Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2019, n. 08311
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Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26332-2016 proposto da: MONTANI ENZO, TREDICINE ALFIERO, MONTANI ELIO, FOOD STORE DI TREDICINE ALFIERO E C S.N.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, C D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE
2, presso lo studio dell'avvocato A C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato O C;
- ricorrenti -
contro
PUALINO GABRIELE, TREDICINE ALFIERO, MOHAMMED JOYNAL, TREDICINE DONATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE
2, presso lo studio dell'avvocato A C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato O C;
- ricorrenti successivi -
contro
CODACONS, - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
73, presso l'UFFICIO LEGALE NAZIONALE DEL CODACONS, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e C R;
MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE
21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra;
- controricorrenti -
nonchè
contro
REGIONE LAZIO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER IL COMUNE DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3681/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/08/2016. Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Angelo Clarizia, Orazio Castellana, Rodolfo Murra ed Antonio Grumetto per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
La vicenda dedotta in giudizio attiene al procedimento di delocalizzazione di talune attività commerciali su suolo pubblico esercitate tramite mezzo mobile con posteggio fisso in vari punti del centro storico di Roma ("posteggi isolati fissi" e posteggi c.d. "anomali"), disposto da Roma Capitale a seguito di una lunga istruttoria compiuta di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. In particolare, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 96 del 9 aprile 2014 approvò, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Igs. 22 gennaio 2004, n. 42) e della Direttiva Ministeriale datata 10 ottobre 2012 (cd. Direttiva Ornaghi), un accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990, tra Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive Formazione Lavoro ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (MIBACT), per l'istituzione di un Tavolo tecnico per il Decoro al fine di procedere alla «individuazione delle aree pubbliche aventi particolare valore architettonico, archeologico, storico-artistico e paesaggistico nelle quali, sulla base della vigente normativa, non può ritenersi assentibile l'esercizio del commercio, ovvero lo stesso sia da subordinare a specifiche condizioni;
definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma». Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- Preso atto delle determinazioni del tavolo tecnico del Decoro, la Giunta capitolina apprnl relativo schema di accordo interistituzionale 4- i tra Roma Capitale ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il quale veniva dichiarata l'incompatibilità di talune postazioni di esercenti il commercio su area pubblica - tra cui anche quelle degli attuali ricorrenti - con le esigenze di tutela culturale di due aree di Roma: 1) Area archeologica centrale - Circo Massimo - Tridente, area rilevante nel caso di specie;
2) Piazza Navona - Piazza della Rotonda/Pantheon. Roma Capitale;
sempre prendendo atto di tali risultanze, individuò pure nuovi punti per il commercio su aree pubbliche (deliberazione di Giunta n. 233 del 30 luglio 2014 e determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 settembre 2014). I relativi provvedimenti vennero impugnati dai titolari ed esercenti le attività coinvolte nel procedimento di delocalizzazione con separati ricorsi davanti al TAR Lazio - sede di Roma. Con motivi aggiunti, poi, gli stessi soggetti impugnarono il provvedimento con il quale era stata disposta la ricollocazione temporanea delle loro attività, per una durata di diciotto mesì, nelle nuove ubicazioni (determinazioni n. 1365 e n. 1828 del 16 giugno 2015). Dopo la sentenza n. 140/2015, pronunciata dalla Consulta - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.
2-bis e 4- bis del d.l. n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, e l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014 (che rispettivamente aggiungono e successivamente modificano i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 52 del d.lgs. n. 42 del 2004), nella parte in cui non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni í ricorrenti proposero ulteriori motivi aggiunti, al fine di censurare i provvedimenti impugnati in relazione alla pronuncia dei giudici costituzionali. Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- Con delibera n. 365/2015, la Giunta regionale approvò un protocollo d'intesa sottoscritto con il MIBACT e Roma Capitale, con cui venne espresso parere favorevole sulle operazioni del tavolo tecnico istituito e condotto dal MIBACT e da Roma Capitale in dichiarata ottemperanza alla sentenza 140/2015 della Corte Costituzionale e, per questo, gli odierni ricorrenti presentarono un terzo atto di motivi aggiunti, con il quale impugnarono la delibera da ultimo indicata. Il Tribunale amministrativo regionale adito, con le sentenze nn. 13644, 13650,
PRINCIPESSA CLOTILDE
2, presso lo studio dell'avvocato A C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato O C;
- ricorrenti -
contro
PUALINO GABRIELE, TREDICINE ALFIERO, MOHAMMED JOYNAL, TREDICINE DONATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE
2, presso lo studio dell'avvocato A C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato O C;
- ricorrenti successivi -
contro
CODACONS, - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
73, presso l'UFFICIO LEGALE NAZIONALE DEL CODACONS, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e C R;
MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE
21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra;
- controricorrenti -
nonchè
contro
REGIONE LAZIO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER IL COMUNE DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3681/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/08/2016. Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Angelo Clarizia, Orazio Castellana, Rodolfo Murra ed Antonio Grumetto per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
La vicenda dedotta in giudizio attiene al procedimento di delocalizzazione di talune attività commerciali su suolo pubblico esercitate tramite mezzo mobile con posteggio fisso in vari punti del centro storico di Roma ("posteggi isolati fissi" e posteggi c.d. "anomali"), disposto da Roma Capitale a seguito di una lunga istruttoria compiuta di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. In particolare, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 96 del 9 aprile 2014 approvò, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Igs. 22 gennaio 2004, n. 42) e della Direttiva Ministeriale datata 10 ottobre 2012 (cd. Direttiva Ornaghi), un accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990, tra Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive Formazione Lavoro ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (MIBACT), per l'istituzione di un Tavolo tecnico per il Decoro al fine di procedere alla «individuazione delle aree pubbliche aventi particolare valore architettonico, archeologico, storico-artistico e paesaggistico nelle quali, sulla base della vigente normativa, non può ritenersi assentibile l'esercizio del commercio, ovvero lo stesso sia da subordinare a specifiche condizioni;
definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma». Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- Preso atto delle determinazioni del tavolo tecnico del Decoro, la Giunta capitolina apprnl relativo schema di accordo interistituzionale 4- i tra Roma Capitale ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il quale veniva dichiarata l'incompatibilità di talune postazioni di esercenti il commercio su area pubblica - tra cui anche quelle degli attuali ricorrenti - con le esigenze di tutela culturale di due aree di Roma: 1) Area archeologica centrale - Circo Massimo - Tridente, area rilevante nel caso di specie;
2) Piazza Navona - Piazza della Rotonda/Pantheon. Roma Capitale;
sempre prendendo atto di tali risultanze, individuò pure nuovi punti per il commercio su aree pubbliche (deliberazione di Giunta n. 233 del 30 luglio 2014 e determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 settembre 2014). I relativi provvedimenti vennero impugnati dai titolari ed esercenti le attività coinvolte nel procedimento di delocalizzazione con separati ricorsi davanti al TAR Lazio - sede di Roma. Con motivi aggiunti, poi, gli stessi soggetti impugnarono il provvedimento con il quale era stata disposta la ricollocazione temporanea delle loro attività, per una durata di diciotto mesì, nelle nuove ubicazioni (determinazioni n. 1365 e n. 1828 del 16 giugno 2015). Dopo la sentenza n. 140/2015, pronunciata dalla Consulta - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.
2-bis e 4- bis del d.l. n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, e l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014 (che rispettivamente aggiungono e successivamente modificano i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 52 del d.lgs. n. 42 del 2004), nella parte in cui non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni í ricorrenti proposero ulteriori motivi aggiunti, al fine di censurare i provvedimenti impugnati in relazione alla pronuncia dei giudici costituzionali. Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- Con delibera n. 365/2015, la Giunta regionale approvò un protocollo d'intesa sottoscritto con il MIBACT e Roma Capitale, con cui venne espresso parere favorevole sulle operazioni del tavolo tecnico istituito e condotto dal MIBACT e da Roma Capitale in dichiarata ottemperanza alla sentenza 140/2015 della Corte Costituzionale e, per questo, gli odierni ricorrenti presentarono un terzo atto di motivi aggiunti, con il quale impugnarono la delibera da ultimo indicata. Il Tribunale amministrativo regionale adito, con le sentenze nn. 13644, 13650,
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