Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 36965

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 36965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36965
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

C.F.: ROI GLL 44H17 L291S) e ROI ROBERTO (C.F.: ROI RRT 73H10 D969T), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti E R, E D e A S ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, v. Alberico II, n. 4;
-ricorrenti -

contro

I.N.A.I.L. (C.F.: 01165400589), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti M L N e F S ed elettivamente domiciliato con gli stessi in Roma, v. IV novembre, n. 144, presso la sede legale della stessa INAIL;
- controricorrente – nonché R.G.N. 24869/’18 U.P. 10/11/2022 Dismissione patrimonio immobiliare ex Inail –aggiudicazione di immobile -effetti LANZONE ISABELLA (C.F.: LZN SLL 74C69 D969V), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti L P e F P ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 118;
-controricorrente-ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova – Sezione I Civile, n. 837/2018(pubblicata il 21 maggio 2018 e notificata il 23 maggio 2018);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2022 dal Consigliere relatore A C;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale R M, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale;
lette le memorie dep ositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dai difensori dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 28 agosto 2013, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., presso la Cancelleria del Tribunale di Genova, i sigg. R G e R R esponevano: - che esso R Guglie l mo aveva presentato offerta per l’acquisto dell’appartamento sito in Genova, alla v. Almeria n. 23 – int. 5 alla SCIP ed aveva ottenuto l’aggiudicazione con atto per notar Novara del 5 novembre 2004 per l’importo offerto di euro 108.001,00, indicando come beneficiario il figlio Roberto;
- che aveva effettuato versamenti cauzionali ed ottenuto mutuo ipotecario dall’INAIL nella misura di euro 65.400,00, con trasmissione della bozza del contratto di compravendita e fissazione della data del rogito per il 30 novembre 2004;
- che la sig.ra L I aveva chiesto l’annullamento al TAR Liguria della suddetta aggiudicazione mediante ricorso accolto con sentenza n. 172/2006, poi riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2478/2011;
-che, a seguito dell’emanazione della citata sentenza di primo grado (con riapertura delle operazioni di aggiudicazione), con atto dell’8 maggio 2006 a rogito notaio Novara l’immobile – ancorché la sentenza del TAR fosse stata appellata - era stato venduto dall’INAIL (rappresentante la SCIP) alla Lzone, quale nuova aggiudicataria;
-che il citato notaio, a seguito della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, con atto integrativo del 28 dicembre 2012 del verbale d’asta, a seguito di istanza dell’INAIL del 6 dicembre antecedente, aveva attestato e confermato il verbale del 5 novembre 2004, mediante cui l’immobile era stato aggiudicato al R G;
-che l’INAIL si era dichiarato disponibile ad ottemp erare alla predetta sentenza del Consiglio di Stato, ma che la Lzone si era rifiutata di consegnare l’appartamento, assumendo di aver subito danni per effetto della condotta dell’INAIL;
-che il verbale di aggiudicazione definitiva in favore di esso R G era idoneo a produrre, di per sé, l’effetto traslativo immediato dell’immobile oggetto dell’asta pubblica e che, in ogni caso, sussistevano le condizioni per l’emissione di sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c.;
- tanto premesso, chiedevano all’adito Tribunale di accertare – nella rispettiva qualità - l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile in loro favore e, in subordine, pronunciare sentenza costitutiva di detto trasferimento ai sensi della citata norma e, conseguentemente, ordinare alla Lzone il rilascio dell’immobile, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e ciò anche nei confronti dell’INAIL, ove si fosse opposta all’accoglimento della domanda. Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute. L’INAIL eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la insussistenza di legittimazione processuale quale rappresentante di SCIP, costituente società a responsabilità limitata con propri organi rappresentativi iscritti al CCIAA di Roma. La convenuta Lzone instava per il rigetto della domanda, sostenendo che, quale acquirente in buona fede, aveva comprato l’immobile libero da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, con conseguente applicabilità dell’art. 2652 c.c., e non era stata trascritta alcuna domanda del R antecedentemente al suo rogito e che, inoltre, non poteva applicarsi l’art. 2932 c.c., stante la previsione del disciplinare di gara della facoltà di SCIP di non dare corso alla vendita dopo l’aggiudicazione. In subordine, la Lzone formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere adeguata indennità per le migliorie apportate all’immobile. Con ordinanza del 29 luglio 2013 il Tribunale adito respingeva la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, per carenza di legittimazione passivanei riguardi dell’INAIL e per sua infondatezza nei confronti della Lzone, essendo pacifico e provato che l’immobile, al momento della vendita in favore di quest’ultima, era di proprietà SCIP e non essendo applicabile la disposizione di cui all’art. 43-bis, commi 2 e 12, del d.l. n. 207/2008, conv., con modif., nella legge n. 14/2009. In ogni caso, il citato Tribunale poneva in risalto che le domande proposte dai R non avrebbero potuto comunque trovare accoglimento e, in particolare, quella di accertamento dell’effetto traslativo del verbale di aggiudicazione, essendo esso escluso dall’art. 8 del disciplinare d’asta, e quella formulata ai sensi dell’art. 2932 c.c., essendo il bene di proprietà di un soggetto che non si era assunto alcun obbligo di trasferirlo.

2. Decidendo sull’appello formulato dagli attori soccombenti R, resistito da entrambe le parti appellate, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 837/2018 (pubblicata il 21 maggio 2018), rigettava nel merito il gravame, riformando la sentenza impugnata nella sola parte in cui aveva condannato i R al pagamento delle spese giudiziali in favore della Lzone, disponendone la compensazione, dichiarando, altresì, compensate anche quelle di appello. In primo luogo, il giudice di secondo grado dava atto che, con l’atto di appello, non era stata riproposta alcuna domanda nei confronti dell’INAIL e che rimaneva in discussione la sola domanda di cui all’art. 2932 c.c. nei confronti di SCIP, che il Tribunale aveva ritenuto estranea alla causa, escludendo la sua rappresentanza processuale da parte della convenuta INAIL. Esaminando i motivi di appello avanzati nei riguardi della Lzone, la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, che il giudice di primo grado aveva correttamente chiarito le ragioni per cui non erano applicabili nel caso di specie i commi 2 e 12 dell’art. 43 del citato d.l., non essendo l’immobile in proprietà di SCIP né in corso di vendita alla data della legge di conversione del citato d.l., ma già compravenduto, e non essendosi, quindi, in presenza di ipotesi nelle quali erano previste la retrocessione all’INAIL e la sua successione nei rapporti in corso con la SCIP. Con riferimento alla invocata nullità dell’atto di vendita alla Lzone, la Corte ligure osservava che la declaratoria di nullità non era stata oggetto di alcuna domanda e non era stata validamente citata in giudizio la SCIP. Rilevava, inoltre, la Corte genovese, quanto al comportamento successivo ed all’atto integrativo dell’aggiudicazione al R, che essi non avrebbero potuto incidere sugli effetti del contratto di compravendita concluso tra la SCIP e la Lzone, essendosi perfezionato antecedentemente tra soggetti diversi. Accoglieva, infine, il motivo sulla mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sussistendo giuste ragioni costituite dalla particolarità della situazione originata dal fatto che l’atto di acquisto della Lzone era intervenuto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile al R con una sentenza del TAR, poi riformata all’esito del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato.
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