Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/05/2021, n. 13490
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35369-2019 proposto da: GELLIA AGRIGENTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro n tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA i / ! DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato S L;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;
- controricorrente -
contro
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 326/2019 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 16/04/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere R M.
RILEVATO CHE
1 Con sentenza n. 326 del 2019, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia riformava la decisione n. 333 del 2015 del TAR Sicilia e, in accoglimento del gravame svolto dal Comune di Agrigento, rigettava il ricorso proposto dalla s.r.l. Gellia Agrigento con il quale la società aveva impugnato il provvedimento dell'Amministrazione comunale, di annullamento, in autotutela, della determina dirigenziale di rilascio della concessione edilizia richiesta dalla s.r.l. So.Gea s.r.l. (dante causa, a seguito di incorporazione, della Gellia Agrigento s.r.I.) e di contestuale rigetto dell'istanza di concessione edilizia per la costruzione di due fabbricati e il completamento di un fabbricato da adibire ad attività commerciale.
2. Il CGA rimarcava, innanzitutto, l'effetto solo parzialmente annullatorio ascrivibile al decreto presidenziale decisorio (D.P.R.S. 14 giugno 20012, decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dal Comune di Agrigento) la cui portata non si estendeva alle aree oggetto dell'intervento edilizio della società, soggette, invece, alle Ric. 2019 n. 35369 sez. SU - ud. 13-04-2021 -2- revisioni di cui al PRG approvato dalla Regione con DDG pubblicato il 24 dicembre 2009. 3. Il CGA definiva e qualificava, preliminarmente, il provvedimento gravato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, escludendo che la determina dirigenziale del 15 novembre 2010 potesse qualificarsi come provvedimento di rilascio di concessione edilizia - come, per converso, ritenuto dalla società la cui prospettazione evocava una determina di rilascio del titolo abilitativo, adottata ma non consegnata - e rilevava trattarsi di atto endoprocedimentale, in forma di parere prodromico alla formalizzazione della concessione edilizia, connotazione implicante - al di là della qualificazione data dall'Amministrazione di provenienza dell'atto - che oggetto dell'impugnativa fosse la mera revoca di un atto endoprocedimentale di diniego di concessione edilizia.
4. Il CGA escludeva, pertanto, che la revoca dell'atto endoprocedimentale o il contestuale diniego di concessione edilizia fossero soggetti al paradigma, formale e sostanziale, degli atti di autotutela e ai prospettati rilievi di illegittimità, per plurimi profili, anche in ordine alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e della partecipazione procedimentale, trattandosi di procedimento di primo grado finalizzato al
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;
- controricorrente -
contro
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 326/2019 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 16/04/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere R M.
RILEVATO CHE
1 Con sentenza n. 326 del 2019, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia riformava la decisione n. 333 del 2015 del TAR Sicilia e, in accoglimento del gravame svolto dal Comune di Agrigento, rigettava il ricorso proposto dalla s.r.l. Gellia Agrigento con il quale la società aveva impugnato il provvedimento dell'Amministrazione comunale, di annullamento, in autotutela, della determina dirigenziale di rilascio della concessione edilizia richiesta dalla s.r.l. So.Gea s.r.l. (dante causa, a seguito di incorporazione, della Gellia Agrigento s.r.I.) e di contestuale rigetto dell'istanza di concessione edilizia per la costruzione di due fabbricati e il completamento di un fabbricato da adibire ad attività commerciale.
2. Il CGA rimarcava, innanzitutto, l'effetto solo parzialmente annullatorio ascrivibile al decreto presidenziale decisorio (D.P.R.S. 14 giugno 20012, decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dal Comune di Agrigento) la cui portata non si estendeva alle aree oggetto dell'intervento edilizio della società, soggette, invece, alle Ric. 2019 n. 35369 sez. SU - ud. 13-04-2021 -2- revisioni di cui al PRG approvato dalla Regione con DDG pubblicato il 24 dicembre 2009. 3. Il CGA definiva e qualificava, preliminarmente, il provvedimento gravato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, escludendo che la determina dirigenziale del 15 novembre 2010 potesse qualificarsi come provvedimento di rilascio di concessione edilizia - come, per converso, ritenuto dalla società la cui prospettazione evocava una determina di rilascio del titolo abilitativo, adottata ma non consegnata - e rilevava trattarsi di atto endoprocedimentale, in forma di parere prodromico alla formalizzazione della concessione edilizia, connotazione implicante - al di là della qualificazione data dall'Amministrazione di provenienza dell'atto - che oggetto dell'impugnativa fosse la mera revoca di un atto endoprocedimentale di diniego di concessione edilizia.
4. Il CGA escludeva, pertanto, che la revoca dell'atto endoprocedimentale o il contestuale diniego di concessione edilizia fossero soggetti al paradigma, formale e sostanziale, degli atti di autotutela e ai prospettati rilievi di illegittimità, per plurimi profili, anche in ordine alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e della partecipazione procedimentale, trattandosi di procedimento di primo grado finalizzato al
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