nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 31 marzo 2016.
3.3. In tale udienza il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. L’appello della s.r.l. Casertana Recuperi è infondato e deve essere respinto.
1.1. Il T.A.R. per la Campania, respingendo il ricorso proposto dalla s.r.l. Casertana Recuperi, ha ritenuto che, in assenza di fatti attestanti un quadro societario proprietario e gestionale radicalmente diverso da quello già rilevato dalla precedente informativa, non siano censurabili le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura di Caserta, allorché questa ha ribadito il giudizio di ‘permeabilità mafiosa’ dell’impresa, poiché le circostanze rappresentate nell’istanza di aggiornamento si sono tradotte in un ‘espediente’, ispirato dall’intento di ottenere una nuova valutazione degli elementi già considerati come sintomatici del rischio di infiltrazione delinquenziale nelle gestione societaria e già vagliati in senso negativo dai competenti organi investigativi con motivazioni che, come lo stesso T.A.R. aveva ritenuto in precedenti decisioni, non risulterebbero affette da profili di illegittimità (p. 7 della sentenza impugnata).
1.2. L’appellante, con un unico articolato motivo, ha lamentato la inadeguatezza e l’impostazione ‘sofistica’ della motivazione del primo giudice in ordine all’asserita mancanza di fatti a prova dell’asserita cessazione dei fattori di rischio infiltrativo ravvisati dall’Ufficio Territoriale del Governo, dal momento che la s.r.l. Casertana Recuperi non solo avrebbe chiarito come il convincimento prefettizio fosse basato, come è tuttora fondato, su mere congetture, ma avrebbe addirittura dimostrato che gli indici ritenuti sintomatici della sua presunta contiguità ad associazioni camorristiche abbiano perso, nel tempo, la loro già di per sé rarefatta consistenza (p. 6 del ricorso).
1.3. In particolare, secondo l’appellante, dovrebbero considerarsi i seguenti fatti positivi :
a) l’originaria prognosi di pericolo di condizionamento non era sarebbe stata fondata, come non sarebbe tuttora, su elementi oggettivi;
b) il mutamento dell’assetto societario della s.r.l. Casertana Recuperi, avvenuto nel lontano 2007, derivante dalla fuoriuscita del signor V A e dal successivo ingresso della signora M G I, incensurata, non potrebbe evidenziare alcun elemento, anche solo indiziario, idoneo a far supporre la permanenza di un qualsivoglia legame con il precedente socio;
c) anche prima della sua formale estromissione, il signor V A non avrebbe, comunque, esercitato alcun potere di amministrazione o di gestione della società, né avrebbe mai potuto per vero farlo, stante la sua qualità di semplice socio;
d) la valutazione del rischio infiltrativo formulata dalla Prefettura risulterebbe, per di più, definitivamente superata dall’analisi delle modifiche societarie intercorse e dall’andamento dei flussi economici della s.r.l. Casertana Recuperi, effettuata nel parere tecnico-professionale redatto il 22 settembre 2014 dallo Studio M di Roma (doc. 3 fasc. parte appellante nonché doc. 1 fasc. della parte ricorrente in prime cure).
e) del tutto ininfluente, a fini interdittivi, sarebbero i precedenti penali del signor N I, padre di M G e L A I, che – in considerazione della loro scarsa significatività indiziaria – non potrebbero realmente assurgere ad elementi idonei a fondare il convincimento in ordine ad una qualsivoglia vicinanza ad ambienti